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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18684/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ArutaCorrado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerniniSilverio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BocciMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BruschiAntonella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Capra MarzaniMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CastelliNicoletta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CecioniRiccardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChiariNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022Giuseppina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClavioMarino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De PascaleAntonella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DegasperiIziana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di NunzioMaria Lucia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DonatiDaniele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia edelle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10296/2019, pubblicata il16 maggio 2019, e avverso l'ordinanza, ex art. 348-bis cod. proc. civ.,della Corte d'appello di Roma, n. 1198/2021, depositata il 18 febbraio2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia edelle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento deidanni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europeeNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/202275/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzionespettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni per alcunicompresi nel ─ per altri invece anteriori o successivi al ─ periodo 1983-1991.Con sentenza n. 10296/2019, pubblicata il 16 maggio 2019, iltribunale rigettò le domande, ritenendo prescritto il dedotto creditorisarcitorio.2.

La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 18febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.348-bis cod. proc. civ..3. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ottanta medici indicati in epigrafepropongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale contre mezzi, cui resistono le amministrazioni intimate depositandocontroricorso.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato haredatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decretodi fissazione dell’adunanza della Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza impugnata e la successiva ordinanza della Corte d’appellosono state rese anche nei confronti di altri medici ai quali nessuno deiricorsi è stato notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile,in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordinedi notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormail'impugnazione per essi preclusa.2.

Il primo motivo di ricorso riguarda specificamente, edesclusivamente, la posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA].Con esso si denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn.3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc. civ. per omessa pronuncia e violazione dell’art. 348-ter cod. proc.civ..Numero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022Premesso che, con l’unico motivo di appello, si era in premessarilevato che il Tribunale non aveva considerato che per il dott.[OSCURATO:PERSONA] erano stati depositati atti interruttivi della prescrizione con lememorie ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. del 31/5/01, 27/5/2003,20/5/2008, 10/6/08, nonché comunicazione del Ministero della Salutedel 12/6/03 e del 17/6/08, e si era dedotto che pertanto – anche a voleraderire alla tesi del giudice di primo grado quanto al dies a quo deltermine prescrizionale – il relativo diritto non poteva essere dichiaratoestinto per intervenuta prescrizione; ciò premesso, si lamenta che laCorte d’appello ha totalmente omesso di pronunciare sul punto.3.

Il secondo motivo — rubricato «violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivanteda omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 delDecreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n.191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99.

Violazione e falsaapplicazione di legge dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia inrelazione al n. 3 e 4 del c.p.c. (Impugnazione della sentenza di primogrado per il dott. [OSCURATO:PERSONA])» — propone la medesima doglianza,questa volta riferita alla sentenza del Tribunale, in quanto viziata dallaomessa considerazione dei predetti atti interruttivi.Si evidenzia, al riguardo, che, con le memorie istruttorie sopramenzionate, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato atti di diffida —inoltrati all’Università di Bari, al Ministero della Sanità, al Ministero delTesoro ed al MIUR in date, rispettivamente, del 31/5/01, 27/5/2003 edel 20/5/2008 — tutti di analogo tenore letterale, nei quali, premesso ilconseguimento del diploma di specializzazione in Ortopedia in data 26ottobre 1987 al termine di un corso della durata di cinque anni, sireclamava il diritto ad una adeguata remunerazione per ogni anno delcorso, oltre interessi e rivalutazione.4.

Con il terzo motivo i ricorrenti -tutti- denunciano, ai sensi dell’art.Numero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’UnioneEuropea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE 82/76,75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazionee falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1,10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché dell'art. 11 della Legge n.370/99».Sostengono in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il Tribunale avrebbe quindi errato, mancando di considerare che laprescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibilee la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unicadello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del casoda investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare lapiena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.5.

Il primo motivo è inammissibile.Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte(contraddittoriamente richiamato anche dal ricorrente, che però non netrae evidentemente le univoche conseguenze applicative), l'ordinanza diinammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. non è, infatti,ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7,Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame,Numero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative allamedesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi,eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Cass.Sez.

U. n. 1914 del 02/02/2016).6.

In tale ultima prospettiva, si rivela invece ammissibile e merita diessere accolto il secondo motivo di ricorso, questa volta riferito allasentenza del Tribunale.Al di là della equivoca rubrica ─ di per sé non vincolante giusta ilprincipio affermato da Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931 ─ con essoinvero si denuncia, in termini osservanti degli oneri di specificità eautosufficienza imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., l’omesso esameda parte del tribunale di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, ovvero della dedotta e documentatanotifica di atti interruttivi, tra i quali in particolare certamente rilevantedeve considerarsi la diffida inviata il 20/05/2008: data intermedia traquella dell’exordium praescriptionis, da individuare, per quanto appressosarà detto, in quella del 27 ottobre 1999, e quella della notifica dell’attointroduttivo del giudizio 30 luglio 2014, e tale dunque da escludere, peril predetto dott. [OSCURATO:PERSONA], il maturare della prescrizione estintiva deldiritto azionato.7.

Il terzo motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ..Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempochiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delladirettiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n.75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi dispecializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regimeeurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni taliche, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti daessa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, perquanto osservato dalla corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data diNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessunainfluenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 — secondo cui la prescrizionedel diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttivecomunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorredalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se ladirettiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamenteverificato — trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione,non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosisuccessivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 10 gennaio 2012(Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. nn. 10813, 10814,10815, 10816 del 2011, evocate nei ricorsi, ed è confermata dainnumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, Cass., 19/07/2019,n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589).Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative adaspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare (v., tra le pronunce più recenti, Cass. 09/02/2022, nn. 4198,4202 e 4203; 28/12/2021, n. 41750; 27/12/2021, n. 41677;31/03/2021, n. 8843) ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato secondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione nonincide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione equindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerziae il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisognodi iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa,quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione ingiudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale allaprima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art.4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649),sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzionedella prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nellafattispecie non emerge né è dedotta ─ per i medici diversi dal dott.[OSCURATO:PERSONA] ─ un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'enteuniversitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativadel 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario delcredito era individuabile nell'amministrazione statale e nonnell'autonomia universitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sonoNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma,pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale -anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui sirimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, ele moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettivadella disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laprescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).8.

Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo, i ricorrentihanno chiesto che sia sottoposta alla C.G.U.E. la seguente questionepregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimediogiurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita lanatura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute suitermini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Si tratta di una istanza che, al di là dei termini generici in cui èformulata, è da ritenersi manifestamente infondata.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno datardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi chenessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto arispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezzacirca l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere dellarelativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dalmomento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediatomediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, daultimo, Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).9.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto inrelazione al secondo motivo e, dunque, con esclusivo riferimento allaposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rinvio della causa, soloin parte qua, ai sensi dell’art. 383, comma quarto, cod. proc. civ., allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale va anchedemandato il regolamento delle spese relative al presente giudizio dilegittimità tra il predetto ricorrente e le amministrazioni resistenti.10.

Il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile in quantoNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022proposto da tutti gli altri ricorrenti, con la conseguente condanna deglistessi alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti, dellespese processuali, liquidate come da dispositivo.Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi vaprecisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei …soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4,comma 2, d.m. n. 55 del 2014» (Cass. n. 6110 del 04/03/2021).Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, èpertanto di Euro 2.222.314,14 risultante dalla somma dei seguenti treaddendi:i) Euro 469.975,80 [prodotto della moltiplicazione di € 33.569,70(pari all’importo unitario di Euro 6.713,94 dell’indennizzo annuale chesarebbe spettato, se del caso, ove non prescritto, moltiplicato percinque) per i n. 14 ricorrenti specializzati dopo 5 anni di corso];ii) Euro 1.127.941,92 [prodotto della moltiplicazione di € 26.855,76(risultante dalla moltiplicazione di detto importo unitario per quattro annidi corso) per i n. 42 ricorrenti specializzati dopo 4 anni di corso];iii) Euro 624.396,42 (importo annuo unitario moltiplicato per treanni di corso) per i trentuno altri ricorrenti specializzati dopo 3 anni dicorso.Va precisato al riguardo che per sette ricorrenti la domandaintroduttiva e l’odierno ricorso sono riferiti alla frequentazione di duediversi corsi di specializzazione, seguiti uno successivamente all’altro.6.

Non si ravvisano i presupposti per la sollecitata condanna deiricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, comma terzo, cod. proc.civ..7.

Va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, con la sola esclusione del dott.[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, aNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo;assorbito il terzo in quanto riferito alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA];cassa la sentenza impugnata con esclusivo riferimento alla posizione deldott. [OSCURATO:PERSONA]; rinvia la causa, solo in parte qua, ad altra sezionedella Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, ancheper il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità tra ilpredetto ricorrente e le amministrazioni resistenti;dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto dagli altriricorrenti.

Condanna gli stessi al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 20.000 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti diversi dal dott. [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25 maggio 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ArutaCorrado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerniniSilverio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BocciMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BruschiAntonella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Capra MarzaniMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CastelliNicoletta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CecioniRiccardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChiariNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022Giuseppina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClavioMarino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De PascaleAntonella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DegasperiIziana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di NunzioMaria Lucia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DonatiDaniele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia edelle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10296/2019, pubblicata il16 maggio 2019, e avverso l'ordinanza, ex art. 348-bis cod. proc. civ.,della Corte d'appello di Roma, n. 1198/2021, depositata il 18 febbraio2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia edelle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento deidanni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europeeNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/202275/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzionespettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni per alcunicompresi nel ─ per altri invece anteriori o successivi al ─ periodo 1983-1991.Con sentenza n. 10296/2019, pubblicata il 16 maggio 2019, iltribunale rigettò le domande, ritenendo prescritto il dedotto creditorisarcitorio.2. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 18febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.348-bis cod. proc. civ..3. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ottanta medici indicati in epigrafepropongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale contre mezzi, cui resistono le amministrazioni intimate depositandocontroricorso.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato haredatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decretodi fissazione dell’adunanza della Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza impugnata e la successiva ordinanza della Corte d’appellosono state rese anche nei confronti di altri medici ai quali nessuno deiricorsi è stato notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile,in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordinedi notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormail'impugnazione per essi preclusa.2. Il primo motivo di ricorso riguarda specificamente, edesclusivamente, la posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA].Con esso si denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn.3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc. civ. per omessa pronuncia e violazione dell’art. 348-ter cod. proc.civ..Numero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022Premesso che, con l’unico motivo di appello, si era in premessarilevato che il Tribunale non aveva considerato che per il dott.[OSCURATO:PERSONA] erano stati depositati atti interruttivi della prescrizione con lememorie ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. del 31/5/01, 27/5/2003,20/5/2008, 10/6/08, nonché comunicazione del Ministero della Salutedel 12/6/03 e del 17/6/08, e si era dedotto che pertanto – anche a voleraderire alla tesi del giudice di primo grado quanto al dies a quo deltermine prescrizionale – il relativo diritto non poteva essere dichiaratoestinto per intervenuta prescrizione; ciò premesso, si lamenta che laCorte d’appello ha totalmente omesso di pronunciare sul punto.3. Il secondo motivo — rubricato «violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivanteda omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 delDecreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99. Violazione e falsaapplicazione di legge dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia inrelazione al n. 3 e 4 del c.p.c. (Impugnazione della sentenza di primogrado per il dott. [OSCURATO:PERSONA])» — propone la medesima doglianza,questa volta riferita alla sentenza del Tribunale, in quanto viziata dallaomessa considerazione dei predetti atti interruttivi.Si evidenzia, al riguardo, che, con le memorie istruttorie sopramenzionate, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato atti di diffida —inoltrati all’Università di Bari, al Ministero della Sanità, al Ministero delTesoro ed al MIUR in date, rispettivamente, del 31/5/01, 27/5/2003 edel 20/5/2008 — tutti di analogo tenore letterale, nei quali, premesso ilconseguimento del diploma di specializzazione in Ortopedia in data 26ottobre 1987 al termine di un corso della durata di cinque anni, sireclamava il diritto ad una adeguata remunerazione per ogni anno delcorso, oltre interessi e rivalutazione.4. Con il terzo motivo i ricorrenti -tutti- denunciano, ai sensi dell’art.Numero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’UnioneEuropea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76,75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazionee falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1,10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché dell'art. 11 della Legge n.370/99».Sostengono in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il Tribunale avrebbe quindi errato, mancando di considerare che laprescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibilee la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unicadello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del casoda investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare lapiena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.5. Il primo motivo è inammissibile.Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte(contraddittoriamente richiamato anche dal ricorrente, che però non netrae evidentemente le univoche conseguenze applicative), l'ordinanza diinammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. non è, infatti,ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7,Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame,Numero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative allamedesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi,eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Cass.Sez. U. n. 1914 del 02/02/2016).6. In tale ultima prospettiva, si rivela invece ammissibile e merita diessere accolto il secondo motivo di ricorso, questa volta riferito allasentenza del Tribunale.Al di là della equivoca rubrica ─ di per sé non vincolante giusta ilprincipio affermato da Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 ─ con essoinvero si denuncia, in termini osservanti degli oneri di specificità eautosufficienza imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., l’omesso esameda parte del tribunale di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, ovvero della dedotta e documentatanotifica di atti interruttivi, tra i quali in particolare certamente rilevantedeve considerarsi la diffida inviata il 20/05/2008: data intermedia traquella dell’exordium praescriptionis, da individuare, per quanto appressosarà detto, in quella del 27 ottobre 1999, e quella della notifica dell’attointroduttivo del giudizio 30 luglio 2014, e tale dunque da escludere, peril predetto dott. [OSCURATO:PERSONA], il maturare della prescrizione estintiva deldiritto azionato.7. Il terzo motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ..Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempochiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delladirettiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n.75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi dispecializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regimeeurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni taliche, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti daessa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, perquanto osservato dalla corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data diNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessunainfluenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 — secondo cui la prescrizionedel diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttivecomunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorredalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se ladirettiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamenteverificato — trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione,non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosisuccessivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 10 gennaio 2012(Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. nn. 10813, 10814,10815, 10816 del 2011, evocate nei ricorsi, ed è confermata dainnumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, Cass., 19/07/2019,n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589).Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative adaspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare (v., tra le pronunce più recenti, Cass. 09/02/2022, nn. 4198,4202 e 4203; 28/12/2021, n. 41750; 27/12/2021, n. 41677;31/03/2021, n. 8843) ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato secondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione nonincide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione equindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerziae il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisognodi iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa,quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione ingiudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale allaprima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art.4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649),sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzionedella prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nellafattispecie non emerge né è dedotta ─ per i medici diversi dal dott.[OSCURATO:PERSONA] ─ un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'enteuniversitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativadel 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario delcredito era individuabile nell'amministrazione statale e nonnell'autonomia universitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sonoNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma,pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale -anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui sirimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, ele moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettivadella disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laprescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).8. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo, i ricorrentihanno chiesto che sia sottoposta alla C.G.U.E. la seguente questionepregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimediogiurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita lanatura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute suitermini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Si tratta di una istanza che, al di là dei termini generici in cui èformulata, è da ritenersi manifestamente infondata.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno datardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi chenessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto arispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezzacirca l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere dellarelativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dalmomento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediatomediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, daultimo, Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).9. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto inrelazione al secondo motivo e, dunque, con esclusivo riferimento allaposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rinvio della causa, soloin parte qua, ai sensi dell’art. 383, comma quarto, cod. proc. civ., allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale va anchedemandato il regolamento delle spese relative al presente giudizio dilegittimità tra il predetto ricorrente e le amministrazioni resistenti.10. Il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile in quantoNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022proposto da tutti gli altri ricorrenti, con la conseguente condanna deglistessi alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti, dellespese processuali, liquidate come da dispositivo.Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi vaprecisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei …soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4,comma 2, d.m. n. 55 del 2014» (Cass. n. 6110 del 04/03/2021).Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, èpertanto di Euro 2.222.314,14 risultante dalla somma dei seguenti treaddendi:i) Euro 469.975,80 [prodotto della moltiplicazione di € 33.569,70(pari all’importo unitario di Euro 6.713,94 dell’indennizzo annuale chesarebbe spettato, se del caso, ove non prescritto, moltiplicato percinque) per i n. 14 ricorrenti specializzati dopo 5 anni di corso];ii) Euro 1.127.941,92 [prodotto della moltiplicazione di € 26.855,76(risultante dalla moltiplicazione di detto importo unitario per quattro annidi corso) per i n. 42 ricorrenti specializzati dopo 4 anni di corso];iii) Euro 624.396,42 (importo annuo unitario moltiplicato per treanni di corso) per i trentuno altri ricorrenti specializzati dopo 3 anni dicorso.Va precisato al riguardo che per sette ricorrenti la domandaintroduttiva e l’odierno ricorso sono riferiti alla frequentazione di duediversi corsi di specializzazione, seguiti uno successivamente all’altro.6. Non si ravvisano i presupposti per la sollecitata condanna deiricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, comma terzo, cod. proc.civ..7. Va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, con la sola esclusione del dott.[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, aNumero registro generale 11079/2021Numero sezionale 5489/2022Numero di raccolta generale 18684/2022Data pubblicazione 09/06/2022norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo;assorbito il terzo in quanto riferito alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA];cassa la sentenza impugnata con esclusivo riferimento alla posizione deldott. [OSCURATO:PERSONA]; rinvia la causa, solo in parte qua, ad altra sezionedella Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, ancheper il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità tra ilpredetto ricorrente e le amministrazioni resistenti;dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto dagli altriricorrenti. Condanna gli stessi al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 20.000 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti diversi dal dott. [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25 maggio 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 18684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris