CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione Gip/Gup -rigettava la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della disciplina del reato continuato tra i reati per i quali MAVIGLIA Maurizio è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti sentenze: 1) Sentenza del Tribunale di RC del 19.6.2012, definitiva, per 624-625 c.p. commesso a [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.2.2009; 2) Sentenza del 9.10.2012 emessa dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i reati di cui agli artt.110,628,99 comma 4, art.12 e 14 L.497/74 commesso a RC il 17.12.2009; 3) Sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] definitiva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i reati di cui agli artt.110,628, 582, 585 c.p. e art.81 c.p., art.55 D.Lgl. 231/07, commesso in Bianco e altrove da novembre 2010; 4) Sentenza emessa dal GUP di [OSCURATO:PERSONA] il 28 maggio 2019 depositata in data 21.1.2020, n.596/2019 nel p.p. n.2509/18 RGGIP-GUP (c.d. operazione [OSCURATO:PERSONA]); In motivazione, si evidenzia che la richiesta non è meritevole di accoglimento poiché non può ragionevolmente ritenersi che le condotte di furto e rapina commesse tra il 2009 e il 2019 siano state programmate in maniera unitaria già nel 2000 (anno in cui il Maviglia entrava a far parte del contesso mafioso), pur secondo una ideazione per linee essenziali, trattandosi di reati neanche programmabili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAVIGLIA Maurizio adducendo come motivi la violazione dell'art. 606, co. 1-lett. b), cod.proc.pen. per essere stato erroneamente applicato l'art. 81 cpv. c.p.p.; il difetto di motivazione ai sensi dell'art 125, co. 3, cod.proc.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estens