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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18478/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è generico poiché privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823) e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto (in ragione della non esiguità del danno, a sua volta desumibile dal numero dei beni sottratti, e dell'abitualità del comportamento criminoso, certificata dall'esistenza di due precedenti specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M22 ÌMAG 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è generico poiché privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823) e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto (in ragione della non esiguità del danno, a sua volta desumibile dal numero dei beni sottratti, e dell'abitualità del comportamento criminoso, certificata dall'esistenza di due precedenti specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M22 ÌMAG 2026
Sentenza Cassazione n. 18478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris