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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10212/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 387-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento al difetto del dolo dell'imputato e alla carenza di offensività della condotta, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di una censura proposta nell'atto di appello e disattesa con motivazione congrua da parte dei giudici di appello; Ritenuto che gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., stante la pervicacia della condotta del ricorrente, nonostante l'opposizione delle persone offese, e ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi valutabili positivamente e la non rilevanza, a tali fini, della giovane età dell'imputato o della sua incensuratezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 387-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento al difetto del dolo dell'imputato e alla carenza di offensività della condotta, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di una censura proposta nell'atto di appello e disattesa con motivazione congrua da parte dei giudici di appello; Ritenuto che gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., stante la pervicacia della condotta del ricorrente, nonostante l'opposizione delle persone offese, e ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi valutabili positivamente e la non rilevanza, a tali fini, della giovane età dell'imputato o della sua incensuratezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio
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