CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 26690/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1135/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9907/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall’ avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed evidenziando che l’azione penale è improcedibile nel presente giudizio ai sensi dell’art. 344-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2023 la Corte di appello di Messina in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina del 16 gennaio 2023 ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (capo 1), per aver omesso di comunicare le variazioni di reddito di composizione del nucleo familiare derivante dal proprio sopravvenuto stato di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (capo 2), per aver conseguito indebitamente il reddito di cittadinanza pari a complessivi euro 10.640,00 e la condanna del medesimo, unificati i reati dal vincolo della continuazione e disapplicata la recidiva, alla pena di anni uno di reclusione, così rideterminata quella di anni uno, mesi sei di reclusione inflittagli in primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidandosi a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata applicazione del disposto dell’art. 15 cod. pen. in ipotesi di concorso apparente tra la norma di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 e quella prevista dall’art. 316-ter cod. pen. ed erronea applicazione della disciplina della continuazione, con conseguente violazione dell’art. 546, lett. e, n. 1, cod. proc. pen., per carenza di motivazione. Si rappresenta che già come primo motivo di appello si era dedotto che non fosse configurabile il concorso tra il reato previsto dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 e quello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26690/2025 Roma, lì, 21/07/2025 sanzionato dall’art. 316-ter cod. pen., venendo in rilievo due fattispecie sovrapponibili e l’identità del bene giuridico tutelato, nonché la corrispondenza della forma di aggressione, elementi tutti che confermano la sussistenza di concorso solo apparente tra le norme e la necessità di applicare il disposto dell’art. 15 cod. pen., escludendo la sussistenza del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. A fronte del dedotto motivo di gravame, la Corte di appello ha osservato che il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 concorre con quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. «di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi» con una motivazione che si chiede di censurare, non contenendo alcuna esposizione dei motivi di diritti su cui è fondata. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 316-ter, ultimo comma, cod. pen. Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che il reato sussista considerando la somma complessiva percepita e non i singoli ratei, diversamente da quanto dedotto nel secondo di appello in cui si era evidenziato che sulla questione vi sono due opposti orientamenti e che proprio l’aspetto afferente al momento consumativo del reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato è stata rimessa alle Sezioni Unite, posto che se si considerano i singoli ratei, la soglia di punibilità non sarebbe raggiunta. 2.3. Con il terzo motivo si è dedotto vizio di motivazione e di violazione di legge per errata applicazione della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 7- ter, d.l. n. 4 del 2019 Si afferma che dal tenore della norma l’obbligo di comunicazione è richiesto solo ove la misura cautelare venga disposta a carico di un familiare del richiedente e non anche nel caso, quale quello di specie, in cui è il richiedente che è sottoposto a misura cautelare. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria di replica l’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso, ed ha altresì evidenziato che l’azione penale è improcedibile nel presente giudizio ai sensi dell’art. 344- bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati. 1.1 Si deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata applicazione del disposto di cui all’art. 15 cod. pen. asserendosi che nel caso in esame si versi in ipotesi di concorso apparente tra la norma di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (capo 1) e quella prevista dall’art. 316-ter cod. pen. (contestata al capo 2); che quindi, operando l’art. 15 cod. pen., avrebbe dovuto trovare applicazione solo l’art. 316-ter cod. pen. e si osserva che, essendosi ritenuto il concorso tra i reati, è stata erroneamente applicata la disciplina della continuazione, con conseguente violazione dell’art. 546, lett. e, n. 1, cod. proc. pen., per carenza di motivazione sul punto. 1.2 Va premesso che l’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato abrogato dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1 gennaio 2024, e che al reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (cfr. Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01), per cui in relazione al fatto contestato, che, in base all’imputazione formulata, risulta commesso il 15 marzo 2020, a seguito di domanda presentata in data 10 aprile 2019, trova applicazione la disciplina previgente. Tanto premesso, va anche evidenziato che se l’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 prevedeva espressamente che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni», la diversa fattispecie, che viene qui in rilievo, ossia quella disciplinata al comma 2 («l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni»), non menzionava alcuna clausola di salvezza. A sua volta, sempre per quanto rileva in questa sede, il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., nella formulazione vigente al momento del fatto, nel prevedere (anche tuttora) una clausola di riserva determinata («salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen.»), sanziona con la pena da sei mesi a tre anni, la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, (sovvenzioni), finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, sempre che la somma indebitamente percepita sia superiore ad euro 7.740,00 mila (oggi, euro 3.999,96), posto che al di sotto di tale soglia si applica solo la sanzione amministrativa (in questo senso il secondo comma della disposizione citata). Proprio in considerazione dell’esistenza della soglia di punibilità, si deduce, con il secondo motivo di ricorso, che nel caso in esame, venendo in rilievo un concorso apparente di norme ed operando l’art. 15 cod. pen., avrebbe dovuto trovare applicazione solo l’art. 316- ter cod. pen. e, in particolare, il secondo comma, dovendosi considerare le singole erogazioni mensili (pari ognuna a 1.330,00 euro) e non la somma complessiva di 10.640,00 euro, sicchè, non raggiungendosi la soglia di punibilità, la sanzione dovrebbe essere solo amministrativa. 1.3 Ritiene il collegio che i rilievi difensivi siano infondati. Tra la disposizione di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 e l’art. 316-ter cod. pen. non sembra infatti sussistere un concorso apparente di norme, come sostenuto dal difensore, bensì un’ipotesi di concorso di reati, venendo in rilievo due fattispecie criminose che tutelano interessi differenti e che contemplano anche condotte ed eventi a loro volta differenti. Premesso che con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, Sez. U, Giudice, hanno affermato che il reato previsto è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, da un lato, posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il Rdc impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore e, dall’altro, posto a tutela del patrimonio dell'ente erogante e, in particolare, delle specifiche (e limitate) risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso (cfr. Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, pag. 16), può affermarsi che il reato di cui al comma 2, sanziona la condotta omissiva di chi, una volta effettuata la domanda, non comunichi le variazioni di reddito o di patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (e non anche della sospensione), e ciò a prescindere dal fatto che la condotta di omessa comunicazione integri un più grave reato (in questo senso, la mancanza di una clausola di salvezza). Richiamando sul punto quanto affermato da Sez. U, Giudice, «l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché delle altre informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è penalmente sanzionata, purché i dati non comunicati siano rilevanti. L'omessa comunicazione di dati non rilevanti costituisce puramente e semplicemente un fatto atipico che non reca alcuna offesa al patrimonio e agli interessi pubblici dell'ente erogante.» […] «Il minimo comune denominatore di entrambe le fattispecie penali, quella di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma dell'art. 7 dl. n. 4 del 2019, è dunque costituito dal patrimonio (o dalle risorse economiche) dell'ente e dal fine che con il suo utilizzo si intende perseguire. Il patrimonio non rileva come bene di proprietà ma come strumento per il raggiungimento di determinati obiettivi; non rileva l'aspetto statico, bensì quello dinamico: sullo sfondo s'intravede l'interesse pubblico leso (anche solo potenzialmente) dall'azione di chi sottrae risorse per perseguirlo.» L’art. 316-ter cod. pen. ha invece un carattere sussidiario e residuale rispetto al delitto di truffa: previa verifica in concreto, esso sanziona le condotte non incluse nella truffa aggravata di cui all’art. 640-bis cod. pen., non richiedendosi gli artifici e l’induzione in errore, che costituiscono elementi oggettivi di tale ultima fattispecie di reato. Ebbene, come affermato da Sez. U, Carchivi, nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 cod. pen., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l'erogazione, le quali, all'occorrenza, concorrono con il primo reato. (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 - 01). Questo principio va letto in uno a quello espresso dal diritto vivente, secondo cui integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104 - 01) Alla luce di questi principi, ed applicando proprio il principio espresso da Sez. U, Carchivi, può quindi affermarsi che il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato concorre con i delitti di falso che siano eventualmente commessi – come il delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 – al fine di ottenere l’erogazione di somme e che possono risolversi anche nel tacere o comunque nel non comunicare le variazioni dei presupposti per il loro ottenimento. Ciò smentisce quanto affermato dal difensore nel primo motivo di ricorso, dovendosi ritenere che sussista non già concorso apparente di norme, ma concorso di reati, tra i fatti di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 e il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. 1.4 Infondato è anche il secondo motivo di doglianza. Questo collegio condivide l’orientamento - espresso in una fattispecie in cui l'imputato, omettendo di comunicare il proprio trasferimento all'estero, aveva percepito indebitamente, per oltre sei anni, la pensione di invalidità civile - secondo cui, in tema di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, nella valutazione del superamento o meno della soglia di punibilità, prevista dall'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta (Sez. 6, n. 45917 del 23/09/2021, Prigitano, Rv. 282293 - 01). Sotto questo profilo vanno richiamati anche i principi espressi da Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio, Rv. 287649 – 02, secondo cui, in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo. Applicando i principi sopraesposti, può affermarsi che l’indebita percezione ai sensi dell’art. 316-ter cod, pen. dei benefici economici erogati mensilmente a titolo di reddito di cittadinanza, che, in tesi accusatoria, risultano conseguiti per effetto della omessa comunicazione delle variazioni per ottenerlo, dà luogo ad un reato unitario a consumazione prolungata, per la configurabilità del quale occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, posto che le erogazioni conseguano alla iniziale ed unitaria condotta di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019. 2. Ritenuto assorbito il terzo motivo di doglianza, la non manifesta infondatezza dei primi due impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., maturata il 10 aprile 2025, ovvero ad un anno e di distanza (trattandosi di ricorso proposto dopo il 31 dicembre 2024) dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per proporre impugnazione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.. Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]