CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 40259/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Foggia riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di furto pluriaggravato in edificio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione, unificati dal vincolo della continuazione e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, quanto al [OSCURATO:PERSONA] equivalenti alla recidiva, li condannava alle pene ritenute di giustizia 2. Entrambi gli imputati proponevano appello, invocando l'assoluzione anche ai sensi dell'art.530 comma 2 cod. pen. o in subordine la riduzione delle pene. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi gli imputati avanzavano anche richiesta di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi sulla responsabilità, che riceveva il consenso del P.G. di appello, ma la Corte non accoglieva la richiesta sicché, in sede di conclusioni, entrambi gli appellanti rinunciavano comunque ai motivi di impugnazione sulla responsabilità, insistendo su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, con esplicita richiesta, per il [OSCURATO:PERSONA], di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La Corte di appello Bari, con sentenza del 18/4/2024, confermava la sentenza impugnata. 3. Avverso la pronuncia della Corte territoriale hanno proposto ricorso per Cassazione sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale in alcun modo dato conto delle ragioni per le quali non ha accolto la richiesta di una mitigazione della pena. 3.2. Anche la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso ad un unico, articolato motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la carenza e manifesta illogicità della motivazione in primo luogo in ordine al mancato accoglimento della richiesta di concordato, quindi in ordine "alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in misura prevalente alle contestate aggravanti ed alla recidiva contestata". 4. Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure con le quali entrambi i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale dato conto delle ragioni per le quali non ha accolto la richiesta di una mitigazione della pena sono inammissibili perché manifestamente infondate. Va premesso che nella giurisprudenza di legittimità si è manifestato un contrasto tra alcune decisioni (in particolare, Sez. 7, n. 20085 del 02/02/2021, Gliaschera, Rv. 281512; Sez. 4 n. 25082 del 23/04/2024, S., Rv. 286585) che hanno ritenuto insuscettibile di ricorso per cassazione il provvedimento con il quale la Corte di appello non ha accolto il concordato sui motivi di impugnazione ex art. 599 bis cod. proc. pen. ed il diverso orientamento (Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Suma, Rv. 284869; Sez. 3, n. 28018 del 14/022023, Sentina, Rv. 284806; Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284) che, invece, ha ritenuto sindacabile in sede di legittimità il mancato accoglimento dell'accordo formulato dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e la conseguente pronuncia di merito scaturita da quel rigetto. Il contrasto è stato risolto da una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che ha ritenuto il provvedimento insuscettibile di ricorso per cassazione (S.U. 10/07/2025, R.G. 33471/24. Bira) ma, quale che sia la soluzione accoglibile, nel caso in esame la censura deve ritenersi comunque manifestamente infondata, in quanto la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che inducevano a ritenere non modificabile il trattamento sanzionatorio in senso favorevole ai ricorrenti, laddove ha sottolineato la gravità dei fatti per cui si procede, rilevando anche che "indubbio appare il collegamento con la criminalità organizzata che si occupa della ricettazione di mezzi e veicoli provento di furto" 2. Deve ritenersi infondata anche la censura con la quale il [OSCURATO:PERSONA] si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla riconosciuta recidiva, in quanto la Corte territoriale, giudizio di bilanciamento tra le circostanze, nel richiamare la gravità dei fatti perché sintomatici di un collegamento con la criminalità organizzata, ed esprimendo un giudizio secondo il quale dal primo giudice erano state "generosamente valutate le attenuanti generiche equivalenti con le aggravanti contestate", ha dato anche implicitamente conto delle ragioni per le predette attenuanti non potevano ritenersi prevalenti alla riconosciuta recidiva. 3. Al rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue anche, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 30