CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza resa il 15 dicembre 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione cautelare inframuraria (dal 4 ottobre 2016 al 24 aprile 2018) cui lo stesso era stato sottoposto con riferimento a reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata; reati dai quali il Serio veniva definitivamente assolto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con sentenza del 24 aprile 2018 divenuta irrevocabile. A fondamento della propria decisione, la Corte distrettuale ha evidenziato che, sebbene il Serio sia stato prosciolto all'esito del giudizio di cognizione, era comprovata la sua vicinanza a soggetti appartenenti a un sodalizio mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte palermitana, il comportamento del Serio, come emergente da numerosissime intercettazioni, doveva ritenersi quanto meno come gravemente colposo, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in relazione ai suoi contatti con i suddetti personaggi di spicco del sodalizio e di sicura appartenenza mafiosa e al contenuto delle conversazioni captate: contatti deponenti per la disponibilità del Serio verso la consorteria e per la gestione, da parte sua, del settore degli apparecchi per le scommesse online. Tali elementi, già vagliati dalla Corte di Cassazione (che aveva a suo tempo dichiarato inammissibile il ricorso del Serio avverso l'ordinanza cautelare), non risultano neppure smentiti dalla sentenza assolutoria, ragione per cui la Corte territoriale ha ravvisato la natura quanto meno gravemente colposa - e perciò ostativa all'invocato indennizzo - della condotta del Serio. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Serio, tramite il suo difensore di fiducia, affidando il proprio ricorso a un unico motivo di doglianza. In esso, il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di merito ha trascurato di considerare che non incombe all'instante, ma alla controparte (ossia all'amministrazione finanziaria e al Pubblico ministero) indicare gli elementi che si oppongono all'accoglimento della domanda. Di tal che non era onere dell'esponente comprovare l'illegittimità dell'ordinanza cautelare generica. Nella specie, la colpa grave attribuita all'odierno ricorrente non poteva basarsi su elementi indiziari posti a base dell'ordinanza de libertate ma esclusi dal giudizio di cognizione, a cominciare dalla sua stessa appartenenza al sodalizio mafioso. In aggiunta a ciò, prosegue l'esponente, la Corte di merito, laddove qualifica il Serio come soggetto vicino al Ciulla e al Buzzetta, fornisce una motivazione apodittica e illogica, in quanto riferita a condotte materiali che, di per sé, non possono ritenersi giustificative della sussistenza di dolo o di colpa grave. Il richiamo alle intercettazioni ambientali non spiega se il Serio fosse o meno consapevole della posizione dei suoi interlocutori nel sodalizio criminale in contestazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria depositata in atti, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. In particolare, in buona parte dell'unico motivo di doglianza, il ricorrente si duole - con considerazioni alquanto generiche - della mancata considerazione del suo proscioglimento nel giudizio di cognizione, che avrebbe vanificato il quadro indiziario ravvisato dal giudice della cautela. In proposito si rammenta che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039); ma quest'ultima evenienza non si é verificata nel caso di specie, giacché le condotte scrutinate dalla Corte di merito come rilevanti ai fini della valutazione di dolo o colpa grave nel comportamento del Serio non sono state in alcun modo escluse, ma solo diversamente valutate, dal giudice della cognizione. Per di più, il ricorrente trascura la circostanza, invero rilevante, che il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame palermitano, confermativa del provvedimento de libertate all'origine della misura cautelare inframuraria era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione (vds. Sez. 2, Sentenza n. 12870 del 15/02/2017), con motivazioni affatto chiare e perentorie in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza - basati su «numerosissime intercettazioni - chiare ed univoche nel loro contenuto» in ordine alla posizione del Serio nell'ambito del gruppo mafioso (con rinvio alle pagine da 12 a 17 dell'ordinanza in allora impugnata) ed anche in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (pagine 17 e ss. della medesima ordinanza). Il formarsi del giudicato cautelare in merito alla consistenza indiziaria dell'ordinanza de libertate, a fronte di circostanze di fatto coerenti con tale quadro indiziario e non smentite dalla sentenza assolutoria, rende evidente che la valenza dei gravi indizi alla base della predetta ordinanza non può certo ritenersi vanificata, ai fini del giudizio che ne occupa, dal sopravvenire dell'assoluzione dell'odierno ricorrente. Perciò deve osservarsi che la Corte palermitana, avuto riguardo all'accertata e mai smentita vicinanza del Serio al Ciulla e al Buzzetta (comprovata da numerose conversazioni intercettate), fa buon governo dei principi a più riprese ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in senso conforme vds. Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). In definitiva il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che la natura gravemente colposa del suo comportamento, lungi dal doversi apprezzare in base all'esito assolutorio, deve formare oggetto di valutazione, nell'ambito del procedimento de quo, sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela: é costante sul punto l'indirizzo giurisprudenziale (espresso anche in sede apicale: vds. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263) secondo il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. inoltre, ex multis, Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). 2. Va perciò rigettato il ricorso, e il ricorrente va condannato alle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 22 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]