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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24028/2026

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e indagini preliminari delTribunale di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di RosariaDe [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatioggetto delle seguenti sentenze irrevocabili di condanna:a) sentenza del Tribunale di Udine del 17 ottobre 2008 per i reati di cui agliartt. 648 e 56-640 cod. pen.;b) sentenza della Corte di appello di Roma del 13 novembre 2008 per il reatodi cui agli artt. 56-640 cod. pen.;c) sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 giugno 2009 per i reati dicui agli artt. 81, comma 2, 648, 494, 477, 482, 489 cod. pen.;d) sentenza della Corte di appello di Roma del 22 settembre 2009 per il reatodi cui all’art. 648 cod. pen.;e) sentenza del Tribunale di Roma del 7 ottobre 2010 per i reati di cui agliartt. 477 e 482 cod. pen.;f) sentenza del Tribunale di Pesaro del 21 novembre 2011 per i reati di cuiagli artt. 81, comma 2, 648, 110-648, 648 cod. pen.;g) sentenza della Corte di appello di Milano del 20 febbraio 2013 per i reati dicui agli artt. 81, comma 2, 648, 110-648, 477, 482, 56-110-640 cod. pen.;h) sentenza della Corte di appello di Roma del 26 ottobre 2016 per il reato dicui all’art. 648 cod. pen., ritenuto in continuazione con la truffa tentata dicui alla sentenza sub b);i) sentenza del Tribunale di Milano del 28 marzo 2018, per i reati di cui agliartt. 110, 497 bis, comma 2, 648, 477, 482 cod. pen.Premesso che in sede esecutiva era stata già riconosciuta la continuazione trai delitti di cui alla sentenza sub a) e altre condotte di truffa, ricettazione, falsitàmateriale, sostituzione di persona, commesse negli anni 2003-2004, giudicate condue sentenze del Tribunale di Udine, estranee all’istanza ex art. 671 cod. proc.pen., il giudice ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendo la continuazione trai reati di cui alle sentenze sub a), b) - h), c) e g), commessi tra dicembre 2003 emaggio 2005.

In relazione ai restanti reati ha rimarcato il dato temporale ostativo,posto che le condotte di cui alle sentenze sub d) e f) si collocavano tra ottobre2000 e marzo 2002, mentre quelle sub e) e i) tra maggio 2008 e giugno 2011.Il Tribunale ha evidenziato che alcuna allegazione nell’istanza la condannataaveva introdotto al fine di dimostrare di aver ideato e programmato, sia pure neglielementi essenziali, sin dall’ottobre del 2000 le condotte attuate negli annisuccessivi.2.

Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso percassazione, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui haeccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Premesso che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva emesso l’ordinanza il 3 ottobre2025 senza attendere il decorso del termine concesso in udienza alla difesa per ildeposito di certificazione in ordine ai periodi di detenzione sofferti dall’instante, hadedotto che l’intervallo temporale tra i diversi reati era in realtà dipeso da periodiintermedi di carcerazione o restrizione agli arresti domiciliari, in sé non ostativialla configurabilità della medesimezza del disegno criminoso.Ha rimarcato l’omogeneità delle condotte e delle modalità esecutive, nonchéil vincolo della continuazione già riconosciuto con provvedimenti definitivi tratalune delle fattispecie in istanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va detto innanzitutto che, come prospettato dallo stesso ricorrente, alcunpregiudizio è scaturito dall’emissione del provvedimento definitorio prima dellascadenza del termine concesso all’instante per la produzione, avendo il giudiceacquisito ex officio la documentazione inerente ai periodi di restrizione subiti daRosaria [OSCURATO:PERSONA], che la difesa aveva riservato di depositare.3.

Tanto premesso, l’unico motivo di doglianza non è consentito.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegnocriminoso riguardo alle fattispecie di cui alle sentenze indicate sub d), e), f), i),rimarcando logicamente l’ampio divario temporale, tra di esse e rispetto a quellegià unificate ai sensi degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,nonché l’omessa allegazione da parte dell’istante di specifici elementi fattualisintomatici di un’ideazione preventiva unitaria.Rispetto alle argomentazioni che precedono la critica articolata si rivelaaspecifica.La ricorrente rimarca taluni indicatori e il nesso già riconosciuto rispetto adaltre condotte di analoga natura, giustificando lo scarto temporale mediante ilrichiamo a periodi di restrizione cautelare subiti, in sé inidoneo a colmare il deficitdi allegazione enucleato dal giudice.La doglianza non si confronta con il principio di diritto affermato da questaCorte, secondo cui grava sul condannato, che in sede di esecuzione invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli,Rv. 247356 - 01).Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, «in tema diapplicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizzal’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agentesi sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie dicondotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale delreo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sonoidentificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generalepropensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (sez. 1, Sez. 1, n. 15955 del08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01).L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopraindicati, dandone conto con argomentazioni logiche e non contraddittorie, alle qualila ricorrente oppone la generica individuazione di una progettazione delittuosaunitaria, non adempiendo all’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno dell’invocata disciplina di favore, anzi sollecitando una non consentitarivalutazione nel merito del percorso argomentativo a fondamento della decisione(cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01).4.

L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto contoche non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cortecost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e indagini preliminari delTribunale di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di RosariaDe [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatioggetto delle seguenti sentenze irrevocabili di condanna:a) sentenza del Tribunale di Udine del 17 ottobre 2008 per i reati di cui agliartt. 648 e 56-640 cod. pen.;b) sentenza della Corte di appello di Roma del 13 novembre 2008 per il reatodi cui agli artt. 56-640 cod. pen.;c) sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 giugno 2009 per i reati dicui agli artt. 81, comma 2, 648, 494, 477, 482, 489 cod. pen.;d) sentenza della Corte di appello di Roma del 22 settembre 2009 per il reatodi cui all’art. 648 cod. pen.;e) sentenza del Tribunale di Roma del 7 ottobre 2010 per i reati di cui agliartt. 477 e 482 cod. pen.;f) sentenza del Tribunale di Pesaro del 21 novembre 2011 per i reati di cuiagli artt. 81, comma 2, 648, 110-648, 648 cod. pen.;g) sentenza della Corte di appello di Milano del 20 febbraio 2013 per i reati dicui agli artt. 81, comma 2, 648, 110-648, 477, 482, 56-110-640 cod. pen.;h) sentenza della Corte di appello di Roma del 26 ottobre 2016 per il reato dicui all’art. 648 cod. pen., ritenuto in continuazione con la truffa tentata dicui alla sentenza sub b);i) sentenza del Tribunale di Milano del 28 marzo 2018, per i reati di cui agliartt. 110, 497 bis, comma 2, 648, 477, 482 cod. pen.Premesso che in sede esecutiva era stata già riconosciuta la continuazione trai delitti di cui alla sentenza sub a) e altre condotte di truffa, ricettazione, falsitàmateriale, sostituzione di persona, commesse negli anni 2003-2004, giudicate condue sentenze del Tribunale di Udine, estranee all’istanza ex art. 671 cod. proc.pen., il giudice ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendo la continuazione trai reati di cui alle sentenze sub a), b) - h), c) e g), commessi tra dicembre 2003 emaggio 2005. In relazione ai restanti reati ha rimarcato il dato temporale ostativo,posto che le condotte di cui alle sentenze sub d) e f) si collocavano tra ottobre2000 e marzo 2002, mentre quelle sub e) e i) tra maggio 2008 e giugno 2011.Il Tribunale ha evidenziato che alcuna allegazione nell’istanza la condannataaveva introdotto al fine di dimostrare di aver ideato e programmato, sia pure neglielementi essenziali, sin dall’ottobre del 2000 le condotte attuate negli annisuccessivi.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso percassazione, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui haeccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Premesso che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva emesso l’ordinanza il 3 ottobre2025 senza attendere il decorso del termine concesso in udienza alla difesa per ildeposito di certificazione in ordine ai periodi di detenzione sofferti dall’instante, hadedotto che l’intervallo temporale tra i diversi reati era in realtà dipeso da periodiintermedi di carcerazione o restrizione agli arresti domiciliari, in sé non ostativialla configurabilità della medesimezza del disegno criminoso.Ha rimarcato l’omogeneità delle condotte e delle modalità esecutive, nonchéil vincolo della continuazione già riconosciuto con provvedimenti definitivi tratalune delle fattispecie in istanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va detto innanzitutto che, come prospettato dallo stesso ricorrente, alcunpregiudizio è scaturito dall’emissione del provvedimento definitorio prima dellascadenza del termine concesso all’instante per la produzione, avendo il giudiceacquisito ex officio la documentazione inerente ai periodi di restrizione subiti daRosaria [OSCURATO:PERSONA], che la difesa aveva riservato di depositare.3. Tanto premesso, l’unico motivo di doglianza non è consentito.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegnocriminoso riguardo alle fattispecie di cui alle sentenze indicate sub d), e), f), i),rimarcando logicamente l’ampio divario temporale, tra di esse e rispetto a quellegià unificate ai sensi degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,nonché l’omessa allegazione da parte dell’istante di specifici elementi fattualisintomatici di un’ideazione preventiva unitaria.Rispetto alle argomentazioni che precedono la critica articolata si rivelaaspecifica.La ricorrente rimarca taluni indicatori e il nesso già riconosciuto rispetto adaltre condotte di analoga natura, giustificando lo scarto temporale mediante ilrichiamo a periodi di restrizione cautelare subiti, in sé inidoneo a colmare il deficitdi allegazione enucleato dal giudice.La doglianza non si confronta con il principio di diritto affermato da questaCorte, secondo cui grava sul condannato, che in sede di esecuzione invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli,Rv. 247356 - 01).Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, «in tema diapplicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizzal’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agentesi sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie dicondotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale delreo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sonoidentificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generalepropensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (sez. 1, Sez. 1, n. 15955 del08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01).L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopraindicati, dandone conto con argomentazioni logiche e non contraddittorie, alle qualila ricorrente oppone la generica individuazione di una progettazione delittuosaunitaria, non adempiendo all’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno dell’invocata disciplina di favore, anzi sollecitando una non consentitarivalutazione nel merito del percorso argomentativo a fondamento della decisione(cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01).4. L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto contoche non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cortecost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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