CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03555/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha quindi rideterminato la pena a lui inflitta in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni dieci di reclusione. Avverso tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio adottato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Osserva questa Corte che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio - già ampiamente elaborato ad opera della giurisprudenza di legittimità - secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione esclusivamente per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, oltre che al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e, infine, al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Pacifico è che le doglianze dedotte dal ricorrente non siano riconducibili entro l'alveo previsionale dei casi appena elencati. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 202