CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 42286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza datata 5 marzo 2020, disposto dalla Terza Sezione della Corte di cassazione in accoglimento di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Tribunale partenopeo - Sezione per il riesame cautelare reale -, decidendo su appello del Pubblico ministero proposto avverso ordinanza emessa il 24 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto, con ordinanza resa il 24 marzo 2022 e depositata il 27 aprile 2022 (nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 634/2021 e 644/2021), il sequestro preventivo del comparto edificatorio di housing sociale ad iniziativa privata, sito in via M.B. Gargiulo/[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sant'Agnello e realizzato su un terreno di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui é amministratore [OSCURATO:PERSONA] (indicato in atti anche come progettista e direttore dei lavori). 1.1. La misura cautelare reale oggetto dell'ordinanza del Tribunale partenopeo si fonda, in estrema sintesi, sull'ipotesi di reato di abuso d'ufficio (testualmente riportata in premessa all'ordinanza medesima) in relazione al rilascio di permesso di costruire che si assume illegittimo, atteso che la realizzazione del complesso edilizio in questione contrastava con gli articoli 9 e 12 della Legge Regionale della Campania n. 35/1987 e con l'art. 12-bis della Legge regionale campana n. 19/2009, che prevedevano interventi edilizi limitati ad aree urbane degradate da riqualificare e presupponevano l'accertamento dell'insussistenza di aree destinate all'edilizia residenziale sociale e della presenza di nuclei familiari con disagio abitativo. 1.2. Nell'accogliere l'appello dell'Ufficio territoriale di Procura, il Collegio adìto ha, in estrema sintesi, preso le mosse dal separato provvedimento dello stesso Tribunale in data 18 febbraio 2022 (conseguente ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di legittimità) con il quale é stata confermata l'illegittimità dei provvedimenti autorizzativi dell'intervento edificatorio in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 44, comma 1, lettera C, d.P.R. n. 380/2001; ha evidenziato che era ben nota, tanto ai privati quanto all'amministrazione comunale, la non conformità dell'intervento alle previsioni del P.R.G., come confermato dalla relazione istruttoria redatta dall'ing. Elefante (recepita dall'amministrazione comunale) che, richiamando l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 19/2009, sosteneva la possibilità di derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; ha osservato che tale assunto era in realtà contrastante con il richiamato art. 7 L.R. 19/2009, atteso che l'intervento edificatorio era da realizzarsi su area tutt'altro che "degradata"; ha sottolineato l'infondatezza dell'equiparazione tra edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale sociale (alla quale ultima devono riferirsi gli interventi edilizi di housing sociale). Richiamando, poi, per relationem il percorso argomentativo della già citata ordinanza del 18 febbraio 2022, il Tribunale del Riesame chiarisce che non é necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dovendosi esclusivamente verificare il fumus commissi delicti, ritenuto sussistente non solo per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, ma anche l'elemento soggettivo, stante il fatto che l'amministrazione comunale disponeva di plurimi elementi indicativi dell'illegittimità dell'intervento edificatorio (in proposito viene richiamato il parere fornito dalla Giunta provinciale di Napoli con delibera del 9 dicembre 2014, cui si aggiunse successivamente quello rilasciato dal prof. Pinto ed orientato nel senso dell'inderogabilità delle prescrizioni di piano da parte del legislatore regionale). Infine, il Collegio partenopeo ha ravvisato anche la sussistenza del periculum in mora in relazione alla sussistenza del requisito della pertinenzialità, inteso quale intrinseca, specifica e strutturale strumentalità della res rispetto al reato commesso: nella specie, vale il richiamo all'art. 335-bis cod. pen., che prescrive, per i delitti contro la pubblica amministrazione, la confisca obbligatoria anche nelle ipotesi di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., delle cose che costituiscono il profitto del reato: condizione di cui il Tribunale ravvisa intrinsecamente la sussistenza nello stesso comparto edificatorio, costituente profitto conseguito dalla società amministrata dall'Elefante. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia grafica assenza di motivazione (con conseguente violazione di legge) in relazione all'imputazione provvisoria per il reato di lottizzazione abusiva, per il quale é stato chiesto e disposto, in autonomo procedimento, il sequestro unitamente al reato di abuso d'ufficio, dopo che inizialmente si era proceduto per i reati di cui agli articoli 44, d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004. Contesta in particolare il deducente che la motivazione resa dal Tribunale del Riesame potesse richiamare per relationem quella di provvedimento emesso in autonomo procedimento, non allegato a quello odierno e non avente ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva, riguardo al quale il Collegio doveva motivare almeno in ordine alla sussistenza della colpa. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione dell'art. 323 cod. pen. in relazione all'errata interpretazione dell'art. 12-bis della legge regionale n. 19/2009: all'epoca dell'approvazione del PUA (piano urbanistico attuativo), tale disposizione consentiva l'applicazione del Piano casa nelle aree interessate, con conseguente possibilità di deroga al PUT (piano urbanistico territoriale) nelle zone non interessate a vincoli di inedificabilità assoluta; dunque, in assenza di una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 12 -bis L.R. n. 19/2009, non era consentito ritenere non derogabile il PUT. Censura, perciò, il ricorrente il fatto che il Tribunale abbia ritenuto configurabile il dolo del reato di abuso d'ufficio sulla base del parere del prof. Pinto, parere che all'evidenza deve ritenersi errato laddove escludeva la legittimità della deroga. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli articoli 323 e 335-bis cod. pen., in relazione al fatto che il sequestro disciplinato da quest'ultima disposizione può essere disposto nei confronti di soggetti terzi (come la SHS) a condizione che venga accertata l'inesistenza della buona fede in capo al terzo, accertamento che nella specie é mancato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione resa dal difensore dell'imputato (corredata di procura speciale da questi conferitagli) e pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2022, l'Elefante ha rinunciato al ricorso. La rinuncia predetta rende inammissibile il ricorso stesso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d) cod.proc.pen.. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che peraltro, in considerazione della decisione di rinunciare a sottoporre al Collegio i motivi di doglianza, si stima equo determinare nel limite di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento