CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17982/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.8171/2021 depositata il 16 novembre 2021.Numero registro generale 13586/2022Numero sezionale 3327/2026Numero di raccolta generale 17982/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con l’avviso di accertamento n. TF9030601985/2018,notificato il 7 gennaio 2019, l’Agenzia delle entrate ha procedutoalla rettifica del reddito d’impresa della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.per l’anno d’imposta 2013, ai fini IRPEF, IRAP e IVA.L’accertamento riguardava, da un lato, il disconoscimento delladetrazione IVA per l’importo di euro 16.085,00, connessa all’IVAassolta in dogana su beni importati, e, dall’altro lato, ildisconoscimento di costi per complessivi euro 348.500,00, relativi aprestazioni di servizi. Sulla base dell’accertamento emesso neiconfronti della società, l’Agenzia delle entrate ha notificato distintiavvisi di accertamento anche alle socie [OSCURATO:PERSONA] eAmelia Fimiani, imputando loro maggiori redditi per utili societaripercepiti extracontabilmente.I contribuenti, con separati ricorsi, proponevano impugnazioneinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salernochiedendone l'annullamento.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 2418/2019 del 2 settembre 2019, laCommissione tributaria provinciale di Salerno rigettava i ricorsi.2. – Avverso tale decisione la società e le socie proponevanoappello.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto degli appelli.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con sentenza n.8171/2021, pubblicata il 16 novembre 2021, rigettava gli appelliriuniti, confermando la decisione di primo grado.Numero registro generale 13586/2022Numero sezionale 3327/2026Numero di raccolta generale 17982/2026Data pubblicazione 04/06/20263. – Avverso tale sentenza la società e le socie hanno propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa motivazionee per violazione delle disposizioni sul processo tributario e dell’art.118 disp. att. c.p.c.; violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546del 1992; violazione del divieto di doppia presunzione.Viene prospettata la violazione delle norme che impongonol’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie, avendo laCommissione tributaria regionale rigettato gli appelli limitandosi ariprodurre le argomentazioni dell’Ufficio senza esporre unautonomo percorso logico-giuridico.Si assume, altresì, che la Commissione tributaria regionale nonabbia esaminato le doglianze relative al disconoscimento dei costi,alla detrazione IVA e alla documentazione prodotta, nonché cheabbia fatto applicazione del meccanismo presuntivo delladistribuzione degli utili ai soci in presenza di una società a ristrettabase partecipativa, cumulando la presunzione di maggior reddito incapo alla società con quella di distribuzione ai soci, in violazione deldivieto di doppia presunzione.2. Con il terzo motivo si censura la violazione di legge inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 2909 c.c., peraver la Commissione tributaria regionale fondato la decisione dirigetto dell'appello su di un accertamento non definitivo, relativoalla società.Numero registro generale 13586/2022Numero sezionale 3327/2026Numero di raccolta generale 17982/2026Data pubblicazione 04/06/2026Si deduce che la Commissione tributaria regionale avrebbefondato la decisione di rigetto degli appelli proposti dalle socie suun accertamento ancora sub iudice e non definitivo in capo allasocietà, assumendo come presupposto un maggior reddito che nonera stato definitivamente accertato. Si prospetta, dunque,l’illegittimità del ribaltamento del reddito in assenza di unaccertamento definitivo a carico della società.3. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inparte infondati e in parte inammissibili.3.1. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Orbene, nel caso di specie, non vi è motivazione apparente, néviolazione del «minimo costituzionale», avendo la pronunciatrattato dei profili oggetto di censura sia riguardo alla detrazionedell'IVA sia al disconoscimento dei costi, così come dellaresponsabilità dei soci.3.2. Va rilevato, in secondo luogo, che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società diNumero registro generale 13586/2022Numero sezionale 3327/2026Numero di raccolta generale 17982/2026Data pubblicazione 04/06/2026capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili noncontabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" aisoci degli utili stessi, salva la prova contraria che non sono statieffettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati oreinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggettooppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla vitasocietaria (Cass. n. 18032/2013; Cass. n. 24534/2017; Cass. n.10004/2025; v., da ultimo, Cass. n. 17215/2026, che ha affermatoil principio secondo il quale “in tema di società di capitali a ristrettabase partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo allasocietà legittima la presunzione semplice della loro attribuzione proquota ai soci, sui quali pertanto grava l’onere di fornire provacontraria, la quale non può esaurirsi nella mera deduzionedell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, madeve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamentoo reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte dialtri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vitasocietaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri diinformazione e controllo ex art. 2476 c.c.”).L'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi dautili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativaè legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quandoil socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti dellasocietà e l'atto contenga un mero rinvio "per relationem" ai redditidella società, non essendo i due accertamenti autonomi eindipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art.2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e dipartecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società.3.3. Va peraltro evidenziato, sul piano delle garanzie difensive,che al socio non sono opponibili gli esiti del giudizioNumero registro generale 13586/2022Numero sezionale 3327/2026Numero di raccolta generale 17982/2026Data pubblicazione 04/06/2026sull'accertamento societario cui egli non abbia partecipato e che,pertanto, egli può contestare, nel giudizio instaurato avversol'avviso notificatogli, anche l'effettivo conseguimento, da partedella società, degli utili extracontabili.Ciò nondimeno, ove la presunzione operi, la prova contrarianon può ritenersi raggiunta per il solo fatto del proprio distaccorispetto alle dinamiche gestorie, occorrendo la dimostrazione che imaggiori ricavi siano rimasti nel perimetro societario, in quantoaccantonati o reinvestiti, ovvero siano stati percepiti da soggettidiversi.Peraltro, in tema di distribuzione degli utili extracontabili aisoci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul ripartodell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdottodall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcunainversione della normale ripartizione del suddetto onere, népreclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.,trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per igiudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, laregola generale dell'art. 11 delle preleggi (Cass. n. 18764/2024).Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme richiamate,così come interpretate dalla costante giurisprudenza di questaCorte.3.4. Va altresì sottolineato che la presunzione di distribuzioneai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto dipresunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituitodalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati neiconfronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dalvincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.Numero registro generale 13586/2022Numero sezionale 3327/2026Numero di raccolta generale 17982/2026Data pubblicazione 04/06/20263.5. Non si richiede, infine, la definitività dell'accertamento neiconfronti della società, pur se la validità dell'avviso in ordine aricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali aristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibileper legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventualiutili extracontabili accertati.In questo caso, peraltro, i ricorsi risultano riuniti.4. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione delladisciplina processuale dell’art. 295 c.p.c., riguardante lasospensione del processo laddove sussista un vincolo dipregiudizialità tra procedimenti (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Sirappresenta che i giudizi instaurati dalle socie dipendevanologicamente e giuridicamente dall’esito del giudizio relativoall’accertamento emesso nei confronti della società e che, pertanto,avrebbero dovuto essere sospesi ai sensi dell’art. 295 c.p.c. inCommissione tributaria regionale, invece, ha disposto la riunionedei giudizi e ha deciso nel merito senza sospendere il processo.4.1. – Il motivo è inammissibile.La censura risulta inammissibile per carenza di interesse,essendo stati i ricorsi riuniti – da cui l’integrale e pienasoddisfazione delle esigenze di difesa e di accertamento dellepretese - e non sussistendo comunque tra i procedimenti alcunapregiudizialità necessaria.5. – Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di fattidecisivi oggetto di discussione tra le parti, nonché l’omessavalutazione della documentazione prodotta dalla società (vizio dimotivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; omesso esame difatti decisivi e della produzione documentale).Numero registro generale 13586/2022Numero sezionale 3327/2026Numero di raccolta generale 17982/2026Data pubblicazione 04/06/2026Si assume che la Commissione tributaria regionale non abbiaesaminato gli elementi documentali versati in atti a dimostrazionedell’infondatezza del metodo analitico-induttivo utilizzatodall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del1973, né abbia valutato i documenti relativi ai costi sostenuti, alleprestazioni eseguite, alla detrazione dell’IVA assolta in dogana e almancato incasso dei ricavi.Viene dedotto che la decisione impugnata si fonderebbeesclusivamente sull’accertamento dell’Ufficio, senza alcunaautonoma valutazione degli indizi, della loro gravità, precisione econcordanza.5.1. – Il motivo è inammissibile.Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter,comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo dicui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il viziodenunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limitid'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimocomma dell'art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorsoavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, attesoche il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art.62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, conla conseguenza che il comma 3-bis dell'art. 54 cit., nel prevedereche "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alprocesso tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992", si riferisceesclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi aNumero registro generale 13586/2022Numero sezionale 3327/2026Numero di raccolta generale 17982/2026Data pubblicazione 04/06/2026preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. n.27547/2024).Nel caso di specie sussiste un'ipotesi di “doppia conforme”,senza alcuna prospettazione di un diverso apprezzamento di fattotra i due gradi di giudizio.6. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida infavore dell’Agenzia delle entrate in euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 17 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]