CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 05436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il-el-ifertetwe [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 5 maggio 2021 il Tribunale di Genova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75 - per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione due coltelli a serramanico -, fatto commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e, riconosciuta l'attenuante speciale e le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di € 750 di ammenda. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 42 cod. pen., in quanto l'imputato non era consapevole della presenza dei due coltelli all'interno della sua giacca, dove li aveva dimenticati dopo averli utilizzati nell'orto. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., concedibile in ragione della lieve entità del fatto e del profilo soggettivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è in parte fondato e va pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rigetto del ricorso nel resto. 1. Il primo motivo è infondato. La difesa ha denunciato la violazione dell'art. 42 cod. pen. sul rilievo che l'imputato "non era a conoscenza che nella sua giacca vi fossero i due coltelli ... li ha dimenticati ...". Ora, la norma di cui all'art. 42 cod. pen. richiede che la componente psichica (coscienza e volontà) sorregga l'atteggiamento corporeo esteriore che ha integrato l'azione od omissione penalmente rilevante. Nel caso in esame viene in rilievo la condotta dell'imputato di essersi recato in aeroporto con due coltelli nella tasca della giacca, condotta materiale certamente volontaria e cosciente.La difesa, invero, si concentra sull'elemento della consapevolezza, in capo all'imputato, di avere con sé i due coltelli, circostanza che rileva unicamente ai fini della qualifica della condotta come dolosa ovvero come colposa, comunque di rilievo penale trattandosi di contravvenzione. 2. Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata, pronunciata sulle conclusioni delle parti che, concordemente, avevano chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha disatteso tale richiesta, pur evidenziando: a) a giustificazione del riconoscimento delle attenuanti generiche, il "buon comportamento tenuto durante il controllo"; b) nel motivare l'attenuante speciale, "le modalità del fatto, la natura degli strumenti, personalità dell'imputato"; c) per motivare il minimo edittale, "la già evidenziata minima capacità a delinquere del prevenuto". Inoltre, con riguardo allo specifico punto della sussistenza, o meno, della causa di non punibilità chiesta dalle parti il primo giudice non ha dato alcuna motivazione esplicita a fondamento del diniego. Dunque, a fronte dell'assenza di una motivazione espressa sul punto, non è dato riscontrare nella motivazione della sentenza impugnata nemmeno una implicita giustificazione del diniego della richiesta esimente. Si deve aggiungere, essendo consentito, a norma dell'art. 620, lettera I, cod. proc. pen., alla Corte di cassazione rilevare la sussistenza della causa di punibilità in parola, e dunque pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., che nel caso in esame, peraltro, è necessario disporre un nuovo giudizio di merito, emergendo dal fatto, come accertato in sentenza, elementi (il numero dei coltelli, il luogo dove sono stati portati) che impongono una rinnovata valutazione complessiva che solo il giudice del merito può compiere (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271; Sez. 4, n. 27241 del 16/09/2020, RESCA, Rv. 279959; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, RODIO, Rv. 280118). 3. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio limitatamente alla sussistenza, o meno, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.Nel resto il ricorso va respinto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente ichele E