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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 28758/2026

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1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 4, L. 110/75, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, la declaratoria di inammissibilità nel resto e la rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il delitto di cui agli artt. 110-336 cod. pen.(capo 2) e, solo il secondo, anche per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 (capo 1).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge per omessa notificazione al difensore del rinvio disposto per la trattazione del processo innanzi alla Corte di appello.

L'udienza innanzi alla Corte di appello era stata fissata il 27/05/2025; il difensore aveva ricevuto regolare notificazione sia del decreto di citazione per tale udienza sia delle conclusioni scritte del Procuratore generale e aveva, a sua volta, provveduto a depositare conclusioni scritte, senza richiedere la trattazione orale.

Solamente in data 22/10/2025 aveva appreso, con la notificazione del dispositivo della sentenza impugnata, che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata, per impedimento del consigliere relatore, al 21/10/2025.

Nella prospettazione difensiva l'omesso avviso del rinvio dell'udienza avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, in quanto, se fosse venuto a conoscenza della data del rinvio, il difensore avrebbe potuto chiedere la trattazione orale, anche al fine di accedere al concordato, e presentare ulteriori memorie scritte.

Tale omissione integrerebbe una nullità generale a regime intermedio, non sanata ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.

Ulteriore motivo di nullità della sentenza impugnata deriverebbe, poi, dalla omessa notificazione delle conclusioni depositate dal Procuratore generale in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la contravvenzione di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 era estinta per intervenuta prescrizione già prima della celebrazione del giudizio di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore degli imputati hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità può avere accesso in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che l'udienza innanzi alla Corte diappello era stata originariamente fissata per il 27/05/2025.

Per tale udienza, il difensore aveva depositato memoria ma non aveva chiesto la trattazione orale.

Il 27/05/2025 l'udienza è stata rinviata d'ufficio, per impedimento del giudice relatore, al 21/10/2025; del rinvio non è stata disposta la notificazione al difensore.

2. Secondo la disciplina emergenziale di cui all'art 23-bis, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1); ai sensi del successivo quarto comma, «la richiesta di discussione orale [deve essere] formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza L'applicazione di tale norma è stata, con vari provvedimenti legislativi, prorogata, per cui essa è applicabile alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 (art. 94 d.lgs. 150/2022), tra cui quella in esame (atto di appello depositato il 6 novembre 2019).

La norma individua, dunque, un termine perentorio sia per la richiesta di trattazione orale sia per la richiesta di partecipazione all'udienza, fissato in quindici giorni prima dell'udienza stessa.

Nell'ipotesi di rinvio disposto d'ufficio si pone il problema di stabilire se detto termine vada calcolato avendo riguardo all'udienza originariamente fissata ovvero a quella effettivamente celebrata.

Secondo un orientamento, citato dalla difesa, il rinvio d'ufficio a data fissa per ragioni organizzative, e senza svolgimento di attività processuale, della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l'udienza, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato è causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del ,r4r.contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 10459 del 21/01/2025 Bicchierai, Rv. 287574 - 01).

Tale interpretazione si fonda sulla lettera dell'art. 23-bis citato che, non distinguendo tra prima udienza e udienza di rinvio, consente di prendere a parametro l'udienza nella quale il processo viene effettivamente trattato, nonché sugli «obiettivi avuti di mira dal legislatore, che sono volti a contemperare due opposte esigenze entrambe meritevoli di tutela.

La prima è quella di garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari e la possibilità di organizzare per tempo le udienze a trattazione orale, dando modo alle cancellerie di dare avviso alle parti e di organizzare i ruoli di udienza.

L'altra, non meno importante, è quella di garantire alle parti, sia quella pubblica che quelle private, che ne abbiano interesse, il diritto ad espletare il proprio compito in un'udienza "fisica" con trattazione orale».

Secondo altra impostazione, che il Collegio condivide, il superamento del termine perentorio entro cui deve essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis citato, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 3 del 21/09/2023, Castaldi, Rv. 285696 - 01).

La perentorietà del termine risponde, infatti, all'esigenza di assicurare certezza alle modalità di celebrazione del giudizio e di consentire l'organizzazione della trattazione secondo il rito prescelto.

Ne consegue che, una volta spirato inutilmente detto termine, la scelta della trattazione scritta diviene irretrattabile, sicché il successivo rinvio dell'udienza non è idoneo a consentire l'esercizio di facoltà ormai definitivamente precluse.

Diversamente opinando, il termine perentorio perderebbe ogni effettiva funzione, poiché potrebbe essere eluso ogniqualvolta l'udienza venga differita per ragioni sopravvenute.

In tale prospettiva, il processo resta insensibile tanto alle vicende personali dell'imputato quanto alle ragioni che possono determinare il rinvio dell'udienza, salvo che ricorra un'ipotesi di nullità degli atti introduttivi del giudizio.

Solo tale evenienza, infatti, incidendo sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedisce il consolidamento degli effetti processuali derivanti dalla scadenza del termine e rende necessario il rinnovo degli atti, con conseguente riapertura delle facoltà processuali, che presuppongono una valida vocatio in iudicium. \'ff'La nullità degli atti introduttivi costituisce, dunque, un'eccezione alla regola dell'irretrattabilità della forma cartolare, in quanto è l'unica ipotesi nella quale il difetto di instaurazione del contraddittorio impedisce il perfezionamento del rapporto processuale e rende necessario ripristinare il pieno esercizio del diritto di difesa.

Al di fuori di tale ipotesi, invece, il mero rinvio della trattazione, anche se disposto per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato, non produce alcun effetto restitutorio e non rimette in termini la parte per richiedere la discussione orale né per svolgere altra attività processuale.

3. La difesa ha eccepito, poi, di non aver ricevuto la notificazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale depositate per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell'art. 23-bis, comma 4, citato.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Dall'esame degli atti emerge che il pubblico ministero ha depositato nuove conclusioni, pur non avendone facoltà in ragione di quanto sopra detto.

Di tali conclusioni, però, la Corte non ha tenuto conto (in esse, infatti, si chiedeva la declaratoria di prescrizione della contravvenzione ma con questo argomento la Corte di appello non si è confrontata).

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il termine massimo di prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 4

I. 110 del 1975 è di cinque anni.

Pertanto, il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, commesso il 20 luglio 2017, si è prescritto il 20 luglio 2022, prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.

Sul punto pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

5. L'annullamento senza rinvio limitatamente al capo n. 1 impone di rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

La rideterminazione della pena può essere effettuata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., sulla base dei criteri di commisurazione già adottati dal giudice di merito.

Quest'ultimo aveva determinato la pena assumendo quale base quella di mesi sei di reclusione per il reato più grave di cui al capo 2, aumentata a mesi dieci di reclusione per la recidiva e, quindi, di ulteriori giorni venti di reclusione a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 1, così pervenendo alla pena complessiva di mesi dieci e giorni venti di reclusione.

Ne consegue che, dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 1, deve essere eliminato il relativo aumento per la continuazione e la pena va conseguentemente rideterminata in mesi dieci di reclusione.6.

In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso relativo a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al capo n. 1, estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminazione della pena.

Nel resto i ricorsi vanno respinti.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento delle spese processuali.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 4, L. 110/75, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, la declaratoria di inammissibilità nel resto e la rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il delitto di cui agli artt. 110-336 cod. pen.(capo 2) e, solo il secondo, anche per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 (capo 1). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge per omessa notificazione al difensore del rinvio disposto per la trattazione del processo innanzi alla Corte di appello. L'udienza innanzi alla Corte di appello era stata fissata il 27/05/2025; il difensore aveva ricevuto regolare notificazione sia del decreto di citazione per tale udienza sia delle conclusioni scritte del Procuratore generale e aveva, a sua volta, provveduto a depositare conclusioni scritte, senza richiedere la trattazione orale. Solamente in data 22/10/2025 aveva appreso, con la notificazione del dispositivo della sentenza impugnata, che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata, per impedimento del consigliere relatore, al 21/10/2025. Nella prospettazione difensiva l'omesso avviso del rinvio dell'udienza avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, in quanto, se fosse venuto a conoscenza della data del rinvio, il difensore avrebbe potuto chiedere la trattazione orale, anche al fine di accedere al concordato, e presentare ulteriori memorie scritte. Tale omissione integrerebbe una nullità generale a regime intermedio, non sanata ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. Ulteriore motivo di nullità della sentenza impugnata deriverebbe, poi, dalla omessa notificazione delle conclusioni depositate dal Procuratore generale in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 era estinta per intervenuta prescrizione già prima della celebrazione del giudizio di appello. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore degli imputati hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità può avere accesso in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che l'udienza innanzi alla Corte diappello era stata originariamente fissata per il 27/05/2025. Per tale udienza, il difensore aveva depositato memoria ma non aveva chiesto la trattazione orale. Il 27/05/2025 l'udienza è stata rinviata d'ufficio, per impedimento del giudice relatore, al 21/10/2025; del rinvio non è stata disposta la notificazione al difensore. 2. Secondo la disciplina emergenziale di cui all'art 23-bis, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1); ai sensi del successivo quarto comma, «la richiesta di discussione orale [deve essere] formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza L'applicazione di tale norma è stata, con vari provvedimenti legislativi, prorogata, per cui essa è applicabile alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 (art. 94 d.lgs. 150/2022), tra cui quella in esame (atto di appello depositato il 6 novembre 2019). La norma individua, dunque, un termine perentorio sia per la richiesta di trattazione orale sia per la richiesta di partecipazione all'udienza, fissato in quindici giorni prima dell'udienza stessa. Nell'ipotesi di rinvio disposto d'ufficio si pone il problema di stabilire se detto termine vada calcolato avendo riguardo all'udienza originariamente fissata ovvero a quella effettivamente celebrata. Secondo un orientamento, citato dalla difesa, il rinvio d'ufficio a data fissa per ragioni organizzative, e senza svolgimento di attività processuale, della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l'udienza, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato è causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del ,r4r.contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 10459 del 21/01/2025 Bicchierai, Rv. 287574 - 01). Tale interpretazione si fonda sulla lettera dell'art. 23-bis citato che, non distinguendo tra prima udienza e udienza di rinvio, consente di prendere a parametro l'udienza nella quale il processo viene effettivamente trattato, nonché sugli «obiettivi avuti di mira dal legislatore, che sono volti a contemperare due opposte esigenze entrambe meritevoli di tutela. La prima è quella di garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari e la possibilità di organizzare per tempo le udienze a trattazione orale, dando modo alle cancellerie di dare avviso alle parti e di organizzare i ruoli di udienza. L'altra, non meno importante, è quella di garantire alle parti, sia quella pubblica che quelle private, che ne abbiano interesse, il diritto ad espletare il proprio compito in un'udienza "fisica" con trattazione orale». Secondo altra impostazione, che il Collegio condivide, il superamento del termine perentorio entro cui deve essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis citato, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 3 del 21/09/2023, Castaldi, Rv. 285696 - 01). La perentorietà del termine risponde, infatti, all'esigenza di assicurare certezza alle modalità di celebrazione del giudizio e di consentire l'organizzazione della trattazione secondo il rito prescelto. Ne consegue che, una volta spirato inutilmente detto termine, la scelta della trattazione scritta diviene irretrattabile, sicché il successivo rinvio dell'udienza non è idoneo a consentire l'esercizio di facoltà ormai definitivamente precluse. Diversamente opinando, il termine perentorio perderebbe ogni effettiva funzione, poiché potrebbe essere eluso ogniqualvolta l'udienza venga differita per ragioni sopravvenute. In tale prospettiva, il processo resta insensibile tanto alle vicende personali dell'imputato quanto alle ragioni che possono determinare il rinvio dell'udienza, salvo che ricorra un'ipotesi di nullità degli atti introduttivi del giudizio. Solo tale evenienza, infatti, incidendo sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedisce il consolidamento degli effetti processuali derivanti dalla scadenza del termine e rende necessario il rinnovo degli atti, con conseguente riapertura delle facoltà processuali, che presuppongono una valida vocatio in iudicium. \'ff'La nullità degli atti introduttivi costituisce, dunque, un'eccezione alla regola dell'irretrattabilità della forma cartolare, in quanto è l'unica ipotesi nella quale il difetto di instaurazione del contraddittorio impedisce il perfezionamento del rapporto processuale e rende necessario ripristinare il pieno esercizio del diritto di difesa. Al di fuori di tale ipotesi, invece, il mero rinvio della trattazione, anche se disposto per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato, non produce alcun effetto restitutorio e non rimette in termini la parte per richiedere la discussione orale né per svolgere altra attività processuale. 3. La difesa ha eccepito, poi, di non aver ricevuto la notificazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale depositate per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell'art. 23-bis, comma 4, citato. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Dall'esame degli atti emerge che il pubblico ministero ha depositato nuove conclusioni, pur non avendone facoltà in ragione di quanto sopra detto. Di tali conclusioni, però, la Corte non ha tenuto conto (in esse, infatti, si chiedeva la declaratoria di prescrizione della contravvenzione ma con questo argomento la Corte di appello non si è confrontata). 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il termine massimo di prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 è di cinque anni. Pertanto, il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, commesso il 20 luglio 2017, si è prescritto il 20 luglio 2022, prima dell'emissione della sentenza di secondo grado. Sul punto pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 5. L'annullamento senza rinvio limitatamente al capo n. 1 impone di rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. La rideterminazione della pena può essere effettuata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., sulla base dei criteri di commisurazione già adottati dal giudice di merito. Quest'ultimo aveva determinato la pena assumendo quale base quella di mesi sei di reclusione per il reato più grave di cui al capo 2, aumentata a mesi dieci di reclusione per la recidiva e, quindi, di ulteriori giorni venti di reclusione a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 1, così pervenendo alla pena complessiva di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Ne consegue che, dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 1, deve essere eliminato il relativo aumento per la continuazione e la pena va conseguentemente rideterminata in mesi dieci di reclusione.6. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso relativo a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al capo n. 1, estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminazione della pena. Nel resto i ricorsi vanno respinti. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M
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