CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 14213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10023/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA R.G. n. 3596/2021depositata il 14/01/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. si desume dal controricorso, notificato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Foggia il 5-3-2022 ed iscritto a ruolo, che il Giudice di Pace di Foggia con provvedimento del 14-1-2022 ha respinto l’opposizione a decreto di espulsione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione del citato provvedimento con ricorso notificato il 14 febbraio 202 2 , non depositato in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come attestato dall’Ufficio con estratto dal S.I.C. in atti; 3.i l ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso (Cass. 29889/2022; Cass.22092/2019); 2. detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme; 3. è stato, poi, osservato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 16533/2021); 4. il ricorso va dichiarato, pertanto, improcedibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché il procedimento è esente. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nel