CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 01422/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16175/2021R.G. proposto D.E.T.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Contratti bancari – Leasing – Lease-back– Interessi – Tasso soglia R.G.N. 16175/2021 Ud. 13/01/2026CC Sez. S1 - R.G. 16175/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 2 di 8 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MILANO n. 1132/2021 depositata il 09/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1132/2021, pubblicata in data 9 aprile 2021, la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da D.E.T.A. [OSCURATO:PERSONA] - S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5077/2019 pubblicata in data 28 maggio 2019, la quale, a propria volta, aveva respinto le domande dell’odierna ricorrente, volte ad ottenere la declaratoria di usurarietà del tasso degli interessi moratori convenuti in due contratti di leasing e lease - back , e quindi ad ottenere la condanna dell’odierna controricorrente alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite. 2. La Corte d’appello ha, in primo luogo, osservato, quanto al contratto di leasing , lo stesso risultava estinto con riscatto dell’immobile e corresponsione del relativo costo ed ha quindi concluso che difettava l’interesse dell’odierna ricorrente all’accertamento dell’usurarietà del tasso di mora contrattualmente pattuito in tale contratto - essendosi la medesima limitata a richiedere genericamente la restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, senza quantificare né la mora in concreto applicata, né le somme ipoteticamente corrisposte a titolo di presunti interessi moratori usurari – ed ha argomentato ulteriormente che nella specie non poteva trovare applicazione l’art. Sez. S1 - R.G. 16175/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 3 di 8 1815, secondo comma c.c., in quanto previsione applicabile ai soli interessi corrispettivi. Quanto al contratto di lease-back, la Corte territoriale ha ritenuto di richiamare le medesime considerazioni svolte per il contratto di leasing, osservando che, comunque, nel concreto non risultava emergere un superamento del tasso-soglia. Dopo avere infatti premesso che, ai fini della verifica del rispetto del tasso-soglia di legge, occorreva attenersi alle Istruzioni emanate a tal fine dalla Banca d’Italia e dopo aver richiamato l’orientamento espresso da questa Corte sul punto, la Corte ambrosiana è giunta alla conclusione che il tasso di mora convenuto nel contratto di lease-back non superava il tasso soglia all’epoca operante, anche computando la voce indicata per le spese. 3.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre D.E.T.A. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hannodepositato memorie . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto che il canone concretamente applicato non sarebbe stato corrispondente a quello indicato nel contratto di lease-back ed a quello del piano finanziario fornito dalla banca “poiché esistono criteri di imputazione della rata contraddittori che generano incertezza sull'an debeatur”. Sez. S1 - R.G. 16175/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 4 di 8 Argomenta la ricorrente che “il Giudice della gravata sentenza avrebbe dovuto, in particolare , esaminare la documentazione contrattuale e la perizia Mastropirro allegata già in comparsa conclusionale di primo grado che disvela i meccanismi matematici detto sviluppo del canone applicato”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., “errore di diritto (…) per la mancata ammissione di CTU contabile: la CTU in caso di prova dell'esistenza dei contratti stipulati, richiesta in una causa di accertamento negativo del credito non è mai esplorativa laddove l’esistenza dei rapporti bancari sia allegatae provata per tabulas”. Si censura il mancato accoglimento della richiesta di CTU, osservando la ricorrente che l'istanza era stata corredata dalla allegazione di una perizia di parte e che i ricorrenti avevano mosso al riguardo specifiche censure. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., “erronea interpretazione /omessa applicazione dell'art. 117 TUB”. Deduce testualmente la ricorrente che: “Altro errore della gravata sentenza, conseguente a quello di mancato esame del "fatto contrattuale", riguarda l'omessa considerazione del fatto che se la banca mi promette l'applicazione di un tasso eppoi, come nel caso, si scopre che il vero TAEG è diverso - perché la banca erra la comunicazione contrattuale o comunque la comunicazione è opaca — siamo in un tipico caso di violazione dell'art. 117 TUB che non èstata presa in considerazione dal giudice gravato. Più precisamente qui è un problema di indeterminatezza/ opacità perché si riscontra una oggettiva divergenza tra il tasso contenuto nel Sez. S1 - R.G. 16175/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 5 di 8 contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello indicato alla restituzione infraannuale —mensile -. [OSCURATO:PERSONA] non è stata posta nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere.”. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “omessa applicazione non solo dell’art. 117 TUB ma anche degli artt. 1284, 1346, 1362, 1419, 1421 c.c.”. Si censura la sentenza impugnata in quanto la stessa affronterebbe il solo tema del tasso di mora, senza valutare il profilo delle “discrasie del tasso convenzionale ed in particolare della sua complessa indicizzazione”. 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1.Inammissibile, innanzitutto, è il primo motivo, per un duplice ordine di ragioni. La prima deriva dal fatto che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2019, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348- ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). La seconda è costituita dalla constatazione che il profilo dedotto nel motivo di ricorso – come anche eccepito da lla controricorrent e - non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto di averlo sollevato nei Sez. S1 - R.G. 16175/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 6 di 8 precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione. Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). 2.2. L’inammissibilità del terzo motivo viene a discendere direttamente dall’inammissibilità del primo: caduta, infatti, la censura rivolta a quest’ultimo, viene inevitabilmente a cadere anche la censura ora in esame, la quale, in ogni caso, non solo viene nuovamente a riproporre la medesima questione nuova sollevata con il primo mezzo ma si traduce anche in una censura meramente in fatto, la cui proposizione non risulterebbe ammissibile neppure come deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., operando la già richiamata preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. 2.3.Non dissimili sono le considerazioni che conducono al rigetto del quarto motivo, il quale, ancora una volta, viene a riproporre Sez. S1 - R.G. 16175/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 7 di 8 inammissibili deduzioni in mero fatto e risulta, ulteriormente, viziato dalla mancata deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., pur argomentando in ipotesi l’omessa statuizione su un motivo di appello. 2.4. Il secondo motivo, oltre a risultare assorbito per effetto del mancato accoglimento degli altri motivi, risulterebbe in ogni caso inammissibile in virtù del suo carattere meramente ipotetico, non risultando neppure specificata la previsione di diritto che sarebbe stata violata dalla decisione impugnata. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, Sez. S1 - R.G. 16175/2021 – CC 13/01/2026 - Pagina nr. 8 di 8 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per