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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 39473/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19837/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla conformità della sentenza rispetto alla richiesta e alla corretta qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. il primo manifestamente infondato essendo stata applicata una pena conforme a quella richiesta in cui la circostanza aggravata prevista dall'art. 80 d.P.R. cit. non era stata esclusa, e, quanto al secondo, perchè non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19837/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla conformità della sentenza rispetto alla richiesta e alla corretta qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. il primo manifestamente infondato essendo stata applicata una pena conforme a quella richiesta in cui la circostanza aggravata prevista dall'art. 80 d.P.R. cit. non era stata esclusa, e, quanto al secondo, perchè non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39473/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris