CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26827/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base delgiudizio di responsabilità dell’imputato per i reati allo stesso contestati in rubrica,oltre che in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed allamancata concessione dei benefici di legge, non sono sorretti da concretaspecificità e pertinenza censoria, risultando del tutto carenti dell’indicazione dellacorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle postea fondamento dell’atto di impugnazione, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di dirittosecondo il quale la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essereapprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell’indeterminatezza, maanche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo questeignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio dimancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c)cod. proc. pen., l’inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delleche nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizidedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimentofacendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità dell’imputato ed offrendo specifico ed approfondito riscontro alledoglianze difensive prospettate con i motivi di gravame, giudicati peraltro allimite dell’inammissibilità (si vedano le pagine 11 e 12 della sentenzaimpugnata);che a fronte di tale articolata motivazione, il ricorrente propone motivi deltutto generici ed aspecifici, caratterizzati essenzialmente dalla mera elencazionedi doglianze, giammai calate nei fatti di causa e soprattutto senza alcun puntualeriferimento alla motivazione della sentenza gravata;ritenuto che i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse delricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità del prevenuto per i reatidi cui ai capi A) e B) dell’imputazione, non sono consentiti dalla legge in sede dilegittimità perché risultano meramente reiterativi di profili di doglianza giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosiconsiderare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente lecensure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, intermini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenzaimpugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e nonprendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, leargomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01);che la motivazione offerta al riguardo dalla Corte di merito non presentaalcun vizio riconducibile alle censure del ricorrente, avendo congruamenterilevato come, sulla base delle risultanze probatorie ivi specificamentevalorizzate, dovesse ritenersi pienamente integrata la partecipazionedell’imputato a titolo di concorso nelle condotte contestate (si vedano le pagineda 12 a 14 della sentenza impugnata);ritenuto che il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA], concui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen.,non risulta scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste abase della decisione impugnata che, con motivazione esente dal vizio dedotto, hapuntualmente motivato il diniego dell’attenuante in parola sulla base dellamodalità della condotta posta in essere dall’imputato, significativa di un rilevanteapporto da parte di questi nella realizzazione della complessiva azione criminosa(si veda, in particolare, pagina 14 della sentenza impugnata);ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce laviolazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanzaCostituzionale, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedaancora pagina 14 della sentenza impugnata), anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto,prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazionedel fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievitàdifetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie,ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, inrelazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardoal valore dei beni sottratti (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350- 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]