CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, tra l'altro, riconosciuto la continuazione tra i quattro reati di truffa accertati con due distinte sentenze, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 19 aprile 2018 ed il 19 novembre 2019. Ha considerato, a tal fine, la commissione dei reati in un arco temporale circoscritto, la loro omogenea offensività, la mancanza di atti interruttivi del medesimo disegno criminoso «finalizzato a conseguire ingiusto profitto, mediante artifici e raggiri in danno di più persone offese». Muovendo dalla pena di un anno e due mesi di reclusione e 550 euro di multa, fissata la sanzione per il reato ritenuto più grave, ha applicato, a titolo di aumento per la continuazione per i tre residui episodi, la pena di dieci mesi di reclusione e 250 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di indicare, per ciascuno dei reati-satellite, il quantum di pena irrogato a titolo di continuazione. Con il secondo motivo, deduce, ancora, violazione di legge sul rilievo che il giudice dell'esecuzione ha preso le mosse, ai fini della quantificazione della pena, da quella stabilita dal Tribunale orobico con la sentenza del 19 aprile 2018 che è, però, relativa, a nove diversi episodi di truffa, a loro volta legati dal vincolo della continuazione. Ha rilevato, in proposito, che, in quel procedimento, il giudice aveva stabilito, a titolo di aumento per continuazione, la pena di un mese di reclusione e 50 euro di multa per ciascuno degli otto reati-satellite, largamente inferiore a quella, complessivamente pari a dieci mesi di reclusione e 250 euro di multa, stabilita per i tre episodi accertati con la sentenza del 19 novembre 2019 che, pure, non si connotano per superiore offensività, sì da determinare una tangibile ed irragionevole sproporzione. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; conforme, quanto al giudizio di cognizione, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto a detto principio, indicando, quale aumento cumulativo per i reati accertati con la sentenza del 19 novembre 2019, la pena di dieci mesi di reclusione e 250 euro di multa invece di stabilire, per ciascuna delle truffe in contestazione, come sarebbe stato necessario in ossequi al canone sopra enunciato, il quantum di sanzione irrogato. 3. Parimenti fondato è il secondo motivo, che si incentra sulla immotivata applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di aumenti, per i reati-satellite accertati con la sentenza del 19 novembre 2019, largamente superiori a quelli stabiliti per i reati-satellite per i quali la ricorrente è stata condannata con la sentenza del 19 aprile 2018. Premesso, invero, che, per giurisprudenza consolidata e condivisa, «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030 - 01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299 - 01), deve notarsi come il giudice dell'esecuzione, nella fattispecie, non abbia spiegato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere congrui, per le truffe ascritte alla Spataro nel procedimento concluso con la sentenza del 19 novembre 2019, aumenti che, quantunque cumulativamente determinati, per tre episodi, nella misura di dieci mesi di reclusione e 250 euro di multa, appaiono prima facie superiori a quelli inflitti per gli otto reati-satellite accertati con la sentenza del 19 aprile 2018, ciò che integra un deficit motivazionale tale da incidere sulla legittimità del provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari bergamasco. 4. Anche per questa ragione si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in diversa composizione personale (Corte cost. sentenza n. 183 del 2013) per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le in