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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24822/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natka PAGANI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta dì applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni sette di reclusione, di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno del 21 novembre 2017, divenuta definitiva.

2. La ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata affermato che il programma terapeutico , predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse troppo generico.

Secondo la difesa, invece, vi erano tutti i presupposi:i per l'applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi presso la citata struttura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.Nel caso in esame, il ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, dopo aver rilevato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale per la natura dei reati in esecuzione, ha evidenziato che la documentazione relativa al programma riabilitativo personalizzato era generica, non sottoscritta e priva di un riferimento al quadro clinico di Criscuoli. [OSCURATO:PERSONA] indicata nella documentazione, inoltre, a seguito di richiesta del giudice di merito, aveva affermato che la condannata non era mai entrata nella struttura e non aveva fatto cenno all'elaborazione di un percorso riabilitativo.

Il Tribunale di sorveglianza, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha rigettato in modo ineccepibile la richiesta, anche considerando che, ai fini dell'applicazione della misura alternativa sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento della detenuta nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ; spese processuali e M:3: 9) della somma di tremila euro I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natka PAGANI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta dì applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni sette di reclusione, di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno del 21 novembre 2017, divenuta definitiva. 2. La ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata affermato che il programma terapeutico , predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse troppo generico. Secondo la difesa, invece, vi erano tutti i presupposi:i per l'applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi presso la citata struttura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.Nel caso in esame, il ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, dopo aver rilevato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale per la natura dei reati in esecuzione, ha evidenziato che la documentazione relativa al programma riabilitativo personalizzato era generica, non sottoscritta e priva di un riferimento al quadro clinico di Criscuoli. [OSCURATO:PERSONA] indicata nella documentazione, inoltre, a seguito di richiesta del giudice di merito, aveva affermato che la condannata non era mai entrata nella struttura e non aveva fatto cenno all'elaborazione di un percorso riabilitativo. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha rigettato in modo ineccepibile la richiesta, anche considerando che, ai fini dell'applicazione della misura alternativa sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento della detenuta nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ; spese processuali e M:3: 9) della somma di tremila euro I
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