CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45696/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava, con effetti dal 18 febbraio 2021, l'affidamento in prova in casi particolari concesso a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 12 gennaio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione Massaro, tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che essa, assumendo a fondamento l'assunzione di stupefacenti durante la misura in ragione dell'esito positivo a tali sostanze a seguito di un esame del 15 febbraio 2021, non ha considerato l'esito invece negativo del test sulle urine del 22 febbraio 2021. 3. Tali doglianze risultano inammissibili, essendo meramente assertive e riferendosi comunque ad esami diversi compiuti a distanza di giorni, sicché l'esito del secondo, evocato dalla difesa, non potrebbe in sé smentire quello del primo. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]