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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 14253/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del tribunale di Pescara che l'aveva condannata per concorso in ricettazione, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.

Deduce la ricorrente: • violazione di legge con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. che ritiene compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione di cui all'articolo 648 comma 2 cod. pen.; • vizio di motivazione sulle ragioni della incompatibilità fra la fattispecie attenuata di cui all'articolo 648 codice penale e l'applicazione dell'articolo 62 numero 4 codice penale.

Come si legge nella sentenza impugnata il tribunale ha concesso l'attenuante del fatto lieve della ricettazione proprio in considerazione dello scarso valore commerciale dei beni rinvenuti.

Ciò premesso deve rilevarsi che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., è compatibile con l'ipotesi attenuata di cui all'art.648 comma 2 c.p., solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuante di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co 2 c.p. (così Cass., Sez.

Un., n. 13330/1989; N. 46031 del 2003 Rv. 226723 - 01, N. 43046 del 2007 Rv. 238508 - 01; N. 49071 del 2012 Rv. 253906): nella specie tale valutazione patrimoniale è stata compiuta dai giudici del merito nel riconoscere l'ipotesi attenuata della ricettazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13.1.2022 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna VERGA Geppino/ 'DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del tribunale di Pescara che l'aveva condannata per concorso in ricettazione, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. Deduce la ricorrente: • violazione di legge con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. che ritiene compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione di cui all'articolo 648 comma 2 cod. pen.; • vizio di motivazione sulle ragioni della incompatibilità fra la fattispecie attenuata di cui all'articolo 648 codice penale e l'applicazione dell'articolo 62 numero 4 codice penale. Come si legge nella sentenza impugnata il tribunale ha concesso l'attenuante del fatto lieve della ricettazione proprio in considerazione dello scarso valore commerciale dei beni rinvenuti. Ciò premesso deve rilevarsi che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., è compatibile con l'ipotesi attenuata di cui all'art.648 comma 2 c.p., solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuante di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co 2 c.p. (così Cass., Sez. Un., n. 13330/1989; N. 46031 del 2003 Rv. 226723 - 01, N. 43046 del 2007 Rv. 238508 - 01; N. 49071 del 2012 Rv. 253906): nella specie tale valutazione patrimoniale è stata compiuta dai giudici del merito nel riconoscere l'ipotesi attenuata della ricettazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.1.2022 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna VERGA Geppino/ 'DEPOSIT
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