CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.27982/2025 [OSCURATO:PERSONA]! Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 18 novembre 2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 7, comma 1, dl. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, perché il fatto non sussiste. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza dell'art. 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019 e l'erronea applicazione degli artt. 2 e 7 dl. n. 4, cit. Osserva, al riguardo, che nella nozione di soggetto che non si trovi in stato detentivo o non sia comunque sottoposto a custodia cautelare rientra anche colui che non si trovi in regime di arresti domiciliari, sicché l'imputata aveva il dovere di informare circa la presenza, nel proprio nucleo familiare, di persona ristretta agli arresti domiciliari perché ciò avrebbe comportato l'abbassamento dell'importo del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato. 3.[OSCURATO:PERSONA] risponde del reato a lei ascritto perché, al fine di ottenere indebitamente il "reddito di cittadinanza", nella domanda presentata il 15 luglio 2020 aveva omesso di indicare che tra i componenti del nucleo familiare il figlio convivente, D'[OSCURATO:PERSONA], era stato posto agli arresti domiciliari con ordinanza del 18 giugno 2020 e vi era rimasto fino al 20 luglio 2020 allorquando era stato ricondotto in carcere. Per il Tribunale l'art. 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019 non si applica in caso di detenzione agli arresti domiciliari perché in tal caso il familiare resta sempre a carico della famiglia con conseguente irrilevanza ai fini del quantum del reddito. 4.11 Pubblico ministero se ne duole osservando che l'interpretazione del Tribunale contraddice quanto stabilisce l'art. 7-ter dl. n. 4, cit., che impone la sospensione della erogazione del beneficio nei confronti della persona cui è stata applicata una qualsiasi misura cautelare personale. Sarebbe illogico - ed anzi configurerebbe una clamorosa disparità di trattamento - prevedere la sospensione del beneficio nei confronti di persona successivamente attinta da misura cautelare personale ed escludere l'obbligo di comunicare tale condizione quando preesistente alla domanda. Anche gli arresti domiciliari impediscono il reinserimento nel mondo del lavoro privando la misura della sua finalità, nonmeramente assistenziale. Dunque, la presenza di un componente nel proprio nucleo familiare avrebbe comportato l'abbassamento dell'importo del beneficio con conseguente rilevanza penale dell'omessa informazione. 5.L'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, così recitava prima della conversione in legge: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3 , commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna». 5.12art. 2, d.l. n. 4, cit., indica la platea dei beneficiari del Rdc individuandoli nei nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti elencati dal comma 1, lett. a (requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno), b (requisiti reddituali e patrimoniali) e c (godimento di beni durevoli). 5.2.La legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019, ha aggiunto la lettera c-bis) che ha introdotto l'ulteriore requisito della «mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3». L'art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, è stato a sua volta modificato dalla legge di conversione che ha ampliato i casi di revoca del beneficio. A seguito di tali modifiche il comma 3 così recita: «Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi i e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il 2beneficiarío è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna». In conseguenza di tali modifiche, non possono beneficiare del Rdc i nuclei familiari nei quali, come nel caso di specie, uno dei componenti sia stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei dieci anni precedenti la richiesta. 5.3.L'art. 3, c. 13, così recita: «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3». 5.4.Pare evidente, già ad una prima lettura, che una cosa è la misura cautelare ostativa tout court alla concessione del beneficio; altra è quella che incide solo sul quantum. Nel primo caso (misura ostativa) la cautela deve essere stata imposta per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3; nel secondo caso no, incidendo la applicazione della misura solo sul parametro della scala di equivalenza. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era stato sopposto a misura cautelare per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, dunque, ad una misura non ostativa. 5.5.L'art. 3, comma 13, diversifica: se il componente del nucleo famigliare è a totale carico dello Stato non se ne tiene conto ai fini del calcolo del parametro reddituale; non se ne tiene conto nemmeno se sottoposto a misura cautelare o condannato per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3, cit.; il riferimento allo stato detentivo e la sua equivalenza ai soggetti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, induce a ritenere che effettivamente la norma richieda che la misura cautelare comporti l'esclusione fisica del soggetto dal nucleo famigliare che dovrebbe altrimenti farsene carico. Non ci sarebbe motivo per specificare che la adozione di misura cautelare per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3, comporta, sempre e comunque, la rímodulazione del quantum del beneficio anche se . 5.6.11 Procuratore generale, invece, conclude per la interpretazione estensiva del concetto di "stato detentivo" e poi aggiunge: «la ratio della previsione dell'esclusione è da ricondursi alla ritenuta carenza delle condizioni soggettive per il godimento di tali prestazioni solidaristiche, stante la funzione di carattere solidaristico e di riequilibrio sociale che è propria della erogazione del reddito di cittadinanza a vantaggio di un determinato nucleo familiare in 3condizioni di disagio economico meritevole di un ausilio di carattere pubblico (in ossequio a quei doveri di solidarietà economica dei quali l'art. 2 della Costituzione richiede in via generale l'adempimento e che trovano una ulteriore conferma nella previsione con la quale si apre l'art. 38 della Carta fondamentale, a tenore del quale ìl cittadino privo dei necessari mezzi di sostentamento a diritto al mantenimento)». Il PG valorizza anche l'equiparazione tra gli arresti domiciliarì e la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. e richiama Sez. 3, n. 24419 del 21/02/2025, Panto', Rv. 288397 - 01 secondo cui, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'obbligo dell'istante di dichiarare, ex art. 3, comma 13, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, lo "stato detentivo" di taluno dei componenti il proprio nucleo familiare, rilevante ai fini della determinazione dell'entità del beneficio percepibile, dev'essere inteso come riferito sia alla detenzione carceraria sia a quella domiciliare. 5.7.11 Procuratore ricorrente, nel sottolineare che l'art. 7-ter dl. n. 4 del 2919 si applica anche a chi si trova agli arresti domiciliari, cita Corte cost. sent. n. 122 del 2020 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Palermo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in legge n. 26 del 2019, censurato nella parte in cui prevede che la sospensione del reddito dì cìttadìnanza nei confronti del beneficiano o del richiedente venga disposta, ìn caso di applicazione di una misura cautelare personale, per ogni reato, e non solo per quelli indicati al precedente art. 7, comma 3, concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Secondo il Giudice delle leggi, alla base della scelta legislativa - per cui la sospensione del reddito di cittadinanza consegue all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato (o a una condanna non definitiva per i reati indicati) - vi è un giudizio sulla pericolosità del soggetto insita nell'applicazione della misura stessa, la quale, d'altronde, costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c-bis, del d.l. n. 4 del 2019, come conv.; le condanne definitive infra-decennali, invece, sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato. E se certo è vero che il soggetto a cui sia stato sospeso il reddito di cittadinanza in virtù dell'applicazione di una misura cautelare personale - per un reato diverso da quelli di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito - potrà tornare, invariate le altre condizioni, a beneficiare dello stesso reddito in caso di condanna per il medesimo reato, tale conseguenza, tuttavia, sebbene opinabile, appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poiché con 4la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione. Il provvedimento dì sospensione, pertanto, altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e risulta espressione di una scelta discrezionale del legislatore, che può essere ed è stata discussa, ma non si presenta affetta da irrazionalità manifesta e irrefutabile. 6.Si tratta di rilievi infondati. 6.1.0sserva il Collegio che nei casi indicati dal Procuratore ricorrente, la sospensione del beneficio opera nei confronti del beneficiario del Rdc ed in questo senso l'osservazione del PG sulla natura non assistenziale del beneficio è coerente con la sospensione del beneficio. 6.2.In ogni caso, e sotto altro verso, la citata Sez 3, n. 24419 del 2025 faceva riferimento a persona ristretta per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., reato, come detto, ostativo non solo alla concessione tout court del beneficio ma anche al computo del beneficiario nel nucleo familiare quando ristretto agli arresti domiciliari. 6.32analisi delle norme che disciplinano l'an ed il quantum del beneficio persuade della correttezza della decisione impugnata. 6.4.L'art. 3, c. 13, di. n. 4 del 2019 fa riferimento, come visto, alla scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. a, che così recitava: «Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4». 6.5.11 parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera b), numero 4) dell'art. 2, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE (art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2019). 6.6.Ai finì del Rdc, il nucleo familiare era definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 secondo il quale «il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo». 6.7.L'art. 2, comma 6, d.l. n. 4 del 2019, stabiliva, a sua volta, che: «Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è 5determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazìonì non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste». 6.8.In conclusione, appare chiaro che l'entità del beneficio è legata al numero dei componenti il nucleo famigliare che concorrono anche alla determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini della concessione del beneficio stesso. Per ogni componente del nucleo l'entità del beneficio è aumentata applicando la scala di equivalenza (0,4 per ogni componente aggiuntivo). Di tale aumento non si deve tenere conto, per intuitiva evidenza, se il componente è a totale carico dello Stato (stato detentivo, ricovero in istituti di cura dì lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o dì altra amministrazione pubblica). Se il componente è comunque a carico della famiglia non si vede la ragione della mancata applicazione dell'aumento dello 0,4 anche se vi sì trova in regime di arresti domiciliari; dì tale componente il richiedente il beneficio deve comunque farsi carico. Non si spiega sul piano logico a che titolo coloro che si trovano agli arresti domiciliari siano equiparati ai ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Se, invece, si tratta di persona sottoposta a misura cautelare per uno qualsiasi dei reati di cui all'art. 7, comma 3, dl. n. 4 del 2019, la scala di equivalenza non si applica e il soggetto non è considerato ope legis, e ai soli fini del Rdc, componente del nucleo famigliare, anche se (e nonostante sia) ristretto in regime di arresti domiciliari. La norma è chiara al riguardo: la presenza, nel nucleo famigliare del richiedente, di persona arrestata o condannata per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3, cit. non osta alla concessione del beneficio ma comporta che di tale persona non si possa tenere conto ai fini della applicazione della scala di equivalenza del reddito del nucleo famigliare. La applicazione della misura 6cautelare o la condanna per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3, invece osta alla concessione in favore del condannato o del cautelato richiedente il beneficio e ne comporta la revoca se condanna o misura sopravvengano alla concessione del beneficio stesso. 6.92errore nel quale incorre il Procuratore ricorrente è quello dì porre sullo stesso piano il beneficiano del Rdc condannato o sottoposto a misura per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 con il beneficiario del cui nucleo familiare faccia parte una persona condannata o sottoposta a misura per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3, cit. P.Q.M