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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03024/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorso ricorso 22482-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6501/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 11 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22482 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- R.g.n. 22482/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali ex art. 1 comma 335 L. n. 311/2004, in relazione all'immobile sito in Roma, microzona 24 Esquilino, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, riducendo la classe accertata (da 4 a 3) .

La CTR ha ritenuto legittimo e motivato il provvedimento di nuova determinazione catastale in relazione alla normativa indicata, riducwendo tuttavia la classe accertata in quanto l'immobile si trova in "una zona della città venuta a trovarsi, notoriamente, in una situazione di degrado".

L'Agenzia si costituisce ex art. 370 comma 1 c.p.c..

Considerato che:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi: con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la CTR deciso su motivi nuovi, dedotti per la prima volta in appello in violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/92; col secondo motivo si deduce illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 7

I. 212/2000; col terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione apparente.

2. Vanno dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso.

Il primo motivo, infatti, è del tutto carente di autosufficienza, non riportando gli elementi necessari (controdeduzioni in primo grado e atto di appello dell'Ufficio) al fine di verificare la fondatezza o meno della doglianza sulla novità dei motivi dedotti in appello; è altresì inammissibile il terzo motivo del ricorso, in base ai principi consolidati della Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui (ex multis Cass. 27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della dlecisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.

3. Va invece accolto il secondo motivo del ricorso. 3.1.Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019). 3.2.Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento.

L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). 3.3.Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 2019, ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione(Cass. 9603/2020; Cass.9770\2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare- sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale- la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311\2004.

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671/2019; Cass.23051/2019). 3.4.In relazione all'ipotesi di nuovo classamento, adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.

La legittimità della revisione catastale non può essere desunta dalla collocazione dell'immobile in una microzona di pregio, come erroneamente statuito dalla CTR, senza specifica indicazione degli interventi di riqualificazione che l'hanno interessata.

Quando si procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui la stessa si colloca e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla loro revisione in conseguenza di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano(Cass. 3065/2019).

E ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

Pertanto per l'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Cass.1543\2020; Cass.31112/2019). 4.Così fissati i principi, ha pertanto errato la CTR nel ritenere legittimo l'accertamento, non essendo stato assolto, nell'avviso di accertamento in questione, l'obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto, e non essendo sufficiente la collocazione dell'immobile in una zona oggetto di "riqualificazione urbana, conseguente al mutato contesto territoriale" per la rettifica del classamento.

Peraltro, la decisione appare con coerente, laddove ha ritenuto che il significativo aumento della classe censuaria "non trovi effettivo riscontro nella microzona 24 Esquilino di riferimento, poiché si tratta di una zona della città venuta a trovarsi, notoriamente, in una situazione di degrado".

La sentenza va conseguentemente cassata, non essendosi adeguata agli indicati principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Vanno integralmente compensate le spese del processo, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorso ricorso 22482-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6501/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 11 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22482 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- R.g.n. 22482/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali ex art. 1 comma 335 L. n. 311/2004, in relazione all'immobile sito in Roma, microzona 24 Esquilino, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, riducendo la classe accertata (da 4 a 3) . La CTR ha ritenuto legittimo e motivato il provvedimento di nuova determinazione catastale in relazione alla normativa indicata, riducwendo tuttavia la classe accertata in quanto l'immobile si trova in "una zona della città venuta a trovarsi, notoriamente, in una situazione di degrado". L'Agenzia si costituisce ex art. 370 comma 1 c.p.c.. Considerato che: 1. Il ricorso è affidato a tre motivi: con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la CTR deciso su motivi nuovi, dedotti per la prima volta in appello in violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/92; col secondo motivo si deduce illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000; col terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione apparente. 2. Vanno dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso. Il primo motivo, infatti, è del tutto carente di autosufficienza, non riportando gli elementi necessari (controdeduzioni in primo grado e atto di appello dell'Ufficio) al fine di verificare la fondatezza o meno della doglianza sulla novità dei motivi dedotti in appello; è altresì inammissibile il terzo motivo del ricorso, in base ai principi consolidati della Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui (ex multis Cass. 27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della dlecisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità. 3. Va invece accolto il secondo motivo del ricorso. 3.1.Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019). 3.2.Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). 3.3.Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 2019, ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione(Cass. 9603/2020; Cass.9770\2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare- sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale- la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311\2004. Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671/2019; Cass.23051/2019). 3.4.In relazione all'ipotesi di nuovo classamento, adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. La legittimità della revisione catastale non può essere desunta dalla collocazione dell'immobile in una microzona di pregio, come erroneamente statuito dalla CTR, senza specifica indicazione degli interventi di riqualificazione che l'hanno interessata. Quando si procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui la stessa si colloca e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla loro revisione in conseguenza di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano(Cass. 3065/2019). E ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Pertanto per l'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Cass.1543\2020; Cass.31112/2019). 4.Così fissati i principi, ha pertanto errato la CTR nel ritenere legittimo l'accertamento, non essendo stato assolto, nell'avviso di accertamento in questione, l'obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto, e non essendo sufficiente la collocazione dell'immobile in una zona oggetto di "riqualificazione urbana, conseguente al mutato contesto territoriale" per la rettifica del classamento. Peraltro, la decisione appare con coerente, laddove ha ritenuto che il significativo aumento della classe censuaria "non trovi effettivo riscontro nella microzona 24 Esquilino di riferimento, poiché si tratta di una zona della città venuta a trovarsi, notoriamente, in una situazione di degrado". La sentenza va conseguentemente cassata, non essendosi adeguata agli indicati principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Vanno integralmente compensate le spese del processo, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, dec
Sentenza Cassazione n. 03024/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris