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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39642/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della continuazione, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena per l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen. non nella massima estensione; [OSCURATO:PERSONA], che le censure risultano del tutto generiche ed inconferenti atteso che non si confrontano con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che ha evidenziato l'avvenuto riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche (in misura equivalente rispetto alla aggravante contestata) e la riduzione della pena per l'attenuante ad effetto speciale nella sua massima estensione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della continuazione, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena per l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen. non nella massima estensione; [OSCURATO:PERSONA], che le censure risultano del tutto generiche ed inconferenti atteso che non si confrontano con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che ha evidenziato l'avvenuto riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche (in misura equivalente rispetto alla aggravante contestata) e la riduzione della pena per l'attenuante ad effetto speciale nella sua massima estensione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39642/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris