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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 03060/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]v\IA; lette/Dontite le conclusioni del PG V" Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel rigettare le richieste di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze di rideterminazione delle pena irrogate con le predette sentenze in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla fruizione, sul residuo di pena ancora da scontare, della liberazione anticipata concessa dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 15 luglio 2010.

Ha su tale ultimo punto, e specificamente sulla domanda di fruizione della liberazione anticipata residua, ritenuto che competente a provvedere sia il Magistrato di sorveglianza.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge, atteso che la competenza quale giudice dell'esecuzione spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia trattandosi della detrazione dei giorni di liberazione anticipata già concessa dal Magistrato di sorveglianza e a cui non ha provveduto il Procuratore della Repubblica competente.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Agli atti vi è il provvedimento del pubblico ministero del 16 luglio 2010 di rideterminazione della pena in espiazione in conseguenza della decisione del giorno appena precedente, il 15 luglio 2010, con cui il Magistrato di sorveglianza concesse la liberazione anticipata.

Allora, il giorno del fine pena, che era stato fissato al 12 settembre 2010, fu individuato nel 16 luglio 2010.

Il ricorso ora in esame si è limitato a lamentare la mancata detrazione di 169 giorni di liberazione anticipata e non ha specificato le ragioni per le quali il pubblico ministero, che pure aveva provveduto tempestivamente ad una prima parziale detrazione della pena espianda, non abbia operato una nuova rideterminazione della pena in espiazione e non ha indicato quali siano state, eventualmente, le ragioni per le quali ciò non abbia fatto.

Le puntualizzazioni

I. sarebbero state necessarie per attribuire specificità alla doglianza, perché rientra nelle attribuzioni del pubblico ministero deputato all'esecuzione, prima ancora che al giudice dell'esecuzione che interviene in fase di controllo, operare le detrazioni per liberazione anticipata con rinnovazione del provvedimento che individua il quantum di pena ancora da espiare.

Nei termini in cui è stata articolata, ferma restando l'erroneità dell'assunto del Giudice dell'esecuzione in ordine alla competenza a provvedere del Magistrato di sorveglianza, la doglianza di ricorso è generica e non consente di individuare i presupposti che fondano la pretesa fatta valere.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]v\IA; lette/Dontite le conclusioni del PG V" Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel rigettare le richieste di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze di rideterminazione delle pena irrogate con le predette sentenze in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla fruizione, sul residuo di pena ancora da scontare, della liberazione anticipata concessa dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 15 luglio 2010. Ha su tale ultimo punto, e specificamente sulla domanda di fruizione della liberazione anticipata residua, ritenuto che competente a provvedere sia il Magistrato di sorveglianza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge, atteso che la competenza quale giudice dell'esecuzione spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia trattandosi della detrazione dei giorni di liberazione anticipata già concessa dal Magistrato di sorveglianza e a cui non ha provveduto il Procuratore della Repubblica competente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Agli atti vi è il provvedimento del pubblico ministero del 16 luglio 2010 di rideterminazione della pena in espiazione in conseguenza della decisione del giorno appena precedente, il 15 luglio 2010, con cui il Magistrato di sorveglianza concesse la liberazione anticipata. Allora, il giorno del fine pena, che era stato fissato al 12 settembre 2010, fu individuato nel 16 luglio 2010. Il ricorso ora in esame si è limitato a lamentare la mancata detrazione di 169 giorni di liberazione anticipata e non ha specificato le ragioni per le quali il pubblico ministero, che pure aveva provveduto tempestivamente ad una prima parziale detrazione della pena espianda, non abbia operato una nuova rideterminazione della pena in espiazione e non ha indicato quali siano state, eventualmente, le ragioni per le quali ciò non abbia fatto. Le puntualizzazioni I. sarebbero state necessarie per attribuire specificità alla doglianza, perché rientra nelle attribuzioni del pubblico ministero deputato all'esecuzione, prima ancora che al giudice dell'esecuzione che interviene in fase di controllo, operare le detrazioni per liberazione anticipata con rinnovazione del provvedimento che individua il quantum di pena ancora da espiare. Nei termini in cui è stata articolata, ferma restando l'erroneità dell'assunto del Giudice dell'esecuzione in ordine alla competenza a provvedere del Magistrato di sorveglianza, la doglianza di ricorso è generica e non consente di individuare i presupposti che fondano la pretesa fatta valere. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 novembre 2022
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