CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 marzo 2025 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 1.424,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta erronea sussistenza della prova dell'avvenuta sua assunzione di alcolici in misura superiore a 1,5 mg/I. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di configurazione della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pp. 5 e ss. della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte dì legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo 2• grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M