CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 11803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2020 il Giudice di pace di Fermo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquemila di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs n. 286 del 1998, per trattenimento nel territorio dello Stato in mancanza di permesso di soggiorno. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, depositata prima dell'udienza del 21 febbraio 2020, era stato espressamente indicato lo stato di detenzione dell'imputato. All'udienza del 28 febbraio 2020 l'imputato era stato ritenuto libero-assente ed era stato dichiarato contumace, pur non essendo stato disposto alcun accertamento in ordine al suo impedimento a comparire. L'imputato, inoltre, non era stato messo nelle condizioni di rinunciare espressamente a presenziare al giudizio, attesa la mancanza di un ordine di traduzione. Sono nulli, pertanto, sia l'ordinanza con cui il ricorrente è stato dichiarato libero-assente, sia tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa - quando di tale sopravvenuta condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e l'imputato, o il suo difensore, pur potendo, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, n. 17810 del 09/04/2015, Rv. 263532 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, deve ritenersi non dimostrato che al giudice del merito fosse noto lo stato di detenzione dell'imputato al momento in cui venne celebrato il giudizio, sia perché il ricorrente ha allegato, per sostenere l'assunto, solo un atto inidoneo, cioè un foglio privo di sottoscrizione e di attestato di deposito; sia perché tale foglio, comunque, contiene una istanza diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella quale la condizione di detenzione dell'imputato è affermata solo incidentalmente, in modo tale da non far sorgere nel giudice alcuna effettiva consapevolezza circa l'esigenza di controlli al riguardo. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]