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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10100/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome nuovo in quanto non dedotto con atto di appello posto che dal riepilogo dei motivi di gravame, rimasto incontestato e pertanto da ritenersi corretto, secondo consolidata giurisprudenza sul punto, emerge che si rivendicava solo l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio con mancata applicazione delle attenuanti generiche. .

Quanto al secondo motivo, esso è genericoi siccome del tutto astratto, a fronte di una motivazione che dà piena contezza delle ragioni della pena e della mancata applicazione delle attenuanti generiche a fronte della violazione di un divieto circoscritto e come tale facilmente rispettabile e della assenza di elementi positivi per vero non dedotti dalla ricorrente.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome nuovo in quanto non dedotto con atto di appello posto che dal riepilogo dei motivi di gravame, rimasto incontestato e pertanto da ritenersi corretto, secondo consolidata giurisprudenza sul punto, emerge che si rivendicava solo l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio con mancata applicazione delle attenuanti generiche. . Quanto al secondo motivo, esso è genericoi siccome del tutto astratto, a fronte di una motivazione che dà piena contezza delle ragioni della pena e della mancata applicazione delle attenuanti generiche a fronte della violazione di un divieto circoscritto e come tale facilmente rispettabile e della assenza di elementi positivi per vero non dedotti dalla ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18
Sentenza Cassazione n. 10100/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris