CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05VCZEW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCE - SEZ. DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MOROSINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha confermato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colpevoli del reato di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere organizzato ed effettuato il trasporto nel territorio dello Stato, procurandone illegalmente l'ingresso, di circa 73 cittadini extracomunitari di nazionalità pachistana dietro la percezione di un compenso quantificato in circa 5.600,00 euro per ciascun migrante. La Corte territoriale, nell'esaminare i motivi di appello, ha, innanzitutto, escluso la fondatezza delle deduzioni relative all'estraneità di entrambi gli imputati ai fatti loro addebitati. Al riguardo ha osservato che l'individuazione operata da due migranti, a prescindere dall'affiancamento di altre due persone scelte tra i militari della Guardia di Finanza, conservava forza dimostrativa perché quella operata dal migrante Taimoor era stata eseguita immediatamente dopo che quest'ultimo aveva formato una descrizione talmente precisa degli scafisti da consentire alla polizia giudiziaria di sottoporre a controllo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sorpresi ad aggirarsi per le vie di Avetrana, Comune poco distante dal luogo dove era avvenuto lo sbarco del motoveliero. Costituivano ulteriori elementi a carico le contraddizioni tra le versioni fornite da entrambi gli imputati sulle ragioni della loro presenza tra i passeggeri dell'imbarcazione che trasportava i cittadini pachistani. Difettavano riscontri idonei ad avvalorare la già poco verosimile ricostruzione alternativa secondo la quale avevano scelto di imbarcarsi per proseguire una vacanza iniziata in Turchia. Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 è stata ritenuta infondata l'eccezione relativa alla violazione del principio di correlazione fra contestazione e accusa, sul rilievo che nella contestazione erano compiutamente descritti tutti gli elementi costituivi e che, pertanto, la difesa era stata in grado di comprenderne il significato. 2. Avverso la sentenza il comune difensore degli imputati ha proposto ricorso sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, 189 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo alla erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze investigative poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità. La Corte distrettuale, senza fornire una convincente e completa risposta ai rilievi difensivi e limitandosi a recepire le valutazioni del G.I.P., ha continuato ad attribuire rilevanza probatoria al riconoscimento operato dai migranti, Taimoor e Nazim, nonostante il limitato grado di certezza manifestato dagli interessati, il contenuto generico della descrizione fornita e, soprattutto, le formalità seguite per effettuarlo, inidonee a garantire l'attendibilità del risultato posto che le persone affiancate ai soggetti riconosciuti erano state scelte tra i militari che avevano svolto le operazioni di salvataggio e presentavano tratti somatici tutt'altro che similari a quelli degli imputati. Anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della località dello sbarco non può essere valorizzata per l'attribuzione della qualifica di scafisti. È contraddittoria la valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati rispetto a quelle rese dai migranti: mentre per queste ultime sono state ritenute non significative le pure ampie divergenze, per le prime sono stati enfatizzati gli elementi non coincidenti, per quanto limitati 2.2. Con il secondo motivo denuncia, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12 comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione al principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza. Discostandosi dai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte Edu e dalla Corte di cassazione sul diritto delle parti processuali di interloquire sulla qualificazione giuridica delle condotte, la sentenza impugnata, pur riconoscendo che il fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale - il pagamento da parte dei migranti di una somma di denaro per il viaggio - sia diverso da quello contestato - consegna personale agli imputati della somma di denaro da parte dei migranti - ha comunque negato la violazione del principio di necessaria correlazione ritenendo in maniera apodittica che gli imputati fossero inseriti nell'organizzazione criminale che aveva organizzato l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari dietro la corresponsione di somme dì denaro. Così operando ha disatteso l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale deve essere necessariamente esplicitato nell'imputazione il risultato della valutazione compiuta dal pubblico ministero ove le circostanze aggravanti contengano componenti valutative. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in particolare con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. La quantificazione della pena non è sorretta da motivazione adeguata a giustificare il superamento del minimo edittale Il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. è stato negato pur in presenza di elementi favorevoli che ne giustificavano il riconoscimento come la personalità degli imputati che non vantano alcun precedente penale ed il ruolo occasionale in concreto svolto.3. In data 7 dicembre 2021 è stata depositata da [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di rinuncia al ricorso con contestuale procura speciale al difensore per il relativo deposito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. I 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore, e trasmessa a questa Corte in data 7 dicembre 2021. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità. 2.1. Il primo motivo non è consentito perché nella sostanza sollecita una diversa lettura delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito. Il ricorrente deduce le medesime censure esposte nell'atto di appello senza conformarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte di appello. La sentenza impugnata, seguendo un percorso argomentativo scevro da incongruenze e giuridicamente corretto, ha evidenziato che l'esito del riconoscimento operato dai due migranti, in disparte delle criticità segnalate dalla difesa appellante, era comunque particolarmente attendibile perché preceduto da una descrizione dei tratti somatici e delle fattezze fisiche delle persone riconosciute particolarmente accurata. In ogni caso, l'attendibilità del riconoscimento aveva ricevuto rassicuranti conferme nell'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dagli imputati per spiegare le ragioni della loro presenza tra i passeggeri dell'imbarcazione che con modalità "sgradevoli", del tutto incompatibili con il prospettato viaggio turistico, aveva trasportato dalla Turchia all'Italia decine di cittadini pachistani privi di permesso di soggiorno stipati nella stiva senza luce. 2.2. Il secondo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente fondato La descrizione in fatto contenuta nell'imputazione («aver precipito un compenso di circa 5.600 euro a testa da ciascun migrante») conteneva, come rilevato dalla Corte di appello, l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della circostanza aggravante prevista dall'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 sicché non ha in concreto leso l'esercizio del diritto di difesa l'accertamento, in esito al giudizio, non della materiale consegna da parte di ciascun migrante trasportato delle somme di denaro al ricorrente, ma comunque del perseguimento da parte di quest'ultimo di un vantaggio economico. Finalità logicamente desunta dall'avere Boiko messo a disposizione dell'organizzazione, destinataria delle ingenti somme di denaro versate dai migranti, una prestazione che, per la durata e l'elevato rischio correlato alla condizione di clandestinità dei trasportati, non poteva non essere retribuita. L'esito decisorio era, infatti, prevedibile per l'imputato perché logico sviluppo della condotta contestata, per di più senza necessità della preventiva esplicitazione da parte dell'organo dell'accusa di valutazioni ultronee rispetto al mero dato fattuale (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv.264438-01; Sez. U. n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436-01). 3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è generico e comunque manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, nel condividere le scelte sulla dosimetria della pena della sentenza appellata, ha persuasivamente giustificato il superamento del minimo edittale con la gravità del reato, le modalità della condotta, l'intensità del dolo ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato se non la condizione di incensuratezza non sufficiente per l'espresso divieto normativo si cui all'art. 62-bis, secondo comma, cod. pen. 4. Corollario di queste considerazioni è la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare per [OSCURATO:PERSONA] in euro cinquecento, tenuto conto della rinuncia, e per [OSCURATO:PERSONA] in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile per rinuncia il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento