CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 534/2025 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PADULAROSSELLA, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegato al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Parma, alla via Cairoli n. 1.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e, per essa, qualesua mandataria con rappresentanza, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, alla via Caruccin. 131, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Torrepadula, con cui elettivamentedomicilia in Roma, alla via XX Settembre n. 3, presso lo studio legaleRappazzo.- controricorrente -Numero registro generale 534/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 7844/2026Data pubblicazione 31/03/2026BLOTTI [OSCURATO:PERSONA].- intimata-avverso la ORDINANZA, n. 17264/2024, emessa dalla CORTE SUPREMA DICASSAZIONE il giorno 24/06/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno27/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso del 27 aprile 2020, proposto “contro” BCC [OSCURATO:PERSONA].p.a. quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti,anche, breviter, [OSCURATO:PERSONA]), “nonché nei confronti” di [OSCURATO:PERSONA], OttavioAntonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., MariaTeresa [OSCURATO:PERSONA] chiese cassarsi la sentenza della Corte d’appello di Bologna del5 novembre 2019, n. 3140, nella parte in cui aveva rigettato il suo gravame,così confermandone la condanna, in via solidale con altre parti in causa, apagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 8.200.000,00. [OSCURATO:PERSONA] non spiegò alcunadomanda nei confronti delle altre parti del giudizio di appello.L’[OSCURATO:PERSONA], tramite la propria procuratrice BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,resistette con controricorso e promosse ricorso incidentale “contro” MillaGhizzoni ed [OSCURATO:PERSONA] e, per quest’ultimo, nel frattempodeceduto, “contro” gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], chiedendo cassarsi la sentenza della corte territoriale nellaparte in cui essa aveva respinto tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA], infatti, chieseanche questi ultimi venissero condannati, in solido con le altre parti in causa,a rifonderle l’importo di €. 8.200.000,00 (ovvero, in subordine, di euro7.400.000,00).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso al ricorso incidentale proposto “contro” di loro,chiedendone l’integrale rigetto. Non proposero altre domande nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA], né di altre parti in causa.Numero registro generale 534/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 7844/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con ordinanza del 24 giugno 2024 n. 17264, la Prima Sezione Civile diquesta Corte dichiarò «inammissibili il ricorso principale ed il ricorsoincidentale» e, proprio per questa ragione («risultando entrambi i ricorsiinammissibili»), compensò «integralmente tra le parti le spese di lite».3. Per la revocazione di questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], Francesco391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., affidandosi ad un motivo. Ha resistito,con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),tramite la propria mandataria BCC [OSCURATO:PERSONA] - Società per la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA], pure destinatariadi detta controricorso. In prossimità della fissata adunanza camerale, sonostate depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, il Collegio rileva che, giusta la consolidata e quicondivisa giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto revocatorio, di cui alcombinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste inuna falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente edimmediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporrel'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e daidocumenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessiabbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si siapronunciato (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 5906 del 2020; Cass. n.3544 del 2022; Cass. n. 735 del 2023; Cass. nn. 4883 e 16910 del 2025).L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverserappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla decisione,l'altra dagli atti e documenti processuali (cfr., anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 16910 e 4883 del 2025; Cass. n. 3544 del 2022; Cass.,SU., n. 10854 del 2021; Cass., SU, n. 10249 del 2021; Cass., SU, n. 31032del 2019), sempreché la realtà desumibile dalla decisione stessa sia frutto disupposizione e non di giudizio (cfr., e plurimis, Cass. n. 3544 del 2022; Cass.n. 13915 del 2005; Cass. n. 2425 del 2006; Cass. n. 22171 del 2010; Cass.,Numero registro generale 534/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 7844/2026Data pubblicazione 31/03/2026SU, n. 9882 del 2001; Cass., SU, n. 23856 del 2008; Cass., SU, n. 4413 del2016; Cass. n. 16138 del 2019).Un siffatto errore, poi, deve: i) essere essenziale e decisivo (cfr., anchenelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16910 e 4883 del 2025; Cass., SU, n.20013 del 2024; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 11200 del 2018; Cass. n.25871 del 2017; Cass. 24334 del 2014), nel senso che tra la percezioneasseritamente erronea da parte del giudice e la statuizione da lui emessadeve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbestata diversa (cfr., ex aliis, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 16138 del 2019;Cass. n. 14656 del 2017). Esso, inoltre, deve rivestire i caratteri dell'assolutaevidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la decisioneimpugnata e gli atti o documenti del giudizio (cfr. Cass., SU, n. 20013 del2024).2. Fermo quanto precede, con l’unico formulato motivo dell’odiernoricorso, rubricato «Errore di fatto: art. 395, n. 4, c.p.c.», si assume, tra l’altro,che: i) «la Corte, nel capo dell’ordinanza in cui ha pronunciato sulle spese delgiudizio, integralmente compensandole tra le parti e quindi anche tra ICCREAe i controricorrenti incidentali, appare avere errato nella lettura di tutta laprecedente parte motiva, relativa al ricorso incidentale, della stessaordinanza. [OSCURATO:PERSONA] opinando, la compensazione delle spese “risultandoentrambi i ricorsi inammissibili” risulterebbe del tutto incomprensibile. […]»;ii) «le parti costituite in giudizio erano sostanzialmente tre: la sig.ra [OSCURATO:PERSONA],l’[OSCURATO:PERSONA] tramite la propria procuratrice BCC, e i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lasig.ra [OSCURATO:PERSONA] è sicuramente risultata soccombente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], matale circostanza non poteva in alcun modo ridondare in danno dei resistential ricorso incidentale, rimasti assolutamente estranei al rapportoBlotti/[OSCURATO:PERSONA]. Non v’è dubbio, invece, che i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sianorisultati pienamente vittoriosi nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui ricorsoincidentale proposto nei loro confronti è stato dichiarato integralmenteinammissibile. Ben lungi dal configurare una reciproca soccombenza,pertanto, il fatto che entrambi i ricorsi siano stati dichiarati inammissibili hadeterminato due situazioni radicalmente diverse tra le parti, rispettivamente,Numero registro generale 534/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 7844/2026Data pubblicazione 31/03/2026del ricorso principale (cui erano rimasti estranei i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) edel ricorso incidentale: in quest’ultimo, ripetesi, risultando del tutto vittoriosii controricorrenti nei confronti della soccombente [OSCURATO:PERSONA]. Soltanto una piùche erronea lettura della parte precedente dell’ordinanza può pertanto avereindotto la Suprema Corte a compensare le spese del giudizio tra ICCREABanca [OSCURATO:PERSONA] e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: onde il relativo capo dell’ordinanza dovrà essere revocato,condannando l’[OSCURATO:PERSONA], oggi trasformatasi in BCC leasing s.p.a., a rifondereagli allora controricorrenti incidentali le spese del giudizio». Si aggiunge, che«Il valore della causa, in particolare del ricorso incidentale, era di €.8.200.000,00 oltre interessi. […]. Applicando i valori medi dei parametri,appare quindi congruo determinare il compenso dovuto in €. 40.000,00, chedovrà però aumentarsi del 30%, sempre secondo i parametri, in presenza dialmeno due parti processuali in identica posizione (tali rispettivamenteconsiderando la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in proprio e i tre eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] AntonioPadula)».3. La descritta censura si rivela fondata alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.Invero, dalla lettura degli atti del procedimento di legittimità n.r.g. 11393del 2020, deciso dall’ordinanza n. 17264 del 2024 impugnata in questa sede,emerge, affatto agevolmente, che [OSCURATO:PERSONA] propose il suo ricorsoper la cassazione della decisione della Corte di appello di Bologna n. 3140 del2019 “contro” la sola [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della suaprocuratrice BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (esclusivamente nei suoi confronti,infatti, era stata condannata dalla corte felsinea), mentre la notificazione delmedesimo ricorso anche “nei confronti” di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] AntonioPadula (a quest’ultimo, poi deceduto, erano succeduti i suoi eredi Francescoesclusivamente a titolo di denuntiatio litis, sicché questi ultimi non furonocontraddittori della prima (che, del resto, nei loro confronti, non formulòdomande, non avendo rimesso in discussione la insussistenza, ritenuta dallacorte di appello, del collegamento negoziale tra finanziamento e cessione diNumero registro generale 534/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 7844/2026Data pubblicazione 31/03/2026azioni), rimanendo indifferenti all’esito della lite in cassazione come da leiinstaurata. Di conseguenza, nemmeno sarebbero state comunque ripetibili lespese da loro affrontate nel rapporto processuale con la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n.8491 del 2023 e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 28032 del2025).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della suaprocuratrice BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., promosse il suo ricorso incidentale,nel medesimo procedimento di legittimità, al fine di ottenere la condanna (giàottenuta contro altri in sede di gravame) anche di [OSCURATO:PERSONA] ed OttavioPadula, rispetto ai quali era rimasta soccombente in appello.La Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 17264 del 2024, dichiaròinammissibili sia il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] che quello incidentale diICCREA [OSCURATO:SOCIETA]3.1. Da tanto consegue, quindi, che: i) le parti costituite in quelprocedimento di legittimità erano state sostanzialmente tre: Maria TeresaBlotti, la [OSCURATO:SOCIETA]., tramite la propria procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., ed i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; ii) la [OSCURATO:PERSONA] era risultatasicuramente soccombente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., manon aveva avuto alcun rapporto con i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che, quindi, nemmenosi sarebbero potuti considerare soccombenti nei riguardi della prima; iii) iGhizzoni/[OSCURATO:PERSONA] erano risultati pienamente vittoriosi nei confronti dellaICCREA [OSCURATO:SOCIETA]., che solo “contro” di loro aveva invocato lariforma della sentenza della Corte di appello di Bologna nei sensiprecedentemente indicati; iv) stante la non reciprocità della soccombenza,per quanto si è appena riferito (attesa la diversità ed autonomia dei rapportipredetti, che ebbero come unico soggetto comune [OSCURATO:PERSONA] BancaImpresas.p.a.), i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto diritto ad ottenere la refusionedelle spese di lite da [OSCURATO:SOCIETA]., salva una eventualeragione di compensazione (in nessun modo prospettata, tuttavia, dallaordinanza oggi impugnata) tra queste due parti e relativa al solo rapporto traesse intercorso; v) l’ordinanza impugnata, dunque, sicuramente non ècorretta laddove ha dichiarato compensate «integralmente tra le parti leNumero registro generale 534/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 7844/2026Data pubblicazione 31/03/2026spese di lite» sul presupposto dell’essere risultati inammissibili entrambi iricorsi.3.2. L’errore fin qui descritto può farsi rientrare, certamente, nelperimetro applicativo cui fa riferimento il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. nell’interpretazione fornitane dalla giàrichiamata giurisprudenza di legittimità, in particolare nella misura in cui lastessa (cfr., in motivazione, Cass. n. 19214 del 2023) ha precisato che «unasentenza della Corte di cassazione è revocabile, ex artt. 391-bis e 395, n. 4,c.p.c., quando la Corte incorra in un errore percettivo nella lettura degli attiinterni al giudizio di legittimità: la sentenza, il ricorso ed il controricorso.Questo errore deve consistere in una oggettiva divergenza tra quanto emergedalla sentenza revocanda, e quanto emerge dagli atti di causa (Sez. U,Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 - 01; Sez. 1, Sentenza n.26301 del 18/10/2018, Rv. 651304 - 01). La suddetta divergenza puòconsistere sia nel mancato esame di un motivo di ricorso, scaturentedall’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso (Sez. 3, Sentenzan. 19510 del 04/08/2017, Rv. 645388 - 01); sia nell’errore sul fattoprocessuale, quando di questo fatto la Corte di cassazione sia giudice (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 11202 del 08/05/2017). Ricorre questo errore “sul fattoprocessuale”, in particolare, quando la Corte di cassazione non percepisca, eperciò non si pronunci, su un motivo di impugnazione; oppure allorchésupponga proposta una domanda inesistente negli atti, ovvero supponga nonproposta una domanda indiscutibilmente presente negli atti (Sez. 5 -,Sentenza n. 25752 del 01/09/2022, Rv. 665868 - 01)» (in sensosostanzialmente conforme, si veda anche la più recente Cass. n. 16297 del2025, nella cui motivazione si ribadisce che l'impugnazione per revocazionedelle sentenze della corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errorecompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore chepresuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa).Nella specie, è evidente che l’errore, affatto decisivo, compiuto nellalettura degli atti interni al giudizio di legittimità n.r.g. 11393 del 2020, definitoNumero registro generale 534/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 7844/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall’ordinanza oggi impugnata, è chiaramente consistito nel non essere stateivi correttamente individuate, malgrado tante emergesse inconfutabilmentedai medesimi atti, le effettive parti di ciascuno dei due rapporti processualiinstauratisi per effetto, rispettivamente, del ricorso principale promosso inquella sede da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. e diquello incidentale rivolto da quest’ultima contro [OSCURATO:PERSONA] ed OttavioAntonio [OSCURATO:PERSONA] (alla cui morte erano subentrato gli eredi Francesco FabrizioCesare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).3.3. Ne deriva, pertanto, che la richiesta degli odierni ricorrenti direvocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 17264/2024, nella parte in cuila stessa, definendo il procedimento n.r.g. 11393 del 2020, ha compensato«integralmente tra le parti le spese di lite», deve essere accolta, sicché,previa revoca, in parte qua, di tale ordinanza, occorre procedersi ad unanuova statuizione sulle spese di detto procedimento.In proposito, il Collegio ritiene di poter ribadire la compensazioneintegrale, non oggetto di specifica impugnazione in questa sede, di quelleriguardanti il rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] edICCREA [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dellasua procuratrice BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Quelle concernenti, invece, il rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona della suaprocuratrice BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:PERSONA], Francesco FabrizioCesare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vanno poste, invece, a carico della prima,stante il principio di soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenutoconto del valore della controversia (€ 8.200.000,00, pari all’importo dellacondanna che la banca aveva chiesto estendersi, in via solidale, anche aiGhizzoni/[OSCURATO:PERSONA]), applicandosi i valori tendenzialmente medi deicorrispondenti parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (applicabile rationetemporis) ma diminuiti del 45% circa, in ragione dell’esigua difficoltà dellequestioni giuridiche ivi affrontate, e tenuto conto della maggiorazione di cuiall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014.Numero registro generale 534/2025Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 7844/2026Data pubblicazione 31/03/2026Parimenti seguono la soccombenza le spese dell’odierno giudizio dilegittimità, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dellacontroversia (ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, stante quanto si èriconosciuto agli odierni ricorrenti per le spese processuali concernenti ilprocedimento di legittimità n. 11393 del 2020), applicandosi i valoritendenzialmente medi dei corrispondenti parametri di cui al citato d.m. n.147/2022, ma diminuiti in percentuale quasi analoga a quella precedenteconto della maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Francesco FabrizioCesare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la revocazione dell’ordinanza di questaCorte n. 17264/2024 nella parte in cui la stessa, definendo il procedimenton.r.g. 11393 del 2020, ha compensato «integralmente tra le parti le spese dilite», e revoca, in parte qua, detta ordinanza.Conferma la declaratoria di compensazione delle spese delcorrispondente giudizio di legittimità n. 11393 del 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).Condanna quest’ultima al pagamento delle spese del medesimo giudizioin favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in € 35.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti