CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 25156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20/02/2026, haconfermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 10/09/2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per ilreato allo stesso ascritto (art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., cosìriqualificata l’originaria imputazione ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen.).2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico articolatomotivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.Il ricorrente ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen., avendo la Corte diappello ritenuto erroneamente compatibile l’istituto della continuazione conquello della recidiva ponendosi in contrasto con le sentenze della Cortecostituzionale n.86/1970, 295/1986, 174/2022.4.Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni cheseguono.2.In via preliminare, si deve osservare come il motivo sconti unadecisa genericità, essendosi il ricorrente limitato a reiterare leargomentazioni difensive già proposte in sede di appello, specificamentedisattese dalla Corte di appello, con motivazione del tutto immune dacensure in questa sede.3. La Corte di appello ha difatti puntualmente richiamato la costanteinterpretazione della giurisprudenza di legittimità sul tema dellacompatibilità della disciplina in tema di continuazione con la recidiva,chiarendo portata ed ambito dei due istituti e piena compatibilità deglistessi; con tale motivazione il ricorrente non si confronta effettivamente.4. Il giudice di merito ha, dunque, correttamente applicato il principiodi diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale non esisteincompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché,sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reatobase, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per lacontinuazione (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca,, Rv. 205543-01;Sez.1, n. 19544 del 02/04/2004, Vecci, Rv. 227981-01; Sez. 4, n.37759 del 21/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256212-01; Sez. 2, n. 19477 del20/04/2016, Calise, Rv. 266522-01; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017,Amoruso, Rv. 271624-01; Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv.275296-01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953-02).Sul tema è bene ricordare che le Sez. U "Zucca" hanno chiarito che: «[...]recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura efinalità diverse, ma nient'affatto inconciliabili tra loro. La prima tende apunire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nelsuo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando,in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiorepericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante dicarattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona delcolpevole [...]. Il secondo, invece, attiene al trattamento sanzionatoriounitario, cui va sottoposto il reo per vari illeciti compresi, sin dal primomomento e nei loro 5 elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso[...] in ossequio al principio del "favor rei" che deroga a quello del cumulomateriale delle pene [...]». Tale differenza della ragione dei due istituti e lacompatibilità degli stessi viene confortata da un argomento, di caratteresistematico, che non può essere trascurato secondo le Sezioni Unite: «Lalegislazione penale, invero, negli ultimi decenni, ha subito interessantimodifiche in ordine agli istituti in esame. Da un canto, invero, la recidiva(v. art. 9 D.L. n. 99/74 convertito nella legge n. 220/74) è stataridimensionata, come circostanza aggravante di pena, sino ad attribuire algiudice la facoltà di applicare o meno, il detto aumento; dall'altro, poi (v.art. 8 delle citate disposizioni), gli ambiti di applicazione dellacontinuazione sono stati notevolmente estesi. E non è certo un caso cheentrambe le modificazioni degli istituti trovino sede nel medesimo contestonormativo, dovendosi, invece, ragionevolmente ritenere che il legislatoreabbia inteso privilegiare il principio del "favor rei" (in linea con le attualitendenze sulla funzione rieducativa della pena) in danno di quello delcumulo materiale di questa in funzione retributiva. Un'interpretazione dellenorme in esame (artt. 81 e 99 c.p.) che voglia essere corretta non può,perciò che constatare una siffatta evoluzione e adeguarsi ad essa,giungendo alla conclusione che, anche ai reati commessi dopo il passaggioin giudicato di una sentenza di condanna, si applica la continuazionecongiuntamente o disgiuntamente alla recidiva». (Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953-02).5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]