CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2022
Cassazione n. 27269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 19.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 novembre 2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 cod. e la aveva condannata alla pena di giustizia; 2. aveva proposto ricorso per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA] lamentando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131bis cod. pen.: rileva la genericità della motivazione con cui la Corte ha disatteso la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità che avrebbe invece richiesto una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie non riconducibile ad una affermazione lapidaria quale quella della Corte marchigiana. 3. Il ricorso è inammissibile per essere il reato estinto. In data 14.5.2022 la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione raccolta a verbale dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela a suo tempo sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che, contestualmente, ha dichiarato di accettare le remissione. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 4. Precluso l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna della querelata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così decis