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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23297/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1982 avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli in data 14/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Napoli, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 c.p.p., per i reati ascrittigli la pena di anni tre di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la nullità della sentenza per l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore di fiducia dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo deduce l'omessa valutazione da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.,con il terzo motivo l'omessa indicazione degli aumenti praticati a titolo di continuazione.

Il ricorso è inammissibile.

Vengono dedotte infatti censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce, in relazione alle sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Dalla mancata notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., consegue, a mente dell'art. 416 cod. proc. pen., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen..

Questa Corte, esaminando la questione della natura di tale nullità, ha già avuto modo di affermare che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, F. Rv. 257807).

Nel caso di specie l'asserita omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia, quand'anche ricorresse, doveva essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado, invece risulta che il difensore munito di procura speciale ha avanzato, a seguito di fissazione dell'udienza preliminare, nell'interesse dell'imputato, la richiesta di applicazione della pena nei termini da lui stesso concordati con il pubblico ministero e ratificati dal giudice, pertanto il vizio dedotto nel ricorso deve intendersi sanato.

Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La censura non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1 co.50 della L. n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.

Quanto poi alla dedotta illegittimità della sentenza per la mancata indicazione dei singoli aumenti per la continuazione, si tratta di vizio che non rientra tra quelli legittimanti il ricorso posto che l'illegalità della pena va correlata all'irrogazione di pena non più riconducibile ai suoi limiti edittali, in quanto caducati da pronunce di illegittimità costituzionale, o comunque non (LK corrispondente per specie o quantità a quella astrattamente prevista, non essendo invece ravvisabile allorché il trattamento sanzionatorio risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo che conduce alla sua determinazione (sul punto Sez.

U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv.264205).

È stato invero affermato che la determinazione della pena implica l'individuazione degli indicatori astratti e che nel caso di reato continuato, in cui i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria in vista dell'irrogazione di una pena unitaria, la pena, per essere legale, deve rispettare un limite interno, corrispondente al multiplo della pena-base che delimita l'aumento da apportare, e un limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (sul punto: Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717).

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'esatta interpretazione del disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha sancito che allorché viene in rilievo il concorso formale o una continuazione di reati, la legalità della pena involge sia la determinazione della pena base sia il canone di reductio ad unum del trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti (ex plurimis: Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Casati).

Sulla base di tali principi deve, dunque, rilevarsi come il Tribunale nella specie non abbia applicato una pena illegale, in quanto la pena base della fattispecie di reato di cui all'art. 648 cod. pen. va da anni due a dieci anni di reclusione e da 516 a 10.329,00 euro di multa per cui la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, concretamente inflitta non infrange il limite edittale («la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo») imposto dall'art. 81, primo comma, cod. pen. per il concorso formale di reati.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1982 avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli in data 14/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Napoli, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 c.p.p., per i reati ascrittigli la pena di anni tre di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la nullità della sentenza per l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore di fiducia dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo deduce l'omessa valutazione da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.,con il terzo motivo l'omessa indicazione degli aumenti praticati a titolo di continuazione. Il ricorso è inammissibile. Vengono dedotte infatti censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce, in relazione alle sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Dalla mancata notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., consegue, a mente dell'art. 416 cod. proc. pen., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.. Questa Corte, esaminando la questione della natura di tale nullità, ha già avuto modo di affermare che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, F. Rv. 257807). Nel caso di specie l'asserita omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia, quand'anche ricorresse, doveva essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado, invece risulta che il difensore munito di procura speciale ha avanzato, a seguito di fissazione dell'udienza preliminare, nell'interesse dell'imputato, la richiesta di applicazione della pena nei termini da lui stesso concordati con il pubblico ministero e ratificati dal giudice, pertanto il vizio dedotto nel ricorso deve intendersi sanato. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1 co.50 della L. n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quanto poi alla dedotta illegittimità della sentenza per la mancata indicazione dei singoli aumenti per la continuazione, si tratta di vizio che non rientra tra quelli legittimanti il ricorso posto che l'illegalità della pena va correlata all'irrogazione di pena non più riconducibile ai suoi limiti edittali, in quanto caducati da pronunce di illegittimità costituzionale, o comunque non (LK corrispondente per specie o quantità a quella astrattamente prevista, non essendo invece ravvisabile allorché il trattamento sanzionatorio risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo che conduce alla sua determinazione (sul punto Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv.264205). È stato invero affermato che la determinazione della pena implica l'individuazione degli indicatori astratti e che nel caso di reato continuato, in cui i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria in vista dell'irrogazione di una pena unitaria, la pena, per essere legale, deve rispettare un limite interno, corrispondente al multiplo della pena-base che delimita l'aumento da apportare, e un limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (sul punto: Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717). La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'esatta interpretazione del disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha sancito che allorché viene in rilievo il concorso formale o una continuazione di reati, la legalità della pena involge sia la determinazione della pena base sia il canone di reductio ad unum del trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti (ex plurimis: Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Casati). Sulla base di tali principi deve, dunque, rilevarsi come il Tribunale nella specie non abbia applicato una pena illegale, in quanto la pena base della fattispecie di reato di cui all'art. 648 cod. pen. va da anni due a dieci anni di reclusione e da 516 a 10.329,00 euro di multa per cui la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, concretamente inflitta non infrange il limite edittale («la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo») imposto dall'art. 81, primo comma, cod. pen. per il concorso formale di reati. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Cassa delle ammende. Così deciso i
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