CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23623/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdate-all~-a4e-Pertil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 01/02/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 24/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del CHIERCHIA in ordine al delitto di cui al capo C perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena nei suoi confronti, confermando nel resto la condanna di entrambi e la pena inflitta in primo grado all'ORLANDI. Gli imputati hanno personalmente proposto separati ricorsi. I ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione dei ricorrenti i quali hanno proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso