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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 35507/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 02.04.2025, la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14.05.2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui all'art. 385, 624, 625 co. 1 n. 7 e co. 2 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., lamentando la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto della costante giurisprudenza di legittimità che, in tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, (AdAQ71x- sIrssist3 l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto (Sez. 5 - n.2364 del 16/10/2024 Cc. (dep. 20/01/2025 ) Rv. 287411; Sez. 5, n.22194 del 06/12/2016 Ud. (dep. 2017), Rv. 270122; Sez. 5, n.2555 del 13/12/2016 Ud. (dep. 2017) Rv. 269051; Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007 Ud. (dep. 01/10/2007), Rv. 237286).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]-P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 02.04.2025, la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14.05.2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui all'art. 385, 624, 625 co. 1 n. 7 e co. 2 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., lamentando la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto della costante giurisprudenza di legittimità che, in tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, (AdAQ71x- sIrssist3 l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto (Sez. 5 - n.2364 del 16/10/2024 Cc. (dep. 20/01/2025 ) Rv. 287411; Sez. 5, n.22194 del 06/12/2016 Ud. (dep. 2017), Rv. 270122; Sez. 5, n.2555 del 13/12/2016 Ud. (dep. 2017) Rv. 269051; Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007 Ud. (dep. 01/10/2007), Rv. 237286). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]-P
Sentenza Cassazione n. 35507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris