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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36308/2022

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la seguente ORDINANZA Sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 febbraio 1951 avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 21 settembre 2021 nel procedimento n. 7556/2020 Reg.

Gen.; Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'irrevocabilità della sentenza d'appello nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Bologna, in sede d'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di assoluzione, emessa dal locale Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 635, 612 e 594 c.p., e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 1500,00, oltre I.v.a. e C.p.a. (

2. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Seconda Sezione Penale di questa Corte, adita con ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, in relazione all'art. 612 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e ha rigettato il ricorso nel resto.

3. Con istanza del 20 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., di dichiarare l'irrevocabilità delle parti della sentenza d'appello divenute definitive e, in particolare, della disposta condanna della parte civile al pagamento delle spese legali sostenute dall'imputato, liquidate ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen. 4.

L'istanza è inammissibile.

Con la sentenza del 21 settembre 2021 questa Corte, a seguito di appello della parte civile, ha annullato in parte la sentenza impugnata e ha rimesso al giudice civile la valutazione sulla pretesa della parte civile di ottenere il risarcimento dei danni correlati ai fatti riconducibili all'art. 612 cod. pen.

Ciò implica che la statuizione, contenuta nella sentenza d'appello, di condanna della parte civile al pagamento delle spese legali sostenute dall'imputato non è definitiva, perché connessa alla parte della sentenza annullata.

Difatti, se il giudice del rinvio accoglierà la pretesa della parte civile, verrà a caducarsi la statuizione della sentenza d'appello di condanna della parte anzidetta al pagamento delle spese in favore dell'imputato.

In definitiva la regolamentazione delle spese tra la parte civile e l'imputato, relative all'intero procedimento, è rimessa al giudice del rinvio, con la conseguenza che la condanna disposta con la sentenza d'appello in favore dell'imputato non è definitiva.

P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza.

Così deciso in Roma, udienza del 16 settembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 febbraio 1951 avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 21 settembre 2021 nel procedimento n. 7556/2020 Reg. Gen.; Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'irrevocabilità della sentenza d'appello nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Bologna, in sede d'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di assoluzione, emessa dal locale Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 635, 612 e 594 c.p., e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 1500,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ( 2. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Seconda Sezione Penale di questa Corte, adita con ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, in relazione all'art. 612 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e ha rigettato il ricorso nel resto. 3. Con istanza del 20 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., di dichiarare l'irrevocabilità delle parti della sentenza d'appello divenute definitive e, in particolare, della disposta condanna della parte civile al pagamento delle spese legali sostenute dall'imputato, liquidate ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen. 4. L'istanza è inammissibile. Con la sentenza del 21 settembre 2021 questa Corte, a seguito di appello della parte civile, ha annullato in parte la sentenza impugnata e ha rimesso al giudice civile la valutazione sulla pretesa della parte civile di ottenere il risarcimento dei danni correlati ai fatti riconducibili all'art. 612 cod. pen. Ciò implica che la statuizione, contenuta nella sentenza d'appello, di condanna della parte civile al pagamento delle spese legali sostenute dall'imputato non è definitiva, perché connessa alla parte della sentenza annullata. Difatti, se il giudice del rinvio accoglierà la pretesa della parte civile, verrà a caducarsi la statuizione della sentenza d'appello di condanna della parte anzidetta al pagamento delle spese in favore dell'imputato. In definitiva la regolamentazione delle spese tra la parte civile e l'imputato, relative all'intero procedimento, è rimessa al giudice del rinvio, con la conseguenza che la condanna disposta con la sentenza d'appello in favore dell'imputato non è definitiva. P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma, udienza del 16 settembre 2022 Il C
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