CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 25217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9189/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]). -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE BASILICATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2337/2020 depositata il 23/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. agivano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per chiederne la condanna al pagamento del corrispettivo di un appalto avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di un impianto di depurazione; proponevano altresì domanda risarcitoria nei confronti del CdA, del collegio sindacale e della Regione Basilicata. 1.1. Il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande attoree attribuendo rilevanza ad una intervenuta transazione tra le parti, rigettando il disconoscimento delle parti attrici in ordine alla sottoscrizione della stessa. 2. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame proposto da entrambe le società [OSCURATO:SOCIETA]. . 3. Avverso tale sentenza la sola [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a undici motivi dedotti in via principale ed altri undici motivi dedotti in via subordinata, in caso di eventuale rigetto dell’undicesimo motivo dedotto in via principale. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Restano intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Regione [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La società ha depositato memoria in cui chiede termine per rinotifica ai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I resistenti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. In via preliminare il Collegio osserva che in memoria illustrativa il difensore della società ricorrente chiede termine per rinotifica del ricorso, in quantola notificazione del ricorso introduttivo ai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non risulta andata a buon fine, in quanto gli avvisi di ricevimento postali, depositati in allegato alla memoria, indicano la mancata consegna per irreperibilità. 2. Tanto premesso, occorre rilevareche le relate di notifica effettivamente attestano la irreperibilità, nonostante l’acquisizione di informazioni in loco, per cui la notifica non è andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente e sussistono i requisiti per la rinotifica del ricorso (v. Cass., 28/10/2020, n. 23819). 3. Per le ragioni sopra esposte, va assegnato alla parte ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria per larinnovazione della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] e d a [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consigli