CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 16784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG24501 del 2023, promosso da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale successore di Dwayne W. Collmann, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. Rodak, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C., Santillan C. Ester, Stergio- poulos George N., [OSCURATO:PERSONA], Parkinson-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pa- radise [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- lores, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A., Caproni-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- dice [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- R.G. 24501/2023 Cron. Rep. C.C. 28/5/2024 giurisdizione . -2 - mon, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- liam Preston, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] R., quale erede di [OSCURATO:PERSONA]- son, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L., Rat- chford [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di Jason e Daniel M. Coffey; [OSCURATO:PERSONA] M. nella qualita' di erede di Daniel M. e Jason M. Coffey, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Hal- vorson Maureen R, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Panik-[OSCURATO:PERSONA] L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] H., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A.; [OSCURATO:PERSONA] M. Tino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Estate OfEd- ward Straub, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M. Rodak, [OSCURATO:PERSONA] S. Reiss, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Santillan, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P. Melendez, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] K. Sloan, [OSCURATO:PERSONA] A. Chirchirillo, [OSCURATO:PERSONA] T. Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L. Gamboa, [OSCURATO:PERSONA] T. Papasso, [OSCURATO:PERSONA] D Cafiero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- las, [OSCURATO:PERSONA] J. Saracini, [OSCURATO:PERSONA] R. Steiner, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Estate of Anne C. Saracini, Estate of John W. Perry, Estate of [OSCURATO:PERSONA]- poulos, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] Sr in qualità di successore dell’attore Donald G. Havlish s.r. a sua volta erede di donald G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M. Levine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . -3 - Mauro, [OSCURATO:PERSONA] D. Halvorson, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M. Coffey, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di successore di L.T. Jo- nas Panik, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D. Rosenthal, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D. Rotchford, Trust di Donald G. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Trust di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresen- tati pro tempore; tutti, in proprio e quali rappresentanti delle indicate estates/trust, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo [OSCURATO:PERSONA]Lawyers, rappresentati e difesi dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e [OSCURATO:PERSONA]- STRATURA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso la sede dell’Istituto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - contro ricorrent i - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, Terza Sezione, 6 ottobre 2023, n. 8727. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La signora [OSCURATO:PERSONA] ed altri ricorrenti ha nno im- pugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il de- creto dellaPresidente della seconda sezione civile della Corte d’appello . -4 - di Roma del 6 aprile 2023, comunicato il 19 aprile 2023, ed il successivo decreto attuativo del 26 aprile 2023, comunicato il 27 aprile 2023, di differimento, per quanto di ragione, al 15 settembre 2026dell’udienza di comparizione e decisione, inizialmente fissata al 13 giugno 2023, nonché il provvedimento (divenuto noto il 19 aprile 2023 con la comu- nicazione del decreto del 6 aprile 2023) con il quale il ruolo già attri- buito al consigliererelatore dott. [OSCURATO:PERSONA] “è stato presso- ché dimezzato ed attribuito per metà ad altro relatore”, e tutti gli atti antecedenti, presupposti, annessi, connessi e conseguenti. Proponendo tale impugnativa,i ricorrenti hanno contestato il rinvio e la ritardata fissazione della trattazione, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, della causa da loro proposta in riassunzione ex art. 392 e ss. cod. proc. civ. ( a seguito della pronuncia rescindente della Corte di cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 39391 del 2021), del giudizio civile con cui essi avevano richiesto il riconoscimento in Italia di una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] del 2012, recante la condanna della Repubblica Islamica dell’Iran e di altri soggetti istituzionali iraniani al risarcimento di tutti i danni causati dal loro coinvolgimento, a vario titolo, nell’attentato alle [OSCURATO:PERSONA] dell’11 settembre 2001. A sostegno della domanda svoltadinanzi al Tribunale amministra- tivo, i ricorrentihanno rappresentato che la causa riassunta era stata assegnata al dott. [OSCURATO:PERSONA] nonostante il Consiglio superiore della magistratura ne avesse già deliberato il trasferimento al Tribunale di Frosinone,e che l’Ufficio giurisdizionale procedente aveva continua to a mantenere la causa su un “ binario morto ” anche quando il ruolo del consigliererelatore era stato per metà riassegnato ad altro magistrat o . Hanno inoltre dedottoche, nel momento in cui si era proceduto a riassegnare il ruolo residuo, il calendario delle udienze già fissate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato riorganizzato e queste erano state fissa te . -5 - secondo un nuovo e diverso criterio deciso dallaPresidente di sezione, identificato nella “progressione cronologica del numero di iscrizione a ruolo”. Secondo i ricorrenti,in questa “ricandelarizzazione” si sarebbe te- nuto conto della mera anzianità di ruolo di iscrizione della causa in sede di rinvio, ma non si sarebbe considerata la pendenza del giudizio ab originené si sarebbe fatta alcuna distinzione tra cause da trattare se- condo ilrito ordinario e cause soggette allo speciale rito sommario ac- celeratorio. Su questa base, i ricorrentihanno lamentato che la causa da essi promossa, ex legedestinata ad essere trattata con il rito sommario di cognizione, sarebbe stata “penalizzata”in quanto, con l’impugnato de- cretodel 26 aprile 2023 , la p residenza di sezione - in attuazione del criterio adottato il 6 aprile 2023 - ha differito l’udienza , già fissata al 13giugno 2023, appunto, al 15 settembre 2026, il che avrebbe deter- minato “irreparabili danni”.A tale riguardo, i ricorrenti – premesso di avere inutilmente esperito il reclamo gerarchico al Presidente della Corte d’appello, con trasmissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura e, per conoscenza, sia al Procuratore generale presso la Corte di cassazione che al Ministero della giustizia –hanno dedotto di essersi rivolti al Tribunale amministrativo regionale per chiedere “mi- sure propulsive” affinché alla loro causa fosse datala dovuta priorità. Hanno inoltre rappresentato, al fine di supportare davanti al TAR la domanda cautelare, che nelle more del giudizio in unico grado dinanzi alla Corte d’appello, si era già verificata una decurtazione dei fondi della Banca centrale iraniana a causa dell’azione esecutiva con successo esperita dagli attori dialtra controversia. 2. – Nella resistenza del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, il TAR del Lazio, con sentenza in data 27 . -6 - giugno 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione. Il Tribunale amministrativo regionale ha rilevato che gli atti gravati non costituiscono provvedimenti amministrativi, bensì meri atti di ge- stione del processo, come tali aventi natura giurisdizionale; conse- guentemente, essi sarebbero censurabili secondo le forme del codice di rito e le regole dell’ordinamento giudiziario. Aconferma di tale approdo, il TAR ha osservato che gli atti in que- stione non incidonosu un interesse legittimo, bensì sul diritto di azione, che si sostanzia nella pretesa ad un pronunciamento giurisdizionale sulla domanda, trattandosi di atti di governo non dell’ufficio giudiziario, bensì del processo. Ne deriva, secondo il Tribunale amministrativo, che tali atti hanno la medesima natura di qualsivoglia altro atto adottato per la gestione del procedimento contenzioso, non essendovi nessuna differenza onto- logica tra il rinvio deliberato in udienza e quello disposto al di fuori, atteso che, in entrambi i casi , un magistrato (nell’un caso il collegio giudicante, nell’altro il dirigente dell’ufficio giudiziario) regola le moda- lità di trattazione degli affari contenziosi. Un’eventuale pronuncia del giudice amministrativo –ha concluso il TAR – costituirebbe un’indebita invasione in una sfera di autonomia riservata all’ordine giudiziario. 3.– I ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato. Essi hanno lamentato il travisamento nella ricostruzione e qualifi- cazione del petitum, giacché oggetto di impugnazione sarebbe, non il solo provvedimento del 26 aprile 2023 (con il quale la dirigenza è ese- cutivamente intervenuta mediante il calendario dei rinvii), ma l’atto generale datato 6 aprile 2023, con cui la presidenza di sezione ha det- tato il criterio generale in vista del successivo riaggiornamento di tutte le cause attribuite originariamente al dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto del 26 . -7 - aprile 2023 sarebbe stato impugnato per illegittimità derivata in quanto atto applicativo dell’atto generale del 6 aprile 2023 – espressione, ad avviso dei ricorrenti,non della funzione giurisdizionale ma della diversa funzione amministrativa– che aveva inciso in modo diretto sul destino del residuo gruppo di controversie rimaste su un ruolo quiescente per la mancata nomina del nuovo relatore. I ricorrenti si sono doluti dell’errore sulla natura degli atti impu- gnati, non condividendola tesi della natura giurisdizionale di ogni atto afferente al processo. Non sarebbero sovrapponibili, ad avviso degli appellanti, il rinvio deciso dal giudice in udienza e il provvedimento emesso dal dirigente dell’ufficio che implichi un rinvio dell’udienza.At- tesa la coesistenza, nel nostro sistema, di funzioni amministrative e giurisdizionali conferite al capo dell’ufficio, il carattere giurisdizionale di un datoprovvedimento dell’ufficio giudiziario dovrebbe essere ricavato dalla funzione che l’atto è destinato a svolgere e non potrebbe essere desunto dalla mera qualifica di magistrato del soggetto che lo ha adot- tato. I ricorrenti in appello hanno infine contestato la tesi svolta nella sentenza di primo grado secondo la quale l’eventuale pronunciadella giustizia amministrativa sull’illegittimità dei provvedimenti adottati co- stituirebbe un’indebita invasione in una sfera di autonomia riservata all’ordine giudiziario. 4. –Con sentenza pubblicata il 6 ottobre 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la decisione impugnata, nel senso del difetto assoluto di giurisdizione, sia pur con una motivazione par- zialmente diversa. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non del tutto condivisibile la tesi del TARcirca la riconducibilità degli atti impugnati a funzioni giurisdi- zionali.Secondo il giudice amministrativo di appello, gli atti oggetto di causa dovrebbero, più correttamente, essere qualificati come atti, sì, . -8 - amministrativi, ma interni all’ordinegiudiziario e di natura solo prepa- ratoria e strumentale. Il Consiglio di Statoha osservato che tali atti si sottraggono al sin- dacato del giudice amministrativo in ragione della riserva di organizza- zione dell’ordinegiudiziario, la quale gode di copertura costituzionale, sotto il profilo della sua autonomia e indipendenza. La qualificazione in termini di atto giurisdizionale sarebbe inade- guata,soprattutto avuto riguardo all’atto generale “a monte”, di “rior- ganizzazione” del ruolo del magistrato trasferito (decreto della P resi- dente della seconda sezione civile della Corte di appello di Roma del 6 aprile 2023, comunicato il 19 aprile 2023), poiché riguarda la riasse- gnazione di un blocco di cause. Parzialmente diversa sarebbeinvece la condizione dell’atto di rinvio fuori udienza della causa al 2026 (il successivo decreto attuativo del 26 aprile 2023, di differimento al 15 settembre 2026 dell’udienza di comparizione e decisione, che era chiamata al 13 giugno 2023).Tale atto, secondo il Consiglio di Stato,inerisce al singolo processo e si col- loca, dunque, direttamente nella serie procedurale di atti preparatori dello specifico giudizio. L’atto presidenziale del 26 aprile 2023, infatti, in quanto riferito direttamente alla trattazione della singola controver- sia, pur non avendo un contenuto propriamente giurisdizionale, si in- scrive appieno nella serie di atti dell’ufficio giudiziario preparatori e strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale con riguardo alla trattazione del singolo processo; dunque,esso, come tale, non sarebbe in alcun modo riconducibile, neppur ipoteticamente, alla categoria dell’atto o del provvedimento amministrativo. Entrambi gli atti impugnati, dunque, sarebbero inquadrabili nella tipologia degli atti inerenti alla giurisdizione. Non si tratterebbe, cioè, di atti di esercizio di ius dicere, ma di atti di amministrazione del pro- . -9 - cesso civile, promanantida un organo giudiziario non soggetto a con- trolli esterni o gerarchie ministeriali e destinati a produrreeffetti che si dispiegano naturalmente sulla gestione del singolo processo. Anche l’atto “generale” del 6 aprile 2023, pur ponendosi al di fuori della serie di atti direttamente riferibili alla trattazione della singola causa e pur potendo, sotto questo punto di vista, apparire più assimi- labile a un atto amministrativo, si differenzierebbedalla categoria degli atti e provvedimenti amministrativi impugnabili dinanzi al giudice am- ministrativo, sul rilievo che costituirebbeespressione, non di un potere amministrativo, ma di un autonomo potere dello Stato, rappresentato dal potere giurisdizionale. Pertanto, gli atti oggetto di impugnativa, oltre ad essere estranei alla cognizione del giudice amministrativo, non sarebbero in alcun modo impugnabili o contestabili in altra sede giurisdizionale, ma lo sa- rebbero solo all’interno del singolo processo.Diversamente, si produr- rebbe il grave inconveniente pratico della devoluzione delle controver- sie relative all’organizzazione tabellare degli uffici giudiziari a un di- verso ordine giurisdizionale, con la potenziale coesistenza del processo civile con un,amministrativo, “ processo al processo ” . 5. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato la si- gnora [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti indicat e in epigrafe hanno proposto ricorso, sulla base di sette motivi. Hanno resistito, con controricorso, il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura. 6. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ. 7. –In prossimità della camera di consiglio , il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendoil rigetto del ricorso. I ricorrenti, a loro volta,hanno depositato una memoria illustrativa. . -10 - 8. – Il giorno stesso della camera di consiglio è pervenuta un’istanza, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricor- renti, con la quale è stata rivolta al Collegio la richiesta di valutare i profili di astensione derivanti dalla pregressa partecipazione dei mem- bri di diritto del Consiglio superiore della magistratura e dei magistrati che abbiano eventualmente partecipato e votato nelle assemblee ple- narie con cui il Consiglio superiore , parte del presente procedimento, ha conferito incarico all’Avvocatura dello Stato di costituirsi in sua di- fesa nei procedimenti innanzi al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato, esitati nella pronuncia impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. –È impugnata dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione la sentenza del Consiglio di Stato che – nel confermare, con motiva- zione parzialmente diversa, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha dichiarato inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, la domanda degli odierni ricorrenti– ha statuito che gli atti impugnati, inerenti alla formazione del ruolo e alla calendarizza- zione delle cause e delle udienze,sono atti interni all’ordine giudiziario e di natura solo preparatoria e strumentale e, come tali, si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, in quanto costituisconoatti di amministrazione del processo civile, promanano da un organo giudi- ziario non soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali e sono destinati a produrre effetti che si dispiegano naturalmente sulla ge- stione del singolo processo. 2. – Il ricorso dinanzi al giudice amministrativo nasce dal rinvio della trattazione, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, di una causa proposta, da oltre cento attori,per riassumere il giudizio per il ricono- scimento in Italia di una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato la Repubblica islamica dell’Iran e alcuni soggetti istituzionali di tale Repubblica al risarcimento dei danni ( pari . -11 - a 5.990.876.696,39 dollari americani, calcolati alla data del 19dicem- bre 2017, oltre agli interessi successivi), per il loro coinvolgimento nell’attentato alle [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento di delibazione era stato introdotto con un ricorso per sequestro conservativo ante causam ( incardinato al n. 8714 del 2017di registro generale), concesso dalla p rima s ezione della Corte d’appello, e poi revocato, in sede di reclamo, dalla seconda sezione, cui ha fatto seguitol’introduzione della causa di merito (iscritta al n. 5709 del 2018), soggetta, ex lege, al rito sommario di cognizione in unico grado, concluso il 10dicembre 2020 con un’ordinanza di diniego di ri- conoscimento, la quale è stata impugnata dai ricorrenti in sede di le- gittimità. La prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordi- nanza n. 39391 del 2021, ha accolto il ricorso e, cassando l’ordinanza di rigetto del 10dicembre 2020, ha affermato la giurisdizione italiana sulla controversia, ha rigettato le eccezioni vertenti sull’immunità degli Stati esteri e dei loro agenti riconosciuti responsabili di crimini contro l’umanità, ha riaffermato l’insindacabilità, all’interno del giudizio di ri- conoscimento della sentenza straniera, delle valutazioni di merito com- piute dal giudice stranieroe ha r inviato la causa alla Corte d’a ppello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese legali. 3. –Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Consiglio di Stato è affidato a sette motivi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 362 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 9 cod. proc. amm., in riferimento agli artt. 103, primo comma, 110, 113, secondo comma, 107 e 111, primo comma, Cost.Con esso viene impugnato il passaggio della sentenza del Consiglio di Stato in cui si afferma che gli atti dellaPresidente di sezione della Corte d’appello di Roma non sono riferibili all’esercizio o al mancato esercizio del potere amministrativo. . -12 - L’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata confligge, ad av- viso dei ricorrenti, con la giurisprudenza costituzionale, che attribuisce, nel riparto di competenze tra il Consiglio superiore e il Ministro guar- dasigilli, alla responsabilità di quest’ultimo l’organizzazione e il funzio- namento dei servizi relativi alla giustizia.I ricorrenti ricordano che, per precetto costituzionale, la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate cate- gorie di atti. A loro avviso, non sarebbe pertinente il richiamo, nella pronuncia del Consiglio di Stato, alla tutela offerta dalla legge Pinto (legge n. 89 del 2001) come esempio di un valido rimedio comunque presente nel sistema, avendo essi un diritto costituzionalmente garan- tito ad adire la via giurisdizionale onde correggere l’illegittimità o l’ec- cesso di potere del provvedimento generale adottato dalla dirigenza ed ottenere le misure propulsive rivolte a rimettere il processo sul “binario corretto”. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 7 e 9 cod. proc. amm., in riferimento agli artt. 103, 104, 107, 113, 5, 110, 111 e 101 Cost.)censura che il difetto di giurisdizione sia stato messo in collegamento con la pretesa necessità di proteggere l’autonomia della magistratura ordinaria, ben- ché non si verta in un caso di esercizio di funzioni giurisdizionali. La decisione impugnata finirebbe con il creare un ampio spazio di immu- nità dalla giurisdizione per una categoria potenzialmente infinita di atti di cui, a priori, si esclude ogni giustiziabilità, solo perché provenienti dalla magistratura in genere, seppure non emessi nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.Ad avviso dei ricorrenti, il provvedimento im- pugnato e il suo decreto attuativo avrebbero solo l’effetto di congelare il ruolo residuo, già del dott. [OSCURATO:PERSONA], senza incidere sui . -13 - carichi dei magistrati dell’ufficio, con un unico effetto, esterno, di can- cellazione dell’udienza del 2023, fissata in sede giurisdizionale dal col- legio. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 7 e 9 cod. proc. amm., in riferimento all’art. 103 Cost., 1 e 4 del d.lgs. n. 240 del 2006 e 7 della legge n. 241 del 1990) i ricorrenti contestano che l’atto “a monte”, del 6 aprile 2023, sia riconducibile al potere giurisdizionale. Non sarebbe giurisdi- zionale perché non è emesso dal relatore. Si sostiene che tale atto, non avendo redistribuito tra i giudici della sezione i vari carichi, non sarebbe preparatorio al processo, ma avrebbe inciso autoritativamente sulla singola causa ritardando l’udienza di discussione e decisione in viola- zione del principio dell’equo processo, con uno slittamento talmente ritardato da mettere a rischio il diritto vantato. La divaricata qualifica- zione della fattispecie, con la natura amministrativa dell’atto generale e la proiezione del decreto attuativo in funzione preparatoria e stru- mentale alla funzione giurisdizionale, evidenzierebbe una frattura del ragionamento logico-giuridico del Consiglio di Stato. Ad avviso dei ri- correnti, l’unica differenza ammissibile ed esistente tra i vari provvedi- menti e atti dell’ufficio giudiziario sarebbe quella tra atti amministrativi e organizzativiche ricadono nell’alveo delle funzioni del Guardasigilli e quelli della magistratura in sede giudicante. Nel ricorso si sostiene che gli atti impugnati non promanano dall’organo giudiziario, in quanto il dirigente, sebbene magistrato, rappresenta il Ministro della giustizia allorché svolge compiti inerenti alla organizzazione dell’ufficio e non esercita alcuna funzione giurisdizionale.I ricorrenti affermano di riven- dicare il loro diritto soggettivo e interesse legittimo al rispetto dei criteri che la dirigenza si è data nel provvedimento del 6 aprile 2023, venendo inseriti con la priorità dovuta all’anzianità del loro processo (2017) e a non vedersi applicati i criteri della causa di nuova iscrizione (2022). . -14 - Discutere della lunghezza del processo tout courtnon avrebbe nulla a che vedere con la possibilità di esercitare il diritto di difesa sulle deci- sioni che, attraverso il meccanismo organizzativo, incidono in maniera deteriore sul diritto ad un pronunciamento giurisdizionale. Sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 7 e 9 cod. proc. amm. con l’art. 104 Cost.”, con il quarto motivo si chiede che venga annullata la sentenza del Consiglio di Statoche, con interpretazione contraria a quella risul- tante dalla giurisprudenza costituzionale, avrebbe preteso di racchiu- dere tutto il complesso dell’attività degli uffici giudiziari sotto l’ombrello della riserva di organizzazione, invocando le più alte garanzie di auto- nomia della magistratura dettate per la protezione della libertà del ma- gistrato nell’interpretare la legge e nella formazione dellibero convin- cimento. Con il quinto mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 7 e 9 cod. proc. amm., in combinato disposto con gli artt. 3 e 28 Cost. e con il d.P.R. n. 3 del 1957) si censura che, nell’escludere l’assimilazione degli atti dei dirigenti a quelli degli esponenti della pubblica amministrazione, sia stato violato il prin- cipio secondo cui la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziali e la stessa posizione super partesdel ma- gistrato possono suggerire condizioni tali da limitarne la responsabilità ma non sono tali da negarne in assoluto la responsabilità. I ricorrenti, con il sesto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 7 e 9 cod. proc. amm., ri- spetto all’art. 105 Cost. e agli artt. 7 e 7-bis della legge sull’ordina- mento giudiziario), prospettano, lamentando omessa decisione e omessa motivazione relativamente al terzo motivo di appello, che ben avrebbe potuto il Consiglio di Stato, valutata la propria giurisdizione sul Consiglio superiore della magistratura, riconoscere di essere munito . -15 - di giurisdizione e pronunciarsi sulla domanda di misure propulsive al CSM circa le sue funzioni di vigilanza e decisorie. Il Consiglio di Stato avrebbe tolto ogni valore alla portata normativa delle tabelle ed al cor- rispondente dovere dei magistrati di attenersi ad esse. Con il settimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 9 cod. proc. amm. con riferimento agli artt. 6 e 13della Cedu nonché mancata disapplicazione da parte del Consiglio di Statodell’interpreta- zione di norma anche di rango costituzionale) i ricorrenti deducono che l’interpretazione seguita dal Consiglio di Stato violerebbe i capisaldi del sistema giurisdizionale europeo che prevedono, quali loro pietre ango- lari, il diritto ad un ricorso effettivo, ad un giusto processo in un tempo ragionevole e a un giudice imparziale. Il Consiglio di Stato, nel negare la giurisdizione, avrebbe interpretato le norme italiane di rango costi- tuzionale in maniera contrastante con il diritto ad un ricorso effettivo ed equivalente secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. I ricorrenti ricordano che, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, è inammissibile che norme di diritto interno, quand’anche di rango costituzionale, pregiudichino l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. L’interpretazione data dal Consiglio di Stato alle norme di rango costituzionale negherebbe in radice ogni possibilità di adire un giudice e ottenere una risposta giurisdizionale su una questione legit- timamente e tempestivamente sollevata. Il Consiglio di Stato avrebbe prefigurato l’esistenza di un tertium genusdi atti organizzativi non pro- cessuali che, sebbene capaci di incidere gravemente sul diritto di difesa delle parti e a un equo processo, si sottraggono al controllo di legalità, non potendo essere impugnati né fuori dal processo, dinanzial giudice amministrativo, né nel processo, stante l’assenza di rimedi nel codice di rito. Sarebbe contrariaall’art. 6 della Cedu la sottrazione di intere categorie di azioni al controllo giurisdizionale. Vi sarebbe un vuoto di tutela da rimettere al vaglio della Corte costituzionale per contrasto . -16 - con gli artt. 24 e 101 Cost. Di qui anche la richiesta di disapplicazione dell’interpretazione resa dal Consiglio di Stato, perché essa impedi- rebbe in radice una decisione giurisdizionale sugli atti ed i provvedi- menti impugnati, nonostante questi incidano direttamente sul diritto ad un pronunciamento giudiziario sulla domanda, dunque sul diritto di accesso a un giudice. I ricorrenti sollevano la richiesta di rinvio pregiu- diziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea onde verificare la com- patibilità della lettura interpretativa degli artt. 7 e 9 cod. proc. amm. con gli artt. 103 e 113 Cost. fatta dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 13 e 6 della Cedu,dal momento che – si sostiene nel ricorso –il difetto assoluto di giurisdizione pronunciato dal Consiglio di Stato violerebbeil principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spet- tanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, che costituisce un princi- pio generale del diritto dell’Unione derivante dalletradizioni costituzio- nali comuni degli Stati membri. 4. –I motivi di ricorso, data la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. 5. –Occorre muovere dalla premessa che, con il decreto del 6aprile 2023, la Presidente della seconda sezione della Corte d’appellodi Roma – dopo aver dato atto che il ruolo contenzioso già attribuito al dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene giàpressoché dimezzato e attribuito per metà ad altro relatore, era vacante dal mese di giugno2022 e che il sesto posto di consigliere presso quella sezione, in base ai prevedibili tempi dico- pertura del posto con i trasferimenti ordinari disposti dal Consiglio su- periore, sarebbe rimastoscoperto quantomeno sino al mese di novem- bre 2023– ha ritenuto necessario rimodulare tutte le fissazioni delle udienze dei giudizi facenti parte di tale ruolo, al fine di evitareche giu- dizi più risalenti fossero fissati più in là nel tempo rispetto a quelli più recenti.Allo scopo di riordinare il ruolo, e tenuto conto della pendenza . -17 - sullo stesso di moltigiudizi ultraquinquennali, rientranti, in base al pro- gramma di gestione, tra quelli da decidere in via prioritaria, la P resi- dente ha disposto che tutti i fascicoli non riassegnati venissero nuova- mente fissati a partire dall’udienza collegiale del 21 novembre 2023, in numero – rispettivamente – di quattro e di cinque per ciascuna udienza, a partire dal processo più risalente, con numero di registro generale del 2016,e proseguendo secondo il criterio cronologico, sino all’esaurimento del ruolo, in tutte le udienze collegiali del martedì, ri- servandosidi indicare, con separati provvedimenti, l’udienza di rinvio per ogni singolo giudizio, all’esito del riordino del ruolo e prima del1° maggio 2023. Il provvedimento generale del 6 aprile 2023non è soltanto un atto generale sui criteri di ricalendarizzazione delle udienze: è anche un provvedimento con cui si rende noto che il ruolo contenzioso già attri- buito al consigliere [OSCURATO:PERSONA] è vacante dal mese di giugno del 2022, è stato attribuito per metà (senza ricomprendervi la causa in que- stione) ad altro relatore e per l’altra metà lasciato su un ruolo tempo- raneamente inattivo almeno sino a novembre 2023, essendo vacante il sesto posto di consigliere presso la sezione seconda della Corte d’ap- pello.Lo stesso decreto del 6 aprile 2023 preannuncia una decisione di riordino delle residue cause del ruolo del dott. [OSCURATO:PERSONA] e indica l’op- portunità di utilizzare “unicamente il criterio cronologico”: ciò sulla base della espressa considerazione del fatto che il ruolo “si compone di molti giudizi ultraquinquennali i quali, in base al vigente programma di ge- stione, rientrano tra quelli da decidere in via prioritaria”. Con il successivo provvedimento del 26 aprile 2023, rilevata la ne- cessità di procedere alla riorganizzazione dei giudizi a partire dall’udienza del 21 novembre 2023 unicamente secondo il criterio cro- nologico, tenendo conto della soladata di iscrizione a ruolo della causa , le udienzegià fissate, a partire da quella del 2 maggio 2023 e sino a . -18 - quella del 17 giugno 2025, sono state differite, con l’indicazione, per ognicausa, della data della nuova udienza e degli incombenti da svol- gere. Dunque, il provvedimento generale del 6 aprile stabilisce i criteri per la gestione del contenzioso pendente, già assegnato al dott. [OSCURATO:PERSONA]- nandi, rimettendo ad un successivo provvedimento del presidente di sezione l’indicazione delle nuove date di udienza per ciascuno dei giu- dizi ed in funzione della data di iscrizione a ruolo. 6. –[OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni Unite è investito del compito di stabilire se gli atti impugnati abbiano carattere amministrativo. Infatti, è sull’inquadramento degli atti gravati nella tipologia di quelli inerenti alla giurisdizionee sull’affermazione che essi non costi- tuiscono espressione del potere amministrativo, che il Consiglio di Stato ha fatto leva per giungere alla declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione, che implica estraneità di tali atti non solo alla cognizione del giudice amministrativo, ma altresì di qualsiasi altro giudice, a qua- lunque plesso appartenente. Viceversa, dall’accertamento della natura amministrativa discenderebbe la sindacabilità in sede giurisdizionale : l’amministrazione è soggetta alla giurisdizione e ogni atto produttivo di effetti nella sfera giuridica di soggetti terzi è sottoposto al controllo della giurisdizione.L’amministrazione è responsabile non solo politica- mente, rispetto alla comunità di riferimento; lo è anche rispetto agli specifici soggetti titolari di interessi protetti poiché,nei suoi confronti, è assicurata ad essi la tutela giurisdizionale. Da un lato, infatti, l’art.24 Cost., nell’assicurare la tutela giurisdizionale degli interessi protetti, prende in considerazione non soloi diritti soggettivi, ma anche la par- ticolare posizione soggettiva (interesse legittimo) che si correla speci- ficamente ai poteri dell’amministrazione. Dall’altro, l’art. 113 Cost. spe- cifica che «[c]ontro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi». . -19 - Queste disposizioni richiamano due aspetti del regime giuridico degli atti amministrativi: la loro sottoposizione necessaria a un controllo giu- risdizionale; la loro annullabilità nei casi di accertata difformità dei me- desimi rispetto alle norme giuridiche. 7. –L’operazione qualificatoria rimessa alle Sezioni Unite si colloca in una zona di confine, in un ambito interstiziale, alimentat o dai con- correnti ed inversi fenomeni storici della “giurisdizionalizzazione” dell’amministrazione e della “amministrativizzazione” della giurisdi- zione. Sebbene amministrazione e giurisdizione si esprim ano , entrambe, attraverso atti concretiche producono effetti giuridici e definiscono rap- porti relativamente a singoli soggetti o a categorie di soggetti, la fun- zione fondamentale dei due apparati èdiversa. Infatti, mentre la funzione di amministrazione consiste nell’eserci- zio, attraverso moduli procedimentali, dei poteri amministrativi attri- buiti dalla legge a un apparato pubblico al fine di curare, nella concre- tezza delle situazioni e dei rapporti con soggetti privati, l’interesse pub- blico; la giurisdizione, essendo chiamata a risolvere conflitti attraverso l’applicazione delle regole poste dall’ordinamento giuridico, esercita una funzione neutra, non portatrice di interessi concreti da realizzare ma di un solo interesse, che è quello dell’applicazione oggettiva della leggee della risoluzione giusta del conflitto. Occorre, d’altra parte, considerare che la funzione di amministra- zione è funzione diffusa, a differenza di altre funzioni come la legisla- zione e la giurisdizione, esclusivamente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi a soggetti e organi espressamente deputati.Se la funzione di amministrazione, come funzione di governo , si esercita per regola attraverso organi, le pubbliche amministrazioni, soggetti a regole di organizzazione loro proprie, nondimenola funzione di amministrazione è esercitata anche da altri soggetti pubblici (gli organi costituzionali; . -20 - l’organizzazione giudiziaria) almeno in ordine alle esigenze di funzio- namento interno (rapporti con il personale, realizzazione e manuten- zione degli edifici, acquisto delleattrezzature). 8. –Tanto premesso, gli atti impugnati nella specie vanno inqua- drati tra quelli presidenziali di amministrazione del processomediante la redistribuzione del ruolo e lo scaglionamento nel tempo delle contro- versie, adottati in seguito al trasferimento ad altro ufficio del giudice inizialmente designato come relatore. Gli atti di cui si verte hanno per contenuto la rimodulazione della fissazione delle udienze da parte della Presidente di sezione della Corte d’appello, previa indicazione del cri- terio generale per l’effettuazione della nuova programmazione delle udienze. Essi recano il differimento delle udienze fissate per la tratta- zione delle singole causeancora pendenti sul ruolo vacante del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed indi viduano le date delle nuove udienze nonché gli in- combenti da svolgere. Provenendo da un organo della giurisdizione, soggetto alle regole organizzative che l’ordinamento giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura approntano al fine di garantire l’indipendenza del giudice e della sua funzione,ed essendo oggettivamente inerenti alla giurisdi- zione, gli atti in questione, ancorché non si concretizzino nello ius di- cere,dispiegano ed esaurisc ono i loro effetti sui processi cui sono ac- cessori e strumentali. Non si tratta di atti attraverso cui si esplica la funzione ammini- strativa, vale a dire una funzione discrezionale il cui esercizio comporta la ponderazione dell’interesse primario con gli altri interessi pubblici e privati in gioco. La funzione istituzionale di questi atti , attraverso la distribuzione nel tempo della fissazione delle udienze, consiste nell’as- sicurare in concreto lo svolgimento della giurisdizione, preparandone l’esercizioin relazione alle cause pendenti sul ruolo e al singolo pro- cesso. . -21 - La nuova fissazione, da parte della dirigenza della sezione della Corte d’appello, del calendario delle udienze, con l o spostamento in avanti nel tempo della trattazione e discussione della causadi ricono- scimento ed esecutività in Italia della pronuncia statunitense di con- dannaal risarcimento del danno, non costituisceun provvedimento og- gettivamente inerente alla cura concreta di interessi amministrativi, ma è un atto che, essendo rivolto a organizzare la giurisdizione e la ge- stione del contenzioso,della singola causa come delle cause pendenti sul ruolo del giudice trasferito,è strettamente collegat o con il processo e suscettibile di ripercuotersi in modo specifico sull’esercizio della giu- risdizione. È un atto,comunque, non amministrativo , essendo rivolto alla ne- cessaria organizzazione della trattazione delle cause civili attraverso la formazione del ruolo e la ricalendarizzazione dei processi e delle rela- tive udienzeda parte di un organo giudiziario non soggetto a controlli esterni o a gerarchie ministerialidi sorta. Essoè espressione di una competenza riservata all’ordine giudiz i a- rio, anche in ragione della stretta inerenza delle questioni in esame alle garanzie costituzionali di indipendenza interna ed esterna dei magi- strati, la cui cura è riservata al CSM, organo di governo autonomo di quell’ordine giurisdizionale. La fissazione del calendario delle udienzea seguito della riorganiz- zazione del ruolo delle cause del giudice trasferito è ancillare all’eser- cizio della funzione propriamente giurisdizionale.Né sono distinguibil i , con riguardo alla funzione che esprimono, il rinvio deciso dal giudicein udienza e il provvedimento di rinvio emesso , al di fuori di essa, dal presidente per far fronte ad un oggettivo impedimento alla celebra- zione del processo. 9. – I poteri organi zzativi dei capi degli uffici non si svolgono in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario. Essi hanno come . -22 - cornice di riferimento la disciplina tabellare degli uffici giudicanti, ri- volta a stabilire –secondo quanto previsto dagli artt. 7-bis e 7 - ter della legge sull’ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941) e dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura –gli aspetti riguar- danti l’organizzazione dei singoli uffici e i compiti ad essi attribuiti, l’as- segnazione delle singole cause ai singoli giudici, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, e, in quest’ambito, anche i provvedimenti diretti al riequilibrio dei carichi di lavoro, con la redistribuzione dei ruoli vacanti e la ricandelarizzazione delle cause più urgenti e risalenti, in vista dell’esigenza di definire i procedimenti che abbiano superato i tempi della legge Pinto (legge n. 89 del 2001). In questa cornice, spetta agli uffici giudiziari –nell’osservanza delle linee guida fissate dal Con- siglio superiore ai fini della predisposizione dei programmi di gestione ex art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 –assicurare un giusto equi- librio tra le diverse esigenze che sono in gioco quando si tratta di or- ganizzare i tempi del processo: ridurre l’arretrato; perseguire un obiet- tivo di rendimento dell’ufficio che tenga conto dei carichi esigibili e della qualità della giurisdizione; infine, garantire priorità, nell’ambito dell’obiettivo di rendimento dell’ufficio, alla gestione delle cause più ri- levanti, individuate secondo criteri predeterminati relativi alla natura e al valore, in modo che di tali cause sia comunque garantita la tratta- zione in un tempo ragionevole. I piani di gestione, difatti, rappresen- tano uno strumento con cui i capi degli uffici, con l’ausilio e la media- zione del CSM, elaborano piani di azione per gestire l’emergenza e l’ar- retrato di consistenza “patologica”. Essi non costituiscono solo una ri- sposta quantitativa a fronte dell’arretrato e delle pendenze; rappresen- tano una risposta complessiva di qualità della giurisdizione che, attra- verso il monitoraggio e la responsabilizzazione della dirigenza, privile- gia la riduzione dei tempi di definizione dei processi selezionando altresì . -23 - il contenzioso che, per i beni in gioco, merita di essere definito in via preferenziale. 10. -Il difetto assoluto di giurisdizione è stato dichiarato dal Con- siglio di Stato sulla base di una duplice e convergente argomentazione: in primo luogo, perché si tratta, soggettivamente, di una vicenda in- terna all’organizzazione di un ufficio giudiziario, cioè di un esercizio di- screzionale di un potere autonomo, separato dalla pubblica ammini- strazione, assistito dalla garanzia costituzionale di autonomia della giu- risdizione; inoltre, perché l’impugnabilità e la sindacabilità, da parte del giudice amministrativo o ad opera di un diverso giudice appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, dell’atto del presidente di sezione della corte d’appello finirebbe con l’esercitare una inammissibile inter- ferenza del giudice amministrativo nell’esercizio della giurisdizione or- dinaria. 11. –[OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni Unite condivide l’interpretazione of- ferta dal Consiglio di Stato. Occorre premettere che ibeni costituzionali che vengono in rilievo nella disciplina tabellare –il buon andamento della funzione organizza- tiva funzionale all’esercizio indipendente della giurisdizione e l’effi- cienza dell’attività giurisdizionale, con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge– si manifestano in una duplice direzione: rap- presentano un carattere di struttura e un tratto definitorio della fun- zione svolta dalla magistratura, ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere che ha il suo presidio nel Consiglio superiore della magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica; costituiscono, nello stesso tempo, anche una garanzia per gli omnes e per i cives, nell’interesse stesso di coloro che si rivolgono alla giustizia. La riserva di organizzazione che compete all’ordine giudiziario ri- guarda, in primo luogo, la spettanza al Consiglio superiore della magi- . -24 - stratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, delle assun- zioni, delle assegnazioni, dei trasferimenti e delle promozioni nei ri- guardi dei magistrati. Concerne, altresì, la posizione e lo svolgimento del sistema tabellare: cardine della struttura organizzativa degli uffici e strumento rivolto a soddisfare l’esigenza correlata alla attuazione e realizzazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e il valore del buon andamento perseguito anche attraverso i pro- grammi di gestione ai fini della progressiva e sostenibile eliminazione dell’arretrato, esso delinea una cornice di principi e di moduli organiz- zativi all’interno dei quali le scelte concretamente operate dai dirigenti degli uffici sono riconoscibili e suscettibili di verifica.Riserva di ordina- mento giudiziario significa previa predisposizione da parte degli organi di autogoverno della magistratura di criteri obiettivi per l’assegnazione degli affari e per l’esplicitazione dei poteri organizzativi dei capi degli uffici giudiziari. 12. –Il profilo che viene in rilievo nella presente controversia ri- guarda la conformità, alla stessa disciplina tabellare, dell’atto organiz- zativo del ruolo inattivo delle cause di pertinenza di un giudice trasfe- rito, sostenendosi, da parte dei ricorrenti, che, non intervenendo sui ruoli dei giudici della sezione e non redistribuendo tra di loro i vari carichi, il capo dell’ufficio avrebbe finito con il far slittare irragionevol- mente una causa urgente, che avrebbe dovuto avere, secondo la stessa disciplina organizzativa interna, una corsia di trattazione preferenziale e accelerata, tenendo conto della data di effettiva pendenza, del rito sommario previsto per legge e della “posta in gioco”. L’interesse della parte, che si esprime nella esigenza di verifica della conformità dell’atto organizzativo generale adottato dal presi- dente di sezione dell’ufficio ai criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio superiore in sede di approvazione delle tabelle, non è senza risposta nell’ordinamento. . -25 - 13. –Questa risposta, tuttavia, non può essere rinvenuta nella sin- dacabilità dell’atto dinanzi al giudice amministrativo. Affidare ad un giudice appartenente ad un diverso plesso il sinda- cato sulla legittimità della diversa scansione temporale anche quando c’è un capo dell’ufficio giudiziario o un presidente di sezione che, edotto delle ragioni di particolare urgenza della causa,potrebbe ritornare sui suoi passi e diversamente modulare i tempi dell’udienza di discussione, ed anche quando c’è un giudice della causa di merito che ha la direzione del procedimento e dei suoi tempi, comporterebbe l’inconveniente pra- tico di devolvere ad un diverso ordine giurisdizionale la verifica della osservanza in concreto dei prefissati criteri di organizzazione e gestione dei tempi processuali delle cause civili. Se fosse possibile per il giudice amministrativo, o per un altro giu- dice diverso da quello ordinario procedente, pronunciarsi in relazione agli atti in questione, annullando o revocando i provvedimenti sulla fis- sazione delle udienze adottati dal presidente della sezione della corte d’appello tabellarmente competente e dando al processo, dall’esterno, una diversa scansione procedimentale, si finirebbe con l’avere una inammissibile interferenza del giudice amministrativo o di un qualsiasi altro giudicenell’esercizio della giurisdizione interferita, il che costitui- rebbe una ragione di ulteriore rallentamento e di sospensione del sin- golo processo, con effetti finali di paralisi e maggiore ritardo del servizio giustizia. In questa prospettiva, l’invocata giustiziabiltà dell’atto, per di più ad opera di una diversa giurisdizione, sarebbe ridondante e potenzial- mente contraddittoria perché, anziché favorire la rapida definizione del processo, affiderebbe la pratica direzione dei tempi della singola causa –con un inevitabile bilanciamento, implicante una valutazione di me- rito, con le esigenze di definizione delle altre cause pendenti e con il limite delle risorse, anche umane, disponibili – ad un diverso ordine . -26 - giurisdizionale, con la inammissibile coesistenza del processo civile con un parallelo “processo al processo” dinanzi al giudice amministrativo o in altra sede. Si avrebbe, infatti, l’indebita invasione di una sfera di autonomia riservata all’ordine giudiziario, laddove l’art. 104 Cost., riconoscendo alla magistratura ordinaria la natura di «ordine autonomo e indipen- dente da ogni altro potere», non ammette che su atti di gestione del processo civile, sul case management, possa esercitarsi una forma di sindacato ad opera di un altro plesso giurisdizionale. Ciò sarebbe in contrasto con lo stesso principio di unità funzionale delle giurisdizioni, dal quale scaturisce,come logico corollario, il principio per cui la plu- ralità di giurisdizioni non può risolversi in una minore effettività, o ad- dirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale. 14. –La risposta all’esigenza di verifica della indicata conformità si realizza nella sede giudiziale propria, non già ab extra come potrebbe avvenire se si trattasse di un atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo, con irragionevoli rischi pratici di interferenza tra giudici, di insicurezza e di incoerenza complessiva del sistema. Ammettendo l’impugnabilità di atti si introdurrebbe in modo sur- rettizio un regime di validità delle sentenze civili che proporrebbe una questione di stabilità del provvedimento giurisdizionale, in direzione contraria alla norma dell’art. 7-bisdell’ordinamento giudiziario, ai cui sensi la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari non deter- mina in alcun caso la nullità dei provvedimenti adottati. Questa conclusione è del restoribadita dalla circostanza che il ci- tato art. 7-bisfa salvo il possibile rilievo disciplinare dei provvedimenti di assegnazione degli affari adottati in violazione delle tabelle di orga- nizzazione dell’ufficio. La normaannette alle tabelle il carattere di parametro di valuta- zione del comportamento del competente dirigente, ma esclude che . -27 - abbiano natura di norma incidente sulla validità e sulla correttezza degli atti di esercizio della funzione giurisdizionale. 15. –La verifica della conformità viene concretamente assicurata attraverso forme di interlocuzione, nel processo, tra le parti e il giudice civile procedente, al quale è affidata la direzione del procedimento. Rappresentando la particolare delicatezza della causa dovuta alla “posta in gioco”o alla attinenza del processo a diritti inviolabili della persona o altre ragioni di urgenza derivanti dalla anzianità della iscri- zione a ruolo, vi è la possibilità di mettere in discussione le determina- zioni sulla ricalendarizzazione dei tempi del processo adottate (dallo stesso giudice o)dal capo dell’ufficio, al fine di provocarne un riesame o una revisione. Invero, nella direzione del procedimento che l’art. 175 cod. proc. civ. affida al giudice sta il potere (che in realtà è anche un dovere) di adottare, concorrendone le condizioni, tutti i provvedimenti intesi al più sollecito svolgimento del procedimento, inclusa, se del caso, l’anticipa- zione dell’udienza che sia stata fissata o rinviata a una data più lontana. Il sistema processuale civile ha una vocazione naturale alla auto- rettificazione in vista della tempestività della decisione di merito e in- testa al giudice un ampio spettro di iniziative, anche non puntualmente previste dal codice, che consentono di apportare, quando ve ne sia la necessità, nel dialogo con le parti, i giusti correttivi all’iterprocessuale affinché esso si snodi nel rispetto del principio della ragionevole durata, e della effettività, della risposta di giustizia. La direzione del procedimento orientata al più sollecito svolgimento non lascia spazio ad atteggiamenti di indifferenza burocratica. Il bene costituzionale dell’efficienza del processo non può non orientare le prassi applicative, avendo riguardo alla circostanza che la ragionevole durata fungeda precetto di ottimizzazione, rivolto a prescrivere che la speditezza sia realizzatanella misura del possibile, tenendo conto della . -28 - complessità della causa, del carico esigibile, della disponibilità di ade- guate risorse strumentali e del poliedro della durata ragionevole di tutti i processisul ruolo del giudice, e non semplicemente, in chiave atomi- stica, della sola faccia, di modeste proporzioni, di uno specifico pro- cesso. [OSCURATO:PERSONA], nel suo essere fonte, cioè diritto positivo, non ri- fiuta e anzi reclama la diretta applicazione. Non appartiene soltanto ai custodi, ma è di tutti e parla a tutti. Penetra nella cultura giuridica e orienta le prassi. Giudici e avvocati si giovano della sua capacità ordi- nante e dei suoi effetti protettivi. È nella concreta esperienza che la ragionevole durata, qualità del giusto processo, si matura ed è messa alla prova, costruendosi nel diuturno farsi dei comportamenti rilevanti del giudicee dei difensori delle parti. In questa prospettiva, la stessa autonomia dell’ordine giudiziario non va intesa come una irrelata separatezza autoreferenziale, ma è capacità di interpretare le attese delle persone, saper dar voce alla Costituzione nella sua forza espansiva nel dinamismodei suoi principi e nella vincolatività dei suoi diritti, tra cui quello ad una giustizia pro- cessualmente giusta. 16. – Il difetto assoluto di giurisdizione è , allora, il riflesso della esclusione dellaimpugnabilità e sindacabilità, da parte del giudice am- ministrativo o ad opera di un diverso giudice appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, dell’atto del presidente di sezione della corte d’appellorecante la nuova programmazione e calendarizzazione delle cause civili rimaste sul ruolo del giudice trasferito ad altra sede. 17. –L’approdo delineato sul piano della regolazione della giurisdi- zione non si pone in contrasto con l’orientamento, richiamato dai ricor- renti, che ammette l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo degli atti dell’Organo di governo autonomo dellamagistratura ordinaria (con “quella ampiezza di tutela giurisdizionale, coessenziale allo Stato . -29 - di diritto, nei confronti delle possibili violazioni di legge”: Corte cost., sentenza n. 457 del 2002) anche nella materia della formazione delle tabelle degli uffici giudiziari. Infatti, la sottoposizione al giudice amministrativo degli atti attra- verso i quali si esplica la funzione di amministrazione della giurisdizione svolta dal Consiglio superiore dipende dalla posizione di tale organo: organo “di sicuro rilievo costituzionale”(Corte cost., sentenza n. 148 del 1983 e sentenza n. 189 del 1992) che (salva la natura giurisdizio- nale dei poteri disciplinari esercitati dall’apposita Sezione)esercita fun- zioni di “indole amministrativa” (Corte cost., sentenza n. 44 del 1968 e sentenza n. 189 del 1992, cit.). Come ha messo in luce la giurispru- denza del Consiglio di Stato (sentenza4 gennaio 2017, n. 10) , non si tratta di un organogiurisdizionale, sicché non si pone il tema dell’atti- nenza dell’atto impugnato alla funzione giurisdizionale. Al contrario, il presidente di sezione di una corte d’appello è il pre- posto con funzioni di direzione ad una articolazione di un organo della giurisdizione e, come tale, nell’esercizio degli specifici poteri di legge, emette non solo atti amministrativi in senso proprio, ma anche atti di giurisdizione e atti inerenti alla giurisdizione. 18. – Un diverso inquadramento, tra gli atti amministrativi, dei provvedimenti che vengono in rilievo nella presente controversia, nep- pure potrebbefarsi discendere dalla responsabilità, affidata al Ministro della giustizia per precetto costituzionale (art. 110 Cost.), del funzio- namento e dell’organizzazione dei servizi della giustizia. Non v’è dubbio che la direzione degli uffici giudiziari si confronta con l’amministrazione dei servizi giudiziari, attribuita alla responsabilità del Ministro della giustizia: amministrazione che, come la Corte costi- tuzionale ha precisato (sentenza n. 379 del 1992), non concerne sem- plicemente i mezzi (locali, arredi, personale ausiliario) necessari per . -30 - l’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma riguarda altresì sia l’organizza- zionedegli uffici nella loro efficienza numerica, con l’assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche, sia il funzionamento dei me- desimi in relazione all’attività e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti.Più di recente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha indicato nell’innovazione e nel rafforzamento organizzativo, con la tra- sformazione tecnologica e digitale, un punto essenziale di quelle ri- formeorizzontali rivolte ad assicurare la prevedibilità della durata dei processi civili sulla base anche di un progetto organizzativo rimesso ai capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi. Nella specie, tuttavia, è dirimente osservare che gli atti che ven- gono in rilievo non incrociano la responsabilità del Ministro guardasigilli nell’organizzazione e nel funzionamento dei servizi relativi alla giusti- zia. In tali atti, chemediante l’individuazione delle nuove date di com- parizione e discussione dispiegano i loro effetti naturali sulla gestione dei processi del ruolo del consigliere relatore trasferito ad altra sede, non si esprimono attribuzioni ministeriali, ma si manifesta la strumen- talità al processo e all’esercizio della giurisdizione , con la correlativa garanzia di autonomia e indipendenza che accompagna la funzione giu- risdizionale, senza alcun condizionamento né alcuna interferenza esternada poteri diversi. 19. –La conclusione nel senso del difetto assoluto di giurisdizione sugli atti del presidente di sezione della corte d’appello relativi alla for- mazione del ruoloe alla calendarizzazione delle cause e delle udienze, non equivale a un vuoto di garanzie.N on significa , cioè, che l’ordina- mento nel suo complesso non offra, o non sia in grado di offrire, in chiave sistemica, tutela al diritto della parte a vedersi decisa la sua causa in tempi ragionevoli, da intendersicome ragionevole impiego di . -31 - una quota di risorse giurisdizionali adeguata rispetto ad un dato pro- cesso. 19.1. –Il diritto di azione si sostanzia, infatti, nella pretesa ad un pronunciamento giudiziario sulla domanda conforme ai princ i pi o ga- ranzie processuali riconosciute come fondamentali: dal diritto di difesa, alla terzietà e imparzialità del giudice, al contraddittorio in condizioni di parità, ma anche alla ragionevoledurata del processo . Tali garanzie si compongono in un rapporto di solidarietà che lerafforza reciproca- mente.Nelle controversie relative a diritti di natura civile, la durata del processo rappresenta un fattoreidoneo a influire sullo stesso diritto di accesso al giudice. [OSCURATO:PERSONA], all’art. 111, individuando nel ri- spetto della ragionevole durata un connotato del giusto processo, co- struisce l’impegno ai tempi ragionevoli non soltanto come un diritto della persona che è parte di unprocesso, ma anche come una garanzia oggettiva di buon funzionamento della giustizia. La Corte di Stra- sburgo, a sua volta, chiamata a delineare la portata dell’art. 6, par. 1, CEDU, da sempre afferma l’importanza del fatto che la giustizia sia amministrata senza ritardi che possano comprometterne l’effettività e la credibilità (Corte EDU, 24 ottobre 1989, ric. n. 10073/82. H.V. c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2006, ric. n. 36813/97, Scordino c. Italia), paventando addirittura il rischio che, in casi limite, l’eccessiva durata di un procedimento pendente possa equivalere ad un vero e proprio diniego di giustizia(Corte EDU, 21 dicembre 2010, ric. n. 50973/08, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Grecia). 19.2. –Innanzitutto, alla parte di un processo sono attribuite due posizioni giuridiche destinate a salvaguardare ex ante ed ex post la pretesa di un giudizio di congrua durata.L’art. 1-bis della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede, infatti, che la parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto . -32 - il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa. Inoltre, la parte che, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter della legge Pinto , ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo,ha di- ritto ad una equa riparazione. L’interesse a veder definite in un tempo ragionevole le proprie istanze di giustiziaè tanto forte che è stata di- chiarata costituzionalmente illegittima (con la sentenza n. 88 del 2018) la disciplina che rinviava alla conclusione del procedimento presuppo- sto l’attivazione dello strumento volto a rimediare alla sua lesione, sep- pur a posteriorie per equivalente. Il diritto alla ragionevole durata del processo (che è l’altra faccia dell’obbligo dello Stato di organizzare il sistema giudiziario in modo tale che i giudici che amministrano il giudizio possano soddisfare tutti i re- quisiti del giusto processo, ivi compreso l’obbligo di trattare e decidere i casi in un tempo ragionevole) è, dunque,in prima battuta, sottoposto a un regime di autotutela da parte del suo titolare, secondo uno schema che incentiva l’interessato ad attivare gli strumenti offerti dall’ordina- mento al fine di scongiurare che il giudizio si dilati oltre la misura tol- lerabile. La stessa tutela riparatoria diviene ammissibile solo nel caso in cui il pur diligente ricorso alle tecniche acceleratorie abbia mancato di con- seguire risultati soddisfacenti. 19.3. –La ragionevole durata viene concretamente assicurata an- che attraverso le indicate forme di interlocuzione, nel processo, tra le parti e il giudice, al quale è affidata la direzione del procedimento. 19.4. –A livello ordinamentale, poi, è possibile la segnalazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro della giustizia, titolari del potere di iniziativa disciplinare.Sotto questo pro- . -33 - filo, preme evidenziare che il regolare e corretto svolgimento delle fun- zioni giudiziarie (nel cui ambito rientra il rispetto delle previsioni tabel- lari e il non incorrere in ingiustificati ritardi) e il prestigio della magi- stratura investono il momento della concretizzazione dell'ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l'applicazione imparziale e indi- pendente della legge. Si tratta perciò di beni i quali, affidati alle cure del Consiglio superiore della magistratura, non riguardano soltanto l'or- dine giudiziario, riduttivamente inteso come corporazione professio- nale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei di- ritti dei cittadini(Corte cost., sentenza n. 497 del 2000). Va inoltre ricordato che i provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo sono valutati in occasione del conferimento, o della conferma, degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di va- lutazioni di professionalità. 19.5. –La conformazione in chiave sistemica d ella tutela offerta , con una pluralità di rimedi ad ampio raggio, ai diritti individuali che vengono in rilievo in presenza di siffatti provvedimenti preparatori ed inerenti alla giurisdizione, appa re co s tituzionalmente giustificat a pro- prio per garantire, nell’interesse stesso di coloro che si rivolgono alla giustizia,l’autonomia e il buon andamento della funzione giurisdizio- nale. 20. – Non sussiston o le condizioni di legge per sollevare la que- stione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti. Il presupposto interpretativo che alimenta il dubbio è che, con il negare la possibilità, per il giudice amministrativo, di esercitare un con- trollo di legalità su atti suscettibili di incidere sul diritto delle parti ad un equo processo, si determinerebbe un “grave vuoto di tutela”, con conseguente frizione degli artt. 7 e 9 cod. proc. amm. in rapporto al parametro degli artt. 24 e 101 Cost. . -34 - Il presupposto interpretativo alla base dell’eccezione di costituzio- nalità è erroneo. Non è riscontrabile il denunciato vuoto di tutela. In un’organizzazione peculiare quale quella giudiziaria, dove i prin- cipi costituzionali di autonomia, indipendenza, precostituzione e natu- ralità e buon andamento, aventi direzione e verso biunivoci, rappre- sentano sia una garanzia di statusche un diritto del cittadino, i rimedi approntati dall’ordinamentoper rendere effettivo il diritto alla ragione- vole durata del processo (l’interlocuzione, la sollecitazione, il reclamo all’interno del processo o comunque in seno all’ufficio giudiziario; i ri- medi preventivi e riparatori della durata eccessiva; il sistema discipli- nare, con l’iniziativa del Ministro della giustizia e del Procuratore gene- ralepresso la Corte di cassazione; le ricadute sulle valutazioni di pro- fessionalità in caso di conclamata neghittosità) dimostrano che non c’è alcuna “zona franca” e che l’ordinamento nel suo complesso è in grado di reagire dall’interno non solo alla grave negligenza del singolo giudice ma anche alle disfunzioni di sistema. 21. – L’assenza del denunciato vuoto di tutela , e la coerenza dei rimedi approntati con la garanzia costituzionale dell’equo processo, in- ducono ad escludere, del pari, che il dichiarato difetto di giurisdizione per la non sindacabilità, da parte di un giudice appartenente ad altro plesso giurisdiz