CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 35482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, da [OSCURATO:PERSONA], dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa, in data 11 maggio 2022, per mancanza dei motivi di impugnazione entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Considerato che, avverso il provvedimento descritto, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto ricevuto in data 19 settembre 2022 dall'Ufficio matricola dell'Istituto di pena (Siracusa) ove il detenuto è ristretto, con riserva di deposito dei motivi. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, in data successiva al 3 agosto 2017, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), peraltro senza indicazione dei motivi di impugnazione. Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, fissata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]