Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 19092/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, con decreto del 9 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile la domanda di misure alternative alla detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] rilevando che trovava applicazione il divieto previsto dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen. che vieta la concessione dei benefici ai condannati cui è stata revocata la misura alternativa se non sono decorsi più di tre anni da quest'ultimo provvedimento.

Avverso tale provvedimento Toscano ha proposto opposizione dichiarata, a sua volta, inammissibile dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, con il decreto indicato nel preambolo, sul rilievo che l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] denunciando violazione dell'art. 71-sexies Ord. pen.

Evidenzia che avverso i provvedimenti del Presidente del Tribunale di sorveglianza che dichiarano inammissibile la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 71, comma 1, Ord. pen. è sempre esperibile l'opposizione prevista dal successivo secondo comma.

Conseguentemente, il Presidente del Tribunale di sorveglianza investito dell'opposizione avrebbe dovuto fissare l'udienza camerate per la trattazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo proposto è manifestamente infondato.

Questa Corte, con pronunce risalenti nel tempo ma tutt'ora valide (da ultimo Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248994 - 01) ha chiarito che il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza non è impugnabile con lo strumento dell'opposizione, ma, esclusivamente, con il ricorso per cassazione.

Con il codice del 1988, il legislatore ha inteso modificare il procedimento di sorveglianza in modo organico, disciplinandolo come il procedimento di esecuzione (artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e art. 236 comma 2, disp. coord. cod. proc. pen).

Deve, pertanto, ritenersi abrogata la procedura prevista dall'art. 71-sexies Ord. pen.

In suo luogo trova integrale applicazione la disciplina dettata in tema di declaratoria di inammissibilità dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. il quale, nel fare espresso riferimento al decreto motivato di inammissibilità emesso da! "presidente del collegio", prevede che contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione.

D'altra parte, il legame funzionale esistente tra Presidente ed il collegio, di cui fa parte, indica il necessario inserimento delle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal Presidente nel regime dettato per le ordinanze del tribunale di sorveglianza, disciplinate tutte, per motivi di coerenza del sistema, dall'art. 666 cod. proc. pen. richiamato dal successivo art.678 (cm n questo senso anche Sez. 1, n. 2654 del 12/05/1998, Rv. 210718; 18/7/97, Seferovic, Rv. 208238; 30/3/90, Velia, Rv. 183850).3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, con decreto del 9 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile la domanda di misure alternative alla detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] rilevando che trovava applicazione il divieto previsto dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen. che vieta la concessione dei benefici ai condannati cui è stata revocata la misura alternativa se non sono decorsi più di tre anni da quest'ultimo provvedimento. Avverso tale provvedimento Toscano ha proposto opposizione dichiarata, a sua volta, inammissibile dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, con il decreto indicato nel preambolo, sul rilievo che l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] denunciando violazione dell'art. 71-sexies Ord. pen. Evidenzia che avverso i provvedimenti del Presidente del Tribunale di sorveglianza che dichiarano inammissibile la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 71, comma 1, Ord. pen. è sempre esperibile l'opposizione prevista dal successivo secondo comma. Conseguentemente, il Presidente del Tribunale di sorveglianza investito dell'opposizione avrebbe dovuto fissare l'udienza camerate per la trattazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Questa Corte, con pronunce risalenti nel tempo ma tutt'ora valide (da ultimo Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248994 - 01) ha chiarito che il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza non è impugnabile con lo strumento dell'opposizione, ma, esclusivamente, con il ricorso per cassazione. Con il codice del 1988, il legislatore ha inteso modificare il procedimento di sorveglianza in modo organico, disciplinandolo come il procedimento di esecuzione (artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e art. 236 comma 2, disp. coord. cod. proc. pen). Deve, pertanto, ritenersi abrogata la procedura prevista dall'art. 71-sexies Ord. pen. In suo luogo trova integrale applicazione la disciplina dettata in tema di declaratoria di inammissibilità dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. il quale, nel fare espresso riferimento al decreto motivato di inammissibilità emesso da! "presidente del collegio", prevede che contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. D'altra parte, il legame funzionale esistente tra Presidente ed il collegio, di cui fa parte, indica il necessario inserimento delle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal Presidente nel regime dettato per le ordinanze del tribunale di sorveglianza, disciplinate tutte, per motivi di coerenza del sistema, dall'art. 666 cod. proc. pen. richiamato dal successivo art.678 (cm n questo senso anche Sez. 1, n. 2654 del 12/05/1998, Rv. 210718; 18/7/97, Seferovic, Rv. 208238; 30/3/90, Velia, Rv. 183850).3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19092/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris