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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01626/2026

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la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 20740 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain atti, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. come da procur a in calce al la comparsa di costituzione di nuovo difensore, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso l a sentenza del la Corte d’appello di Catanzaro n. 606 /202 2 pubblicata il31.5.2022; N. 20740/22R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 8 . 11 .2025 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di Crotone ( ATERP ) , premesso di essere proprietaria di un magazzino ad uso commerciale sito in Crotone, Via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/A, propose ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al Tribunale di Crotone, notificato col pedissequo decreto di fissazione d’udienza in data 25.7.2014, perché venisse accertata e dichiarata l’occupazione sine titulodel suddetto immobile, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e perché ne venisse dichiarato l’immediato rilascio, con condanna del convenuto al pagamento, in favore di essa attrice, a titolo di risarcimento e/o indennità di occupazione, della somma di € 28.320,55, oltre le successive maturande, fino al rilascio, oltre accessori e spese.

Disposto il mutamento di rito e istruita la causa con prova per interpello e testi (e costituitosi frattanto il convenuto), il Tribunale di Crotone con sentenza n. 118/2018 del 30.1.2018 accolse la domanda attorea, accertando l’illegittimità dell’occupazione dell’immobile a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannando il Borrelli al pagamento della somma di € 28.320,25, all’importo di € 293,41 mensili per l’anno 2014 e così per gli anni successivi fino al rilascio, oltre accessori e spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, che la Corte d’appello di Catanzaro, nella resistenza dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabria (succeduta all’ATERP Crotone), rigettò con sentenza del 31.5.2022.

Osservò anzitutto la Corte territoriale, quanto all’eccezione di giudicato N. 20740/22R.G. esterno sollevata per la prima volta con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fondata sulla sentenza delTrib unale di Crotone n. 43/2011 (che aveva rigettato la domanda dell’ATERP di Crotone per le medesime questioni che qui interessano), che detto giudicato non era idoneo a precludere l’accertamento oggetto di questo giudizio, perché la domanda era stata rigettata esclusivamente per difetto di prova della dedotta occupazione abusiva dell’immobile da parte del Borrelli, così non consentendo l’accertamento circa l’affermazione o la negazione del bene controverso; che, nel merito, risultava adeguatamente provata sia la proprietà dell’immobile in capo all’ente, sia il danno da questo subito.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi, cui resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabria.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art.360 - I^ co. n.3” .

Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la preclusione da giudicato portato dalla sentenza del Trib unale di Crotone n. 43/2011 , che aveva deciso le medesime questioni di questo giudizio, rigettando la domanda dell’ATERP di Crotone per difetto di prova circa la dedotta occupazione abusiva dell’immobile.

L’eccezione era stata sollevata, da esso Borrelli, nel giudizio d’appello e la decisione invocata faceva certamente stato tra le parti, anche N. 20740/22R.G. nel presente giudizio, essendovi identità di soggetti, di petitum e di causa petendi.

Si aggiunge che il giudicato invocato ineriva al bene oggetto della lite ecostituiva decisione sul merito della controversia. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta “ violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 948, 2697, 1350 n.1, 1325 n.4, 1418 comma 2 c.c. e 112 e 115 c.p.c.”, per non aver la Corte calabra ritenuto che quella spiegata fosse un’azione di rivendica, che avrebbe comunque dovuto rigettarsi, posto che l’ente attore non aveva assolto la relativa probatio diabolica. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta “ violazione e falsa applica - zione degli artt.2697, 1226 e 2056 c.c. in quanto il danno è stato liquidato sulla base di criteri stabiliti da disposizioni di carattere fiscale che non possono trovare applicazione fuori dal campo ad essi riservato laddove la legge per fini diversi richiede un accertamento analitico da eseguirsi sulla scorta di elementi obiettivi”. 2.1 –Il primo motivo è fondato.

In proposito, va anzitutto rilevato che, benché l’eccepito giudicato esterno sia certamente preesistente alla decisione di primo grado (e alla stessa instaurazione delgiudizio), la sua invocazione, da parte del Borrelli, solo nel giudizio di appello non preclude la scrutinabilità della questione, essendosi affermato, da questa Corte, che “L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in N. 20740/22R.G. considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (così, Cass.n. 48/2021, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per richiami).

Ciò posto, è fuor di dubbio che la sentenza del Tribunale di Crotone n. 43/2011 (prodotta anche in questa sede) sia titolo idoneo al giudicato sostanziale, perché il rigetto della domanda dell’ATERP di Crotone (riproposta in questo giudizio) di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione dell’immobile in questione da parte del Borrelli, per difetto di prova da parte dell’ente proprietario, costituisce decisione di merito sul bene della vita oggetto del contendere, non certo di rito: il rigetto della domanda perché la parte tenutavi non ha assolto il relativo onere probatorio è una decisione sulla infondatezza della domanda stessa, e tanto basta ai fini della sua idoneità a costituire giudicato, se non tempestivamente impugnata (come nella specie è avvenuto).

Ha dunque errato la Corte d’appello nel non rilevare l’esistenza del giudicato in questione, adducendo argomenti palesemente insostenibili: contrariamente a quanto dalla stessa opinato, la suddetta decisione del 2011 pronuncia pleno iure sulla “negazione del diritto controverso” (per usare le parole della stessa decisione impugnata). 3.1 –Il secondo e il terzo motivo sono a tal punto assorbiti, non occorrendo procedere alla loro disamina, per l’effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., derivante dalla ritenuta fondatezza del primo motivo. 4.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto , mentre il secondo e il terzo restano assorbiti.La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e , non N. 20740/22R.G. occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria della inammissibilità della domanda attorea, stante la preclusione da giudicato esterno.

Occorrendo procedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, esse possono compensarsi quanto a quelle di primo grado, perché il Borrelli, pur in possesso di un titolo costituente giudicato, non l’ha tuttavia invocato in quella sede; quelle del giudizio d’appello e di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono invece la soccombenza.

P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità della domanda attorea.

Compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado; condanna l’odierna contro ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio d’appello, liquidate in € 3.000,00per compensi, nonché di quello del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 20740 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain atti, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. come da procur a in calce al la comparsa di costituzione di nuovo difensore, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso l a sentenza del la Corte d’appello di Catanzaro n. 606 /202 2 pubblicata il31.5.2022; N. 20740/22R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 8 . 11 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di Crotone ( ATERP ) , premesso di essere proprietaria di un magazzino ad uso commerciale sito in Crotone, Via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/A, propose ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al Tribunale di Crotone, notificato col pedissequo decreto di fissazione d’udienza in data 25.7.2014, perché venisse accertata e dichiarata l’occupazione sine titulodel suddetto immobile, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e perché ne venisse dichiarato l’immediato rilascio, con condanna del convenuto al pagamento, in favore di essa attrice, a titolo di risarcimento e/o indennità di occupazione, della somma di € 28.320,55, oltre le successive maturande, fino al rilascio, oltre accessori e spese. Disposto il mutamento di rito e istruita la causa con prova per interpello e testi (e costituitosi frattanto il convenuto), il Tribunale di Crotone con sentenza n. 118/2018 del 30.1.2018 accolse la domanda attorea, accertando l’illegittimità dell’occupazione dell’immobile a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannando il Borrelli al pagamento della somma di € 28.320,25, all’importo di € 293,41 mensili per l’anno 2014 e così per gli anni successivi fino al rilascio, oltre accessori e spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, che la Corte d’appello di Catanzaro, nella resistenza dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabria (succeduta all’ATERP Crotone), rigettò con sentenza del 31.5.2022. Osservò anzitutto la Corte territoriale, quanto all’eccezione di giudicato N. 20740/22R.G. esterno sollevata per la prima volta con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fondata sulla sentenza delTrib unale di Crotone n. 43/2011 (che aveva rigettato la domanda dell’ATERP di Crotone per le medesime questioni che qui interessano), che detto giudicato non era idoneo a precludere l’accertamento oggetto di questo giudizio, perché la domanda era stata rigettata esclusivamente per difetto di prova della dedotta occupazione abusiva dell’immobile da parte del Borrelli, così non consentendo l’accertamento circa l’affermazione o la negazione del bene controverso; che, nel merito, risultava adeguatamente provata sia la proprietà dell’immobile in capo all’ente, sia il danno da questo subito. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi, cui resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabria. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art.360 - I^ co. n.3” . Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la preclusione da giudicato portato dalla sentenza del Trib unale di Crotone n. 43/2011 , che aveva deciso le medesime questioni di questo giudizio, rigettando la domanda dell’ATERP di Crotone per difetto di prova circa la dedotta occupazione abusiva dell’immobile. L’eccezione era stata sollevata, da esso Borrelli, nel giudizio d’appello e la decisione invocata faceva certamente stato tra le parti, anche N. 20740/22R.G. nel presente giudizio, essendovi identità di soggetti, di petitum e di causa petendi. Si aggiunge che il giudicato invocato ineriva al bene oggetto della lite ecostituiva decisione sul merito della controversia. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta “ violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 948, 2697, 1350 n.1, 1325 n.4, 1418 comma 2 c.c. e 112 e 115 c.p.c.”, per non aver la Corte calabra ritenuto che quella spiegata fosse un’azione di rivendica, che avrebbe comunque dovuto rigettarsi, posto che l’ente attore non aveva assolto la relativa probatio diabolica. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta “ violazione e falsa applica - zione degli artt.2697, 1226 e 2056 c.c. in quanto il danno è stato liquidato sulla base di criteri stabiliti da disposizioni di carattere fiscale che non possono trovare applicazione fuori dal campo ad essi riservato laddove la legge per fini diversi richiede un accertamento analitico da eseguirsi sulla scorta di elementi obiettivi”. 2.1 –Il primo motivo è fondato. In proposito, va anzitutto rilevato che, benché l’eccepito giudicato esterno sia certamente preesistente alla decisione di primo grado (e alla stessa instaurazione delgiudizio), la sua invocazione, da parte del Borrelli, solo nel giudizio di appello non preclude la scrutinabilità della questione, essendosi affermato, da questa Corte, che “L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in N. 20740/22R.G. considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (così, Cass.n. 48/2021, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per richiami). Ciò posto, è fuor di dubbio che la sentenza del Tribunale di Crotone n. 43/2011 (prodotta anche in questa sede) sia titolo idoneo al giudicato sostanziale, perché il rigetto della domanda dell’ATERP di Crotone (riproposta in questo giudizio) di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione dell’immobile in questione da parte del Borrelli, per difetto di prova da parte dell’ente proprietario, costituisce decisione di merito sul bene della vita oggetto del contendere, non certo di rito: il rigetto della domanda perché la parte tenutavi non ha assolto il relativo onere probatorio è una decisione sulla infondatezza della domanda stessa, e tanto basta ai fini della sua idoneità a costituire giudicato, se non tempestivamente impugnata (come nella specie è avvenuto). Ha dunque errato la Corte d’appello nel non rilevare l’esistenza del giudicato in questione, adducendo argomenti palesemente insostenibili: contrariamente a quanto dalla stessa opinato, la suddetta decisione del 2011 pronuncia pleno iure sulla “negazione del diritto controverso” (per usare le parole della stessa decisione impugnata). 3.1 –Il secondo e il terzo motivo sono a tal punto assorbiti, non occorrendo procedere alla loro disamina, per l’effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., derivante dalla ritenuta fondatezza del primo motivo. 4.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto , mentre il secondo e il terzo restano assorbiti.La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e , non N. 20740/22R.G. occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria della inammissibilità della domanda attorea, stante la preclusione da giudicato esterno. Occorrendo procedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, esse possono compensarsi quanto a quelle di primo grado, perché il Borrelli, pur in possesso di un titolo costituente giudicato, non l’ha tuttavia invocato in quella sede; quelle del giudizio d’appello e di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono invece la soccombenza. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità della domanda attorea. Compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado; condanna l’odierna contro ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio d’appello, liquidate in € 3.000,00per compensi, nonché di quello del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%,
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