Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 06203/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorso n. 714/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresenta to e difeso , anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Giuseppe GioachinoBelli n. 27; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3811/11/202 1 , depositata il 21 ottobre 2021 e notificata il 12 novembre 2021.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 24ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente,e ricorrente in via incidentale condizionata, aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 714/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresenta to e difeso , anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Giuseppe GioachinoBelli n. 27; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3811/11/202 1 , depositata il 21 ottobre 2021 e notificata il 12 novembre 2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 24ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente,e ricorrente in via incidentale condizionata, aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 06203/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris