CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino - sezione distaccata di Ostia - con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni del motociclista PASTORI Mario. In particolare, si è contestato all'imputata di avere effettuato una manovra di svolta a sinistra, all'altezza di un incrocio, provenendo da una via laterale, senza fermarsi previamente in corrispondenza della linea di intersezione delle due strade ne verificare che la strada che andava a occupare fosse libera da veicoli con diritto di precedenza, infine senza rispettare la segnaletica di "STOP", così entrando in collisione con il motociclo condotto dalla vittima che procedeva in direzione opposta, la quale a seguito del violento urto riportava lesioni gravissime che ne determinavano la morte. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputata con difensore, formulando undici motivi. I primi quattro motivi sono di natura processuale e con essi la difesa ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606, cod. proc. pen., anche con riferimento al parametro convenzionale di cui all'art. 6 della CEDU. Quanto al primo, in particolare, il deducente assume essersi prodotta una nullità insanabile con riferimento al secondo avviso di conclusione delle indagini, datato 24.5.2007 che risulterebbe, in maniera del tutto incongrua, antecedente al provvedimento del 6.10.2007 che aveva dichiarato la nullità della prima richiesta di rinvio a giudizio del 24.9.2007. Quanto al secondo profilo, invece, la difesa assume essersi prodotta altra nullità insanabile, questa volta con riferimento alla notifica del secondo avviso dì conclusione delle indagini preliminari datato 24.5.2007, avendo l'indagata successivamente, ma prima della seconda richiesta di rinvio a giudizio, chiesto di rendere l'interrogatorio, senza ricevere alcun avviso di presentazione da parte del pubblico ministero. La difesa ha poi rilevato una terza nullità assoluta, inerente alla mancata conoscenza da parte dell'imputata del giudizio di primo grado e di quello d'appello, poiché, dopo essere stato riconosciuto il legittimo impedimento a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha mai ricevuto la notifica per quella del 14.5.2010 e per le altre successive. Infine, la quarta nullità assoluta opposta a difesa attiene alla omessa citazione per il giudizio d'appello, notificata a norma dell'art. 161, senza previa notifica al domicilio eletto. La prima udienza era stata rinviata a causa della omessa notifica all'imputata e la seconda non aveva luogo per ragioni connesse alla emergenza pandemica. Nessuna ulteriore comunicazione era stata tuttavia inviata alla difesa e/o all'imputata e il processo si era concluso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo la Corte ritenuto valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 codice di rito. Poiché l'imputata era irreperibile al domicilio eletto, il processo avrebbe dovuto invece essere sospeso in applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 67 del 2014.Con il quinto motivo, sono stati dedotti gli stessi vizi oltre alla mancata assunzione di prova decisiva, anche in questo caso invocato il parametro convenzionale di cui all'art. 6 della CEDU con riferimento alla risposta che i giudici del gravame di merito hanno dato al relativo rilievo difensivo e l'affermazione secondo cui, l'invocata rinnovazione doveva considerarsi 'sovrabbondante e non necessaria, non essendo emersa alcuna richiesta del difensore o dell'indagata di rendere interrogatorio da parte di quest'ultima. Con il sesto motivo, sono stati dedotti i vizi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., anche con riferimento al parametro convenzionale di cui all'art. 6 della CEDU, questa volta con riguardo alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata, ritenendo la difesa che, nella specie, si verserebbe in ipotesi di caso fortuito, non essendo stato accertato se il motciclista sia caduto per un malore e avendo costui tenuto una non corretta condotta di guida. La difesa evoca il principio dell'affidamento in materia di circolazione stradale, affermando che, nell'occorso, l'auto condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] era praticamente ferma e la vittima poteva evitare la collisione. In altri termini, per il deducente, non è stata l'imputata a travolgere il motociclista, ma questi ad andare a impattare contro l'autovettura condotta dalla prima. Sotto altro profilo, si rileva che l'omicidio stradale è divenuto fattispecie autonoma di reato a seguito della novella di cui alla legge n. 41 del 2016 che ha contestualmente abrogato l'art. 589 c. 2, cod. pen., cioè il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale; e poiché, in virtù del principio di irretroattività della norma incriminatrice, la fattispecie di nuovo conio non può trovare applicazione che per l'avvenire e l'abrogazione del vecchio omicidio stradale ha determinato una vera e propria abolitio criminis, ne discenderebbe l'assoluzione dell'imputata, risalendo il fatto al 2007. Con il settimo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, richiamando lo stesso parametro convenzionale, assumendo esser maturato il termine di prescrizione del reato, a seguito del giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, in termini di prevalenza delle generiche sull'aggravante del secondo comma dell'art. 589, cod. pen., con conseguente inoperatività del raddoppio, rilevando che sarebbe spirato anche il termine intermedio tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione per il grado di appello. In subordine, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, c. 6, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, apparendo la illegittimità della norma di tutta evidenza, poiché il raddoppio si applica a tutti i reati indiscriminatamente, siano essi dolosi o colposi. Con un ottavo motivo, ha dedotto analoghi vizi, sempre richiamando il parametro convenzionale di cui all'art. 6 CEDU, questa volta con riferimento alla dosimetria della pena: la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, dati la minima importanza della sua condotta e il concorso di colpa della vittima, beneficiare delle generiche, dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen. e di quella di cui all'art. 589-bis, c. 7, stesso codice. Con il nono motivo, dedotti gli stessi vizi e richiamato lo stesso parametro convenzionale, ha censurato il. calcolo della pena, essendo i giudici del merito partiti da una pena base di anni due (prevista per l'art. 589, c.2, cod. pen.) in luogo di quella di mesi sei (comma 1 del medesimo articolo), ciò a fronte di assenza di precedenti penali e di polizia.Con il decimo motivo, ha contestato, dedu-cendo gli stessi vizi e richiamando lo stesso parametro convenzionale, il bilanciamento delle circostanze, avendo il Tribuanle ritenuto la prevalenza delle generiche, la Corte d'appello la sola equivalenza di esse, con ciò violando il divieto di reformatio in peius. Infine, con l'ultimo motivo, dedotti gli stessi vizi e richiamato lo stesso parametro convenzionale, si è invocato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che la difesa afferma esser stato richiesto durante la discussione orale in grado di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I giudici territoriali hanno preliminarmente affrontato le questioni di natura processuale, riproposte in questa sede, e ritenuto intanto infondata quella riguardante la citazione nel giudizio di appello: non era stato, infatti, comunicato alcun cambio del domicilio eletto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase delle indagini preliminari e la notificazione della citazione era stata tentata vanamente a detto domicilio con doppio accesso, procedendosi dunque con le forme di cui all'art. 161, c. 4, cod. proc. pen. Quanto a quella che la difesa ricollega alla notifica dell'avviso a rendere l'interrogatorio, la Corte ha osservato che dagli atti emergeva che il GUP aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il mancato adempimento di che trattasi, restituendo gli atti al pubblico ministero che procedeva alla notifica di un secondo avviso ai sensi dell'art. 415-bis, codice di rito, a seguito della quale non era stata formulata alcuna richiesta di essere sottoposta a interrogatorio da parte della [OSCURATO:PERSONA] o del suo difensore, pertanto del tutto correttamente il pubblico ministero aveva emesso nuova richiesta di rinvio a giudizio. Nessuna lesione del diritto di difesa si era pertanto prodotta. Quanto, poi, alle doglianze di merito, i giudici capitolini hanno ritenuto che l'ipotesi d'accusa aveva ricevuto conferma alla luce delle acquisite evidenze probatorie, anche tenuto conto delle censure difensive. Sulla scorta di esse, hanno ritenuto accertata la dinamica dell'incidente, peraltro semplice e lineare, essendo emerso che l'imputata aveva violato il segnale di "STOP", si era immessa sulla via Ostiense, direzione [OSCURATO:PERSONA], senza dare la precedenza ai mezzi in transito e aveva impegnato contromano la corsia ove la vittima stava transitando, in direzione della capitale, a bordo di un motociclo. La causa esclusiva del sinistro, per come ricostruito dal consulente tecnico del pubblico ministero, sentito anche in dibattimento, era da ricondurre alla traiettoria dell'autoveciolo in violazione della segnaletica stradale e in esecuzione di una manovra irregolare. L'urto, infatti, era avvenuto all'interno della semicarreggiata di pertinenza del motoveicolo, all'altezza dell'incrocio, avendo la [OSCURATO:PERSONA], nella fase di completamento della manovra di svolta, posto il suo mezzo quasi in parallelo all'asse stradale, invadendo l'opposta corsia. La manovra era stata repentina e veloce, la guidatrice non aveva prestato attenzione all'arrivo della moto, nonostante la buona visuale e l'andamento rettilineo della strada. La velocità del motociclo era stata superiore a quella consentita, ma ciò non aveva escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], direttamente ricollegata alle manovre sopra descritte e alle violazioni delle norme cautelari richiamate.Del tutto inutile è stata ritenuta la rinnovazione della istruzione dibattimentale (con esame dell'imputata e di tutti i testi escussi in primo grado), alla luce della completa ricostruzione della dinamica da parte del consulente, dei rilievi tecnici espletati dalla P.G. nell'immediatezza e dell'esame dei testimoni e in difetto di elementi rilevanti rimasti oscuri e quindi da accertare in sede di rinnovazione. L'elevato grado della colpa ha giustificato, secondo la Corte territoriale, la dosimetria della pena, considerate le generiche già concesse in termini di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e individuata la pena base sull'art. 589 c.1, cod. pen., secondo la cornice edittale vigente all'epoca dei fatti (sei mesi - cinque anni). 3. I primi quattro motivi sono manifestamente infondati. Con essi la difesa ha riproposto il tema delle nullità ricollegate all'avviso di conclusione delle indagini e alla citazione in appello (introducendo anche quello della notifica del rinvio dell'udienza in cui era stato fatto valere un legittimo impedimento dell'imputata). 3.1. Quanto alla prima, la stessa, secondo l'apparente tenore della censura, andrebbe ricondotta alla circostanza che il secondo provvedimento di conclusione delle indagini riporterebbe una data impossibile. Il rilievo tuttavia non fonda la dedotta nullità e soprattutto il relativo motivo non si confronta con la risposta pecisa che la Corte ha dato alla censura formulata in sede di gravame del merito. Una precedente richiesta di rinvio a giudizio era stata dichiarata nulla per tale omissione e gli atti erano stati restituiti al pubblico minitsero, il quale aveva notificato l'avviso e formulato correttamente una nuova richiesta di rinvio a giudizio. A fronte dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la parte non aveva formulato alcuna richiesta di essere sottoposta a interrogatorio, la difesa si è limitata ad affermare il contrario, cosicché, sotto tale profilo, la censura è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, avendo con essa inteso sostenere il deposito della richiesta di essere sottoposta a interrogatorio che la Corte d'appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), tuttavia, ha escluso essere in atti, senza che il deducente abbia specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165- bis, c. 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che tale richiesta era stata, invece, ritualmente proposta (cfr. sez. 1, n. 48422 del 9/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277996; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419; sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280384). 3.2. Quanto, poi, alla citazione in appello, la stessa è stata effettuata ai sensi dell'art. 161 c. 4, cod. proc. pen., tentata invano la notifica al domicilio eletto per ben due volte e affisso il relativo avviso a norma di legge (cfr. sul punto, sez. 1, n. 23880 del 5/572021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281419, in cui, per l'appunto, si è affermata la legittimità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, c. 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo; Sez. unite n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271772; sez. 5, n. 13257 del 10/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278949, in cui si è precisata la natura fidefaciente della relata di notifica relativamente alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti). Infine, quanto alla notificazione del rinvio dell'udienza dibattimentale del giudizio di primo grado all'imputata legittimamente impedita, la stessa, anche ove prodottasi, deve ritenersi sanata nei termini di cui agli artt. 180 e 182, c. 2, cod. proc. pen. (cfr. sul punto sez. 6, n. 25500 del 28/4/2017, Rv. 270032, in cui si è precisato che, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile nel senso sopra indicato, a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio; principio ribadito anche in relazione alla disciplina emergenziale, cfr. sez. 5, n. 27903 del 9/4/2021, Rv. 281601, ove si è affermato - in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19 - che in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.). Né la difesa ha allegato di avere dedotto detta nullità nel giudizio di appello, non avendovi la Corte del gravame neppure accennato nella sentenza censurata. 4. Sempre in via preliminare, va affermata la manifesta infondatezza del settimo motivo. Per comprendere l'errore difensivo, deve intanto rilevarsi la totale infondatezza della tesi proposta in varie parti del ricorso (cfr. per esempio motivo 6.3), secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere assolta dal reato di cui all'art. 589, cod. pen., aggravato ai sensi del comma secondo dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per intervenuta abolitio criminis, ma non potrebbe essere ritenuta responsabile del reato di nuovo conio, introdotto con la novella del 2016, stante il divieto dell'art. 2 cod. pen. In realtà, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva a effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. Essa non comporta, pertanto, ai sensi dell'art.2, cod. pen., problemi di successione di leggi penali (abrogative o modificative) nel tempo, in quanto la precedente circostanza aggravante, oggi elemento costitutivo della ipotesi autonoma di reato, è riprodotta pedissequamente nel testo della nuova disposizione, cosicché deve escludersi che dalla introduzione di tale nuova fattispecie possa discendere la pretesa conseguenza della sopravvenuta espunzione dall'ordinamento del dato circostanziale applicato e considerato nelle due sentenze di merito (cfr. sez. 3, n. 15238 del 19/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279383, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, per l'appunto, proprio in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, c. 6, cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa). Quanto, poi, al giudizio di bilanciamento, in virtù del quale la difesa ritiene che la pena rilevante ai fini del computo del termine prescrizionale dovrebbe essere quella dell'art. 589, c. 1, cod. pen., senza il previsto raddoppio, dunque, di cui al successivo comma sesto, la difesa omette di considerare che si tratta di circostanza aggravante a effetto speciale e che, pertanto, il giudizio di bilanciamento è irrilevante ai sensi dell'art. 157, c. 3, cod. pen. (cfr., sul punto, sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282057, in cui si è precisato che, ai fini della prescrizione del reato, occorre tener conto delle circostanze aggravanti a effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, c. 3, cod. pen., esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059; sez. 2, n. 4687 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275639, entrambe con riferimento alla recidiva). Peraltro, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 157, c. 6, cod. pen., è stata proposta in termini assolutamente generici, ricordandosi, ad ogni buon conto, che analoga questione (sollevata con riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., rispetto al diverso regime esistente tra la fattispecie aggravata dalla violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario) è stata ritenuta manifestamente infondata proprio in ragione della peculiarità delle seconde (cfr. sez. 4, n. 6506 del 11/1/2018, Scaringi, Rv. 272208). 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La mancata assunzione di una prova decisiva è stata ritenuta configurabile quando sia dimostrata l'esistenza, nell'apparato motivazionale della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio (cfr., in motivazione, sez. 3, n. 15238 del 20202, cit., in cui opera un rinvio anche a sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, Rv. 261799; sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, Rv. 265323; sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, P.G. in proc. Gianpà e altri, Rv. 271163; sez. 5, n. 32379 del 12/4/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Come nel caso richiamato, anche in quello all'esame, la difesa ha omesso di formulare una prospettazione nei termini sopra precisati, avendo censurato la ricostruzione delle modalità dell'incidente, senza tener in debito conto il complesso delle evidenze fattuali, richiamate dai giudici territoriali e poste a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità, tutte univoche nel confermare la condotta di guida dell'imputata e la violazione, da parte sua, delle norme di precauzione indicate in imputazione. 5. Quanto ai restanti motivi, più di una premessa s'impone alla luce delle doglianze difensive, avutò riguardo alla conformità delle decisioni di merito e alla omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati. 5.1. In caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 5.2. Sotto altro profilo, va ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Muso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 5.3. Alla stregua dei principi sopra richiamati, deve affermarsi la manifesta infondatezza del sesto motivo: la difesa si è limitata a contestare le valutazioni dei giudici di merito, opponendo una propria ricostruzione dei fatti, sulla .scorta di una diversa lettura delle prove e di una asserita incertezza circa la dinamica dell'incidente e il comportamento della vittima, invero smentita dalla esposizione delle ragioni della decisione impugnata. 6. I motivi (ottavo, nono e decimo) che ineriscono al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati.Ancora una volta la difesa non ha operato un confronto effettivo con le ragioni che hanno sostenuto il giudizio di congruità della pena individuata, esposte nella sentenza censurata: le generiche sono già state riconosciute in primo grado, laddove l'art. 114, cod. pen., attiene al diverso statuto della responsabilità da concorso. Quanto invece all'art. 589-bis, c. 7, cod. pen., sembra che la difesa proponga un'applicazione parcellizzata del sistema di nuovo conio, in base alla quale, pur convenendo sulla riconducibilità del fatto alla previsione contenuta nell'art. 589 c. 2, cod. pen., siccome più favorevole, tuttavia invoca l'applicazione l'art. 589-bis, cod. pen., inserito con l'art. 1, c.1, della legge n. 41/2016, a decorrere dal 25 marzo 2016, limitatamente al comma 7, che prevede una attenuazione della pena sino alla metà nel caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Trattasi di operazione contraria ai principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo e ai rapporti tra gli artt. 589 e 590, cod. pen., nelle ipotesi aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, e quelle introdotte con la novella di cui alla legge n. 41/2016: è vero, come già sopra spiegato, che sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva a effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge n. 41/2016, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen.; ma è altrettanto vero che le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotte dall'art. 1 della legge n. 41/2016, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose (cfr. sez. 4, n. 29721 del 1/3/2017, Venni, Rv. 2709189). Orbene, il trattamento sanzionatorio sopravvenuto non può considerarsi più mite di quello vigente all'epoca del fatto, anche considerando l'attenuante di cui all'art. 589-bis c. 7, cod. pen. La cornice edittale in cui quest'ultima si colloca, infatti, va riferita all'ipotesi autonoma di reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen. che - nella fattispecie base - prevede una pena da due a sette anni di reclusione e, in quanto ipotesi autonoma, è sottratta al giudizio di bilanciamento. Viceversa, il delitto di omicidio colposo ascritto all'imputata, in base alla normativa vigente all'epoca del fatto, è stato contestato in relazione alla fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 589 cod. pen., punita anch'essa con una pena compresa tra 2 e 7 anni, ma a titolo di aggravamento della pena prevista per l'ipotesi di cui al comma 1, punita con una pena da 6 mesi e 5 anni di reclusione, come tale bilanciabile con le concorrenti attenuanti (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 16609 del 2/4/2019, Da/mazzo [OSCURATO:PERSONA]). Quanto al presunto errore di calcolo della pena, la difesa ha del tutto omesso di considerare che la Corte d'appello ha formulato il giudizio di congruità, rispetto a quella individuata dal primo giudice, facendo espresso rinvio all'art. 589, c. 1, cod. pen., e non alla forbice edittale prevista per l'ipotesi aggravata, come erroneamente afferma la difesa che sembra muovere dall'indimostrato assunto secondo cui i giudici territoriali avrebbero inteso individuare la pena base nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, ipotesi del tutto contrastante con l' "elevato grado di colpa" attribuito alla [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda poi il giudizio di bilanciamento, la difesa assume che il Tribunale avrebbe operato un giudizio di comparazione in termini di prevalenza, laddove le stesse sono • state concesse in termini di mera equivalenz.a. Trattasi di doglianza non chiara nella sua formulazione e, comunque, non sostenuta dal necessario interesse, neppure allegato a difesa, considerato che la pena, in ogni caso, è stata confermata nella sua integralità e che l'indicazione può costituire al più un irrilevante refuso. 7. Infine, è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. La difesa non ha allegato alcunché a riprova dell'avvenuta formulazione della richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen., in grado di appello, ma si è limitata ad affermare genericamente di averla formulata in sede di discussione orale. La Corte territoriale non ne fa menzione nella sentenza impugnata. Con la conseguenza che il ricorso non è, in parte qua, autosufficiente (cfr. sez. 1, n.ò 48422 del 9/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], cit. al § 3.1., in cui si affermato, proprio con riferimento alla richiesta di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., che è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta, della quale non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165- bis, c. 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta). A verbale di udienza del 24/11/2020, peraltro, non si dà atto della formulazione di tale richiesta da parte della difesa. 8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M.