CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 26790/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/06/2021 del Tribunale di Sassari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 23 giugno 2021 il Tribunale di Sassari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la contravvenzione dell'art. 245, comma 2, in relazione agli art. 242 e 257, comm., d.lgs. n. 152 del 2006 per aver omesso di effettuare la notifica alle adtorità competenti del rischio di potenziale contaminazione del sito a causa dell'incendio di una discarica. 2. L'imputato, dopo aver ripercorso la testimonianza del tecnico che aveva negato una contaminazione del sito, articola due motivi di appello. Con il primo sostiene la sua estraneità al reato contestato perché l'art. 257 d.lgs. n. 152 del 2006 prevale una pena per il responsabile dell'inquinamento mentre lui non era né il responsabile, né il proprietario del terreno né il gestore della discarica. Con il secondo denuncia l'assenza di correlazione tra l'accusa e la condanna. Era emerso in modo incontrovertibile che, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], non aveva mai operato sul sito né ne aveva mai avuto la disponibilità. La Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione essendo la sentenza di primo grado inappellabile [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. E' emerso dall'istruttoria dibattimentale che, dopo l'incendio, il sito non presentava contaminazioni, ma, rispetto a tale dato di fatto, il Tribunale ha valorizzato un elemento assolutamente congetturale ed ipotetico secondo cui ci poteva essere amianto trattandosi di un'antica discarica. Tale asserto non ha alcuna consistenza perché basato non su una solida prova scientifica bensì su quanto riferito dal teste che aveva formulato sòlo un'ipotesi. Inoltre, è emerso sempre dall'istruttoria che l'imputato è soggetto estraneo all'area in cui si è verificato l'incendio sia come legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto contestato nel capo d'imputazione, perché la sua discarica si trova in altra zona, sia in proprio come presunto erede del sito, qualità tuttavia non contestata nel capo d'imputazione, perché il padre non era mai stato proprietario dell'area ma solo il gestore di un'antica discarica comunale dismessa nel 2003. Alla stregua delle considerazioni svolte, s'impone pertanto l'assoluzione del ricorrente dal reato contestato perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste Così deciso, il 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]