Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 37817/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.0LOKUNGBOYE Emmanuel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello civ iTiivacw di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di lin5A1 che, all'esito di giudizio abbreviato!ila ritenuto responsabile del reato di importazione dall'estero, occultata sulla sua persona, di sostanza stupefacente del tipo eroina per circa 1200 grammi in 100 ovuli da cui erano ricavabili 18.120 dosi medie.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non improntata al minimo edittale e alle motivazioni personali del reato.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medio-minimi edit- tali, evidenziando la particolare gravità della condotta in ragione del quantitativo di sostanza importata, della capacità diffusiva della stessa e della relazione del prevenuto con ambienti del narcotraffico internazionale.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrai:ore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/09/2009, Denaro, rv. 245596). 3.1 La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta peraltro ampiamente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità. 4.a.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.0LOKUNGBOYE Emmanuel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello civ iTiivacw di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di lin5A1 che, all'esito di giudizio abbreviato!ila ritenuto responsabile del reato di importazione dall'estero, occultata sulla sua persona, di sostanza stupefacente del tipo eroina per circa 1200 grammi in 100 ovuli da cui erano ricavabili 18.120 dosi medie. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non improntata al minimo edittale e alle motivazioni personali del reato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medio-minimi edit- tali, evidenziando la particolare gravità della condotta in ragione del quantitativo di sostanza importata, della capacità diffusiva della stessa e della relazione del prevenuto con ambienti del narcotraffico internazionale. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrai:ore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/09/2009, Denaro, rv. 245596). 3.1 La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta peraltro ampiamente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità. 4.a. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 37817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris