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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03362/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23901-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Rn nRgrrinNT g.1773„, in p9k2Ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 CALI' CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, 3648 [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3477/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 463/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato in data 3 agosto 2015 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento di un'indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla effettiva reintegrazione;

2. la Corte di merito ha premesso che la condotta oggetto di addebito era costituita dalla mancata presentazione al lavoro del Cali dal giorno 22 giugno 2015 al 30 giugno 2015, in assenza di giustificazioni e di comunicazioni inviate alla società datrice di lavoro e che secondo la contestazione tale condotta integrava l'ipotesi di « grave insubordinazione ai superiori» ex art. 48, comma 1 lett. a), c.c.n.l. sanzionata con il licenziamento per giusta causa; ha ritenuto il fatto ascritto insussistente in assenza di prova che il provvedimento datoriale con il quale in occasione di una prima contestazione il Calì era stato sospeso cautelativamente dal lavoro, con diritto alla retribuzione, fosse stato revocato (con conseguente obbligo del lavoratore di prendere servizio presso la nuova sede ove era stato trasferito); ininfluente al fine della configurazione della giusta causa di licenziamento era la assenza riferita al giorno 30 giugno, verificatasi dopo che al lavoratore era stata comunicata l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione di un giorno in relazione alla contestazione con la quale era stata disposta la sospensione in via cautelare; l'insussistenza del fatto determinava l'applicazione della tutela reale;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di nove motivi, illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. e dell'art. 1324 cod. civ. per errata applicazione dei canoni ermeneutici in relazione al contenuto della nota del 19 maggio 2015 con la quale era stata disposta la dispensa del Calì dall'effettuazione della prestazione lavorativa sino al 19 giugno 2019;2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. e dell'art. 1324 cod. civ. per errata applicazione dei criteri ermeneutici nella individuazione della volontà della Società in relazione alla nota del 25 maggio 2015;

3. con il terzo motivo denunzia omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, rappresentati: a) dalla avvenuta comunicazione al lavoratore, nel corso dell'incontro del 19 giugno 2015, della immediata cessazione della sospensione cautelare; b) dal fatto che nella nota del 19 maggio 2015 la società aveva disposto, in uno al trasferimento, la dispensa dalla prestazione lavorativa sino al 19.6.2015, ragion per cui non sussisteva alcuna necessità di sospendere il lavoratore; c) dal fatto che il lavoratore aveva rifiutato di ricevere la comunicazione del 19.5.2019 dimostrando di voler frapporre ostacoli al trasferimento; d) dal fatto che nella seconda contestazione disciplinare non vi era alcun riferimento alla sospensione disciplinare, il che aveva determinato la revoca della sospensione stessa; e) dal fatto che, comunque, il lavoratore non si era presentato al lavoro il 30 giugno 2015 confermando di avere consapevolmente ritenuto di non dare esecuzione al disposto trasferimento; f) dal fatto che anche dopo l'ultima contestazione disciplinare del 30.6.2015, nella quale alcuna sospensione disciplinare era stata disposta, il lavoratore non si era presentato al lavoro sino al licenziamento del 4 agosto 2015, confermando ulteriormente la «strategia » assunta; g) dal fatto che l'art. 49 c.c.n.l. prevede che la sospensione cautelare può essere disposta solo in riferimento alle mancanze di cui al punto B e per un periodo massimo di sei giorni;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 116 cod. proc. civ. e dell'art.2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare e dare rilievo alle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] in merito all'invito rivolto al Calì di prendere servizio, formulato nell'incontro del 19 giugno 2015;

5. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 49 c.c.n.l. per i dipendenti delle Imprese di Pulizia ove prevede che la sospensione cautelare possa essere disposta solo per un periodo massimo di sei giorni:

6. con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 cod. civ. nonché dell'art. 48 c.c.n.l. delle Imprese di Pulizia, osservando che l'assenza ingiustificata integra di per sé, pur a prescindere dalla recidiva, una giusta causa di licenziamento alla stregua delle norme collettive;

7. con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. e dell'art. 1324 cod. civ. per errata applicazione dei canoni ermeneutici in riferimento alla nota del 30 giugno 2015; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto contestata la grave insubordinazione ai superiori laddove l'addebito oggettivo era stato specificamente individuato nell'assenza ingiustificata dal 22 giugno al 30 giugno 2015;8. con l'ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7, St.

Lav., degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. nonché degli artt. 47 e 48 c.c.n.l. per i dipendenti di Imprese di Pulizie del 31.5.2011.

Censura la decisione sul rilievo che la Società, con la nota d'addebito del 30 giugno 2015, aveva specificamente contestato anche la recidiva, costituita dai due provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminati con le separate note del 24 giugno 2015 ed evidenzia che, in conseguenza della contestazione della recidiva, sussistevano i presupposti di legittimità del licenziamento;

9. con il nono motivo denunzia, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'art. 18

I. n. 300/1970, censurando la sentenza impugnata per avere applicato la tutela reale pur a fronte di un fatto inconfutabilmente sussistente, non sanzionato in via conservativa dalla norma collettiva;

10. i primi cinque motivi di ricorso, che sono illustrati congiuntamente, sono inammissibili;

10.1. invero, quanto ai primi due motivi, occorre premettere che secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass n. 23635/2010);

10.2. la censura di violazione e falsa applicazione dei criteri legali di interpretazione riferita alle note alle note datoriali del maggio e del giugno 2015, di cui ai primi due motivi di ricorso, non risulta articolata in coerenza con le indicazioni del giudice di legittimità; parte ricorrente non specifica, infatti, se ed in che modo la sentenza impugnata si è discostata da specifici canoni ermeneutici né individua lacune argomentative o illogicità nel percorso interpretativo del giudice di merito, limitandosi ad una mera lettura contrappositiva a quella del giudice di appello, dei detti atti, lettura intrinsecamente inidonea a dare contezza degli errori in tesi ascritti alla sentenza impugnata;

10.3. quanto al terzo ed al quarto motivo di ricorso la denunzia di vizio motivazionale con essi formulata è inammissibile;

10.4. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., Sez.

Un. 33679/2018 /Cass. n. 27415/2018, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014) il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; - l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; - nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, risolvendosi nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (non denunciata nella fattispecie);

10.5. nello specifico non è ravvisabile alcun vizio motivazionale nel senso sopra chiarito posto che: a) l'avvenuta comunicazione, nel corso dell'incontro del 19 giugno 2015, della cessazione della sospensione cautelare è stata esclusa dalla Corte di merito la quale ha specificamente preso in considerazione la deposizione testimoniale dello Iaccarino e la ha considerata sostanzialmente inattendibile alla luce delle contrarie risultanze del verbale dell'incontro in questione ( v. sentenza, pag. 13); b) le ulteriori circostanze delle quali si denunzia omesso esame (v. ricorso per cassazione pagg. 26 e 27), oltre a non essere evocate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., la cui inosservanza è sanzionata con la inammissibilità, risultano prive di decisività, vale a dire dell'attitudine a determinare con giudizio di certezza e non di mera probabilità un diverso esito della lite; esse, infatti, fanno riferimento ad elementi suscettibili di non univoco apprezzamento nel senso preteso dalla odierna ricorrente e quindi intrinsecamente privi del carattere di decisività ( si veda in particolare il riferimento al rifiuto del lavoratore a ricevere la comunicazione di trasferimento, il mancato riferimento alla sospensione nella seconda contestazione disciplinare, ecc.);

10.6. il quinto motivo è anch'esso inammissibile; il fatto che la norma collettiva stabiliva che la sospensione cautelare potesse essere disposta solo in riferimento alle mancanze per un periodo massimo di sei giorni, risulta ininfluente nell'inficiare l'accertamento della Corte di merito circa il fatto che, in concreto, la società aveva adottato un provvedimento - mai revocato- di sospensione dal lavoro del dipendente per un periodo più ampio;

11. il sesto motivo di ricorso è inammissibile;

11.2. la sentenza impugnata ha ritenuto giustificata l'assenza nel periodo dal 22 al 29 giugno 2015 in quanto imposta dal soggetto datore di lavoro e, quanto all'assenza del giorno 30 giugno, ha ritenuto che essa dovesse «valere per ciò che è, ossia un'assenza ingiustificata di un giorno, assenza che non può certo rappresentare una "ostinata e persistente insubordinazione", non essendo né ostinata né persistente, né insubordinazione ad una disposizione aziendale, in quanto alcuna disposizione il Cali aveva ricevuto dopo la sospensione cautelativa sine die ricevuta il 28.5.2015)»;

11.3. le censure articolate con il motivo in esame non si confrontano con le argomentazioni della Corte di merito nell'escludere la sussumibilità dell'unico addebito residuato alla fattispecie dell'insubordinazione; parte ricorrente si limita, infatti, ad invocare l'applicabilità della previsione collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata unita alla recidiva, senza farsi carico di chiarire le ragioni per le quali, a fronte della contestazione di insubordinazione, dovrebbe trovare applicazione una sanzione riferita ad una fattispecie non oggetto di addebito;

12. il settimo motivo di ricorso è inammissibile; con esso, infatti, parte ricorrente si limita a dedurre la errata interpretazione della lettera di contestazione nel ricondurre il fatto addebitato alla previsione di cui all'art. 48 sub B) lett. a) della «grave insubordinazione ai superiori» laddove per inficiare il risultato ermeneutico circa l'oggetto dell'addebito, al quale era pervenuto il giudice di merito, occorreva la deduzione e dimostrazione, in conformità delle indicazioni del giudice di legittimità ( v. paragrafo 10.1.), della violazione di precisi criteri legali di interpretazione e o la deduzione di vizio di motivazione, nei rigorosi termini richiesti dall'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n.5 cod. proc. civ.;

13. l'ottavo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, ancora una volta, parte ricorrente non tiene conto del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale nel qualificare l'oggetto dell'addebito come riferito alla grave insubordinazione ai superiori; in questa prospettiva, la denunzia di mancata valutazione della recidiva (astrattamente rilevante in ipotesi licenziamento per assenza ingiustificata) risulta inidonea ad inficiare le ragioni della decisione che risiedono nella qualificazione giuridica dell'addebito contestato in termini di grave insubordinazione, che ne impediva la sussumibilità nell'ambito della ipotesi sanzionata dal contratto collettivo quale assenza ingiustificata;14. il nono motivo di ricorso è inammissibile;

14.1. la sentenza impugnata è conforme alla previsione dell'art. 18, comma 4, St.lav. novellato, che riconosce la tutela reintegratoria ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", ipotesi quest'ultima che comprende sia l'assenza ontologica del fatto che quella del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass.3076/2020, 20540 del 2015; Cass. n. 29062 del 2017/ Cass.n. 3655 del 2019);

14.2. la Corte di merito, infatti, sulla premessa che oggetto di contestazione era la grave insubordinazione ai superiori e non l'assenza ingiustificata, ha escluso già sul piano fattuale l'addebito precisando che la condotta, nella sua materialità, non poteva ritenersi integrata dall'assenza di un giorno; in questa prospettiva l'applicazione della tutela reale risulta coerente con l'accertata insussistenza del fatto materiale quale configurata nella lettera di recesso;

15. alla inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

16. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del la società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professiobnali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23901-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Rn nRgrrinNT g.1773„, in p9k2Ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 CALI' CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, 3648 [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3477/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 463/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato in data 3 agosto 2015 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento di un'indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla effettiva reintegrazione; 2. la Corte di merito ha premesso che la condotta oggetto di addebito era costituita dalla mancata presentazione al lavoro del Cali dal giorno 22 giugno 2015 al 30 giugno 2015, in assenza di giustificazioni e di comunicazioni inviate alla società datrice di lavoro e che secondo la contestazione tale condotta integrava l'ipotesi di « grave insubordinazione ai superiori» ex art. 48, comma 1 lett. a), c.c.n.l. sanzionata con il licenziamento per giusta causa; ha ritenuto il fatto ascritto insussistente in assenza di prova che il provvedimento datoriale con il quale in occasione di una prima contestazione il Calì era stato sospeso cautelativamente dal lavoro, con diritto alla retribuzione, fosse stato revocato (con conseguente obbligo del lavoratore di prendere servizio presso la nuova sede ove era stato trasferito); ininfluente al fine della configurazione della giusta causa di licenziamento era la assenza riferita al giorno 30 giugno, verificatasi dopo che al lavoratore era stata comunicata l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione di un giorno in relazione alla contestazione con la quale era stata disposta la sospensione in via cautelare; l'insussistenza del fatto determinava l'applicazione della tutela reale; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di nove motivi, illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. e dell'art. 1324 cod. civ. per errata applicazione dei canoni ermeneutici in relazione al contenuto della nota del 19 maggio 2015 con la quale era stata disposta la dispensa del Calì dall'effettuazione della prestazione lavorativa sino al 19 giugno 2019;2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. e dell'art. 1324 cod. civ. per errata applicazione dei criteri ermeneutici nella individuazione della volontà della Società in relazione alla nota del 25 maggio 2015; 3. con il terzo motivo denunzia omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, rappresentati: a) dalla avvenuta comunicazione al lavoratore, nel corso dell'incontro del 19 giugno 2015, della immediata cessazione della sospensione cautelare; b) dal fatto che nella nota del 19 maggio 2015 la società aveva disposto, in uno al trasferimento, la dispensa dalla prestazione lavorativa sino al 19.6.2015, ragion per cui non sussisteva alcuna necessità di sospendere il lavoratore; c) dal fatto che il lavoratore aveva rifiutato di ricevere la comunicazione del 19.5.2019 dimostrando di voler frapporre ostacoli al trasferimento; d) dal fatto che nella seconda contestazione disciplinare non vi era alcun riferimento alla sospensione disciplinare, il che aveva determinato la revoca della sospensione stessa; e) dal fatto che, comunque, il lavoratore non si era presentato al lavoro il 30 giugno 2015 confermando di avere consapevolmente ritenuto di non dare esecuzione al disposto trasferimento; f) dal fatto che anche dopo l'ultima contestazione disciplinare del 30.6.2015, nella quale alcuna sospensione disciplinare era stata disposta, il lavoratore non si era presentato al lavoro sino al licenziamento del 4 agosto 2015, confermando ulteriormente la «strategia » assunta; g) dal fatto che l'art. 49 c.c.n.l. prevede che la sospensione cautelare può essere disposta solo in riferimento alle mancanze di cui al punto B e per un periodo massimo di sei giorni; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 116 cod. proc. civ. e dell'art.2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare e dare rilievo alle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] in merito all'invito rivolto al Calì di prendere servizio, formulato nell'incontro del 19 giugno 2015; 5. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 49 c.c.n.l. per i dipendenti delle Imprese di Pulizia ove prevede che la sospensione cautelare possa essere disposta solo per un periodo massimo di sei giorni: 6. con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 cod. civ. nonché dell'art. 48 c.c.n.l. delle Imprese di Pulizia, osservando che l'assenza ingiustificata integra di per sé, pur a prescindere dalla recidiva, una giusta causa di licenziamento alla stregua delle norme collettive; 7. con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. e dell'art. 1324 cod. civ. per errata applicazione dei canoni ermeneutici in riferimento alla nota del 30 giugno 2015; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto contestata la grave insubordinazione ai superiori laddove l'addebito oggettivo era stato specificamente individuato nell'assenza ingiustificata dal 22 giugno al 30 giugno 2015;8. con l'ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7, St. Lav., degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. nonché degli artt. 47 e 48 c.c.n.l. per i dipendenti di Imprese di Pulizie del 31.5.2011. Censura la decisione sul rilievo che la Società, con la nota d'addebito del 30 giugno 2015, aveva specificamente contestato anche la recidiva, costituita dai due provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminati con le separate note del 24 giugno 2015 ed evidenzia che, in conseguenza della contestazione della recidiva, sussistevano i presupposti di legittimità del licenziamento; 9. con il nono motivo denunzia, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'art. 18 I. n. 300/1970, censurando la sentenza impugnata per avere applicato la tutela reale pur a fronte di un fatto inconfutabilmente sussistente, non sanzionato in via conservativa dalla norma collettiva; 10. i primi cinque motivi di ricorso, che sono illustrati congiuntamente, sono inammissibili; 10.1. invero, quanto ai primi due motivi, occorre premettere che secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass n. 23635/2010); 10.2. la censura di violazione e falsa applicazione dei criteri legali di interpretazione riferita alle note alle note datoriali del maggio e del giugno 2015, di cui ai primi due motivi di ricorso, non risulta articolata in coerenza con le indicazioni del giudice di legittimità; parte ricorrente non specifica, infatti, se ed in che modo la sentenza impugnata si è discostata da specifici canoni ermeneutici né individua lacune argomentative o illogicità nel percorso interpretativo del giudice di merito, limitandosi ad una mera lettura contrappositiva a quella del giudice di appello, dei detti atti, lettura intrinsecamente inidonea a dare contezza degli errori in tesi ascritti alla sentenza impugnata; 10.3. quanto al terzo ed al quarto motivo di ricorso la denunzia di vizio motivazionale con essi formulata è inammissibile; 10.4. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., Sez. Un. 33679/2018 /Cass. n. 27415/2018, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; - l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; - nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, risolvendosi nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (non denunciata nella fattispecie); 10.5. nello specifico non è ravvisabile alcun vizio motivazionale nel senso sopra chiarito posto che: a) l'avvenuta comunicazione, nel corso dell'incontro del 19 giugno 2015, della cessazione della sospensione cautelare è stata esclusa dalla Corte di merito la quale ha specificamente preso in considerazione la deposizione testimoniale dello Iaccarino e la ha considerata sostanzialmente inattendibile alla luce delle contrarie risultanze del verbale dell'incontro in questione ( v. sentenza, pag. 13); b) le ulteriori circostanze delle quali si denunzia omesso esame (v. ricorso per cassazione pagg. 26 e 27), oltre a non essere evocate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., la cui inosservanza è sanzionata con la inammissibilità, risultano prive di decisività, vale a dire dell'attitudine a determinare con giudizio di certezza e non di mera probabilità un diverso esito della lite; esse, infatti, fanno riferimento ad elementi suscettibili di non univoco apprezzamento nel senso preteso dalla odierna ricorrente e quindi intrinsecamente privi del carattere di decisività ( si veda in particolare il riferimento al rifiuto del lavoratore a ricevere la comunicazione di trasferimento, il mancato riferimento alla sospensione nella seconda contestazione disciplinare, ecc.); 10.6. il quinto motivo è anch'esso inammissibile; il fatto che la norma collettiva stabiliva che la sospensione cautelare potesse essere disposta solo in riferimento alle mancanze per un periodo massimo di sei giorni, risulta ininfluente nell'inficiare l'accertamento della Corte di merito circa il fatto che, in concreto, la società aveva adottato un provvedimento - mai revocato- di sospensione dal lavoro del dipendente per un periodo più ampio; 11. il sesto motivo di ricorso è inammissibile; 11.2. la sentenza impugnata ha ritenuto giustificata l'assenza nel periodo dal 22 al 29 giugno 2015 in quanto imposta dal soggetto datore di lavoro e, quanto all'assenza del giorno 30 giugno, ha ritenuto che essa dovesse «valere per ciò che è, ossia un'assenza ingiustificata di un giorno, assenza che non può certo rappresentare una "ostinata e persistente insubordinazione", non essendo né ostinata né persistente, né insubordinazione ad una disposizione aziendale, in quanto alcuna disposizione il Cali aveva ricevuto dopo la sospensione cautelativa sine die ricevuta il 28.5.2015)»; 11.3. le censure articolate con il motivo in esame non si confrontano con le argomentazioni della Corte di merito nell'escludere la sussumibilità dell'unico addebito residuato alla fattispecie dell'insubordinazione; parte ricorrente si limita, infatti, ad invocare l'applicabilità della previsione collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata unita alla recidiva, senza farsi carico di chiarire le ragioni per le quali, a fronte della contestazione di insubordinazione, dovrebbe trovare applicazione una sanzione riferita ad una fattispecie non oggetto di addebito; 12. il settimo motivo di ricorso è inammissibile; con esso, infatti, parte ricorrente si limita a dedurre la errata interpretazione della lettera di contestazione nel ricondurre il fatto addebitato alla previsione di cui all'art. 48 sub B) lett. a) della «grave insubordinazione ai superiori» laddove per inficiare il risultato ermeneutico circa l'oggetto dell'addebito, al quale era pervenuto il giudice di merito, occorreva la deduzione e dimostrazione, in conformità delle indicazioni del giudice di legittimità ( v. paragrafo 10.1.), della violazione di precisi criteri legali di interpretazione e o la deduzione di vizio di motivazione, nei rigorosi termini richiesti dall'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n.5 cod. proc. civ.; 13. l'ottavo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, ancora una volta, parte ricorrente non tiene conto del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale nel qualificare l'oggetto dell'addebito come riferito alla grave insubordinazione ai superiori; in questa prospettiva, la denunzia di mancata valutazione della recidiva (astrattamente rilevante in ipotesi licenziamento per assenza ingiustificata) risulta inidonea ad inficiare le ragioni della decisione che risiedono nella qualificazione giuridica dell'addebito contestato in termini di grave insubordinazione, che ne impediva la sussumibilità nell'ambito della ipotesi sanzionata dal contratto collettivo quale assenza ingiustificata;14. il nono motivo di ricorso è inammissibile; 14.1. la sentenza impugnata è conforme alla previsione dell'art. 18, comma 4, St.lav. novellato, che riconosce la tutela reintegratoria ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", ipotesi quest'ultima che comprende sia l'assenza ontologica del fatto che quella del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass.3076/2020, 20540 del 2015; Cass. n. 29062 del 2017/ Cass.n. 3655 del 2019); 14.2. la Corte di merito, infatti, sulla premessa che oggetto di contestazione era la grave insubordinazione ai superiori e non l'assenza ingiustificata, ha escluso già sul piano fattuale l'addebito precisando che la condotta, nella sua materialità, non poteva ritenersi integrata dall'assenza di un giorno; in questa prospettiva l'applicazione della tutela reale risulta coerente con l'accertata insussistenza del fatto materiale quale configurata nella lettera di recesso; 15. alla inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 16. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del la società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professiobnali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei pr
Sentenza Cassazione n. 03362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris