CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 30269/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unzione – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rel. Consigliera Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 18917/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18197/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentate pro tempore , succeduta alla CO . FA .C E . compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., rappresentata e difes a da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, con eletto domicilioin Roma, presso lo studio del primo, via E. Gianturco n. 6; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], g ià Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilioex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ; –controricorrenti – C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 18917/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, Luciano ROSSINI, Angelo PAPA, Achille PERSICO, [OSCURATO:PERSONA] SABATINI, Monia FAVERZANI, - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5159 /2019 pubblicata il 26 luglio2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi; considerato che la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance puor le [OSCURATO:PERSONA] s.a., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , impugnava con atto d’appello la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda principale proposta dalla dante causa CO.FA.CE. nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per il pagamento della somma di Euro 516.459,90, di cui alla polizza fideiussoria ri l asciata dalla stessa CO.FA.CE. a garanzia delle obbligazioni assunte dalla FA.PA.s.r.l., risultata aggiudicataria di una concessione peruna sala Bingo, sita in Montechiari (BS) , escussa e d inadempiente; in accoglimento della domanda subordinata, il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:SOCIETA].,Luciano ROSSINI, Angelo PAPA, Achille PERSICO, [OSCURATO:PERSONA] SABATINI e Monia FAVERZANI, obbligati a tenere indenne CO.FA.CE. di quanto dovuto in relazione alla polizza de qua; la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello, con condanna della società appellante alle spese di lite nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’Economia delle Finanze, compensandole tra le restanti parti; per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello qualificava la fattispecie negoziale in esame come ipotesi di contratto autonomo di garanzia, C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 18917/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi titolo legittimante la [OSCURATO:PERSONA] a pretendere il pagamento della polizza fideiussoria; avverso la decisione della Corte d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance puor le [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, già Amministrazione autonoma dei monopoli di Statoe il Ministero dell’Economia delle Finanze; sebbene intimati [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, Luciano ROSSINI, Angelo PAPA, Achille PERSICO, [OSCURATO:PERSONA] SABATINI e Monia FAVERZANI non hanno ritenuto di svolgere difese ne l giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrenteha depositato memoria; Ritenuto che con il primo motivo laricorrente lamentain relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione del contratto, artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.; in particolare, censura la qualificazione del contratto quale contratto autonomo di garanzia rispetto al rapporto di base; con il secondo denuncia ai sensi dell’a rt. 360, co mma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.ed inoltre, la violazione dei principi generali in tema di garanzie finanziarie e delle norme in tema di interpretazione del contrattoex artt. 1362 e segg. c .c.; nonché la violazione dei principi generali in tema di risoluzione del contratto e relativa prova del dannoex artt. 1218 e segg. c .c. ; nello specifico , la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere l’Amministrazione concedente legittimata a trattenere l’intero ammontare della garanzia prestata; i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili; pur muovendo dalla formale denuncia di numerosi distinti vizi di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello con la sentenza C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 18917/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi impugnata, essi si sostanziano nella richiesta di una nuova valutazione dell’attività negoziale delle parti e nella contrapposizione di un’interpretazione della medesima rispetto a quella , già , debitamente compiuta dalla Corte romana; secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte (tra le tante, Cass. n.13399 del 2005; più di recente, Cass. Sez. L, 30/04/2010 Sentenza n. 10554), l’interpretazione del contratto, supponendo la ricerca e l’individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di vizi di motivazione o di un errore c.d. di sussunzione, nel caso di specie la Corte d’appello ha esaustivamente dato conto, in modo adeguato e con rigore logico, delleragioni per le quali ha interpretato il negozio di garanzia nel senso che la previsione “a prima richiesta” integrasse una clausola di pagamento diretta a creare una disponibilità monetaria in capo all’Amministrazione finanziaria,analoga a quella che sarebbe stata assicurata dall’incameramento di una cauzione,e che il contratto concluso avesse natura di atipico contratto autonomo di garanzia,di tipo cauzionale, con conseguente preclusione della facoltà della societàgarante di opporre eccezioni relative al rapporto base(cfr. pagg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata); con il terzo motivo laricorrente lamenta in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 e dell’art. 2697 c.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di eccezione di dolo e di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), deducendoche non fosse stata richiesta alla P.A. la dimostrazione del danno subìto; il motivoè infondato; la Corte territoriale ha correttamente richiamato l’orientamento espresso da questa Corte in tema di onere probatorio gravante sulla P.A. convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, ed ha ritenuto che la parte pubblica assume la posizione C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 18917/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi(Cass. Sez. 1 16/05/2016, n. 9989); la stessa Corte d’appello ha altresì evidenziato come n on rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumuliin sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie ( v. (Cass. Sez. 1 16/05/2016, n. 9989 e in senso conforme, più di recente , Cass. Sez. 3, 08/04/2021n. 9381); con riferimento alla fattispecie esaminata la Corte d’appello ha , poi , evidenziato l’ambito e i limiti del regime delle eccezioni conseguenti alla peculiare natura e funzione del contratto autonomo di garanzia rispetto al rapporto sottostante, richiamando due indirizzi giurisprudenziali complementari espressi in materia da questa Corte (v. pagg. 4 - 6 della motivazione della sentenza impugnata); secondo un primo indirizzo, si è affermato che l 'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 18917/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Cass. Sez. 1, 31/07/2015 n. 16213; in senso conforme Cass. Sez. 1, 21/06/2018 n. 16345); altroindirizzo ha s pecificato che l ’ exceptio doli generalis seu praesentis ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio dolicircostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da partedel garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. Sez. 5, 12/09/2012 n. 15216; in senso conforme,la già cit. Cass n. 16213/2015 ) ; orbene, ponendosi in linea con il richiamato quadro interpretativo la Corte territoriale ha nell’impugnata sentenza affermato che : «l’oggetto del presente giudizio non è, direttamente, l’azionamento di un credito risarcitorio, bensì l’azionamento di una polizza a prima richiesta, sicché la prova dell’ammontare effettivo del credito sia che fosse di natura risarcitoria sia che fosse di altra natura, o ogni altra questione, esula dall’ambito dell’indagine» (pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata); C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 18917/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pertanto, non sussistono le violazioni di legge lamentate ed in particolare,quelle paventate in tema di eccezione di dolo e di esecuzione del contratto secondo buona fede; all’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm