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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13627/2026

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o di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni, con memoria, del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIIRTTO1.

Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma, giudicando insede di rinvio disposto da questa corte di Cassazione con sentenza del11.12.2024, con cui era stata annullata la sentenza della Corte di appello diRoma del 15.3.2025 limitatamente al trattamento sanzionatorio, riformandoparzialmente la sentenza del tribunale di Latina del 21.11.2022, di condanna diLo [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in ordine al reato ex artt. 41 e 589 commi 1 e 2 c.p.,riduceva la pena applicata a mesi sei di reclusione.2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Lo RilloPietro mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.3.

Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 597cod. proc. pen.

Sarebbe illegittima la pena, atteso che la corte avrebbe dovutointervenuto giudicato progressivo, si sarebbe proceduto ad un giudizio dibilanciamento per equivalenza tra attenuanti generiche, in precedenza giudicateprevalenti, e l'aggravante emersa, così non riducendosi per le attenuanti, laapplicata pena di mesi sei.4.

Il ricorso è fondato.

In primo grado il giudice aveva riconosciuto laresponsabilità dell’imputato ex art. 589 comma 2 c.p., condannandolo alla penacosì determinata: pena base anni 2 di reclusione (minimo ai sensi del comma 2citato), ridotta per le attenuanti generiche ad un anno e mesi sei di reclusione5.

La Corte di Appello, con una prima sentenza del 15.3.2024, avevaosservato che in assenza di gravame del P.M. la pena applicata dal primo giudiceera stata stabilita ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p. senza procedere albilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche con tale aggravante;tuttavia, pur riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, aveva formulato ilgiudizio finale di dosimetria della pena muovendo sì nell'ambito del diversointervallo edittale di cui all'art. 589 comma 1 c.p. ( compreso tra mesi sei e anni5 di reclusione) ma comunque confermando la pena finale pari ad anni 1 e mesisei di reclusione (pena base anni 2, ridotta per le generiche ad un anno e 6 mesidi reclusione), ritenendo che la pena non poteva essere contenuta nei minimiedittali.

Sul punto la Corte di Cassazione, rilevando come erroneamente si fossetrascurata la chiara intenzione del tribunale di fissare il giudizio di dosimetriadella pena entro i minimi edittali, aveva disposto l'annullamento con rinvio entrotali limiti, inerenti il trattamento sanzionatorio.6.

La sentenza qui impugnata riforma la citata sentenza del tribunale,riducendo la pena applicata a mesi sei di reclusione ovvero applicando il minimoedittale previsto per il reato ex art. 589 comma 1 c.p. vigente all'epoca dei fattie tuttavia non applica anche la diminuzione per le attenuanti generiche sebbenenella prima sentenza della corte di appello del 2024 – come specificato inmotivazione - le stesse fossero state ritenute prevalenti sulla aggravante ex art.589 comma 2 c.p. e come tali applicate, con formazione del giudicatoprogressivo sul punto.5.

La sentenza impugnata quindi, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc.pen. deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena che si elimina,rideterminandosi la stessa, sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, nellamisura finale di mesi quattro di reclusione, previa riduzione della pena base,pari a mesi sei di reclusione, in ragione delle riconosciute attenuanti genericheprevalenti sulla aggravante ex art. 589 comma 1 c.p.

P.Q.Mannulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni, con memoria, del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIIRTTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma, giudicando insede di rinvio disposto da questa corte di Cassazione con sentenza del11.12.2024, con cui era stata annullata la sentenza della Corte di appello diRoma del 15.3.2025 limitatamente al trattamento sanzionatorio, riformandoparzialmente la sentenza del tribunale di Latina del 21.11.2022, di condanna diLo [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in ordine al reato ex artt. 41 e 589 commi 1 e 2 c.p.,riduceva la pena applicata a mesi sei di reclusione.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Lo RilloPietro mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 597cod. proc. pen. Sarebbe illegittima la pena, atteso che la corte avrebbe dovutointervenuto giudicato progressivo, si sarebbe proceduto ad un giudizio dibilanciamento per equivalenza tra attenuanti generiche, in precedenza giudicateprevalenti, e l'aggravante emersa, così non riducendosi per le attenuanti, laapplicata pena di mesi sei.4. Il ricorso è fondato. In primo grado il giudice aveva riconosciuto laresponsabilità dell’imputato ex art. 589 comma 2 c.p., condannandolo alla penacosì determinata: pena base anni 2 di reclusione (minimo ai sensi del comma 2citato), ridotta per le attenuanti generiche ad un anno e mesi sei di reclusione5. La Corte di Appello, con una prima sentenza del 15.3.2024, avevaosservato che in assenza di gravame del P.M. la pena applicata dal primo giudiceera stata stabilita ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p. senza procedere albilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche con tale aggravante;tuttavia, pur riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, aveva formulato ilgiudizio finale di dosimetria della pena muovendo sì nell'ambito del diversointervallo edittale di cui all'art. 589 comma 1 c.p. ( compreso tra mesi sei e anni5 di reclusione) ma comunque confermando la pena finale pari ad anni 1 e mesisei di reclusione (pena base anni 2, ridotta per le generiche ad un anno e 6 mesidi reclusione), ritenendo che la pena non poteva essere contenuta nei minimiedittali. Sul punto la Corte di Cassazione, rilevando come erroneamente si fossetrascurata la chiara intenzione del tribunale di fissare il giudizio di dosimetriadella pena entro i minimi edittali, aveva disposto l'annullamento con rinvio entrotali limiti, inerenti il trattamento sanzionatorio.6. La sentenza qui impugnata riforma la citata sentenza del tribunale,riducendo la pena applicata a mesi sei di reclusione ovvero applicando il minimoedittale previsto per il reato ex art. 589 comma 1 c.p. vigente all'epoca dei fattie tuttavia non applica anche la diminuzione per le attenuanti generiche sebbenenella prima sentenza della corte di appello del 2024 – come specificato inmotivazione - le stesse fossero state ritenute prevalenti sulla aggravante ex art.589 comma 2 c.p. e come tali applicate, con formazione del giudicatoprogressivo sul punto.5. La sentenza impugnata quindi, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc.pen. deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena che si elimina,rideterminandosi la stessa, sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, nellamisura finale di mesi quattro di reclusione, previa riduzione della pena base,pari a mesi sei di reclusione, in ragione delle riconosciute attenuanti genericheprevalenti sulla aggravante ex art. 589 comma 1 c.p. P.Q.Mannulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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