CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45223/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE di PORDENONE nei confronti di: TRIBUNALE VENEZIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO dichiararsi la competenza del giudice monocratico del Tribunale di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Venezia, investito da [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di declaratoria ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. di estinzione dei reati oggetto della sentenza emessa in data 7 febbraio 2012 dal Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Portogruaro ha dichiarato la sua incompetenza ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone. Osserva che, a seguito della soppressione della Sezione distaccata di Portogruaro e del suo accorpamento al Tribunale di Pordenone ad opera del d.lgs., 7 settembre 2012, n. 155, il procedimento non può essere trattato dal Tribunale di Venezia. Non trova, infatti, applicazione l'art. 9, comma 3, di quest'ultimo provvedimento normativo che limita la prosecuzione davanti agli stessi giudici solo dei procedimenti in cui è intervenuta l'aperura del dibattimento escludendo, quindi, quelli in cui è stata già emessa sentenza irrevocabile. 2. Il Tribunale di Pordenone, ricevuti gli atti, ha ritenuto di sollevate conflitto di competenza rilevando che l'ordinanza del giudice confliggente si fonda su un'errata interpretazione delle norme e che alla luce del chiaro de disposto dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato quindi, nella specie, il Tribunale di Venezia del cui circondario all'epoca faceva parte la sezione distaccata di Portogruaro, a nulla rilevando le vicende successive relative alla soppressione di quest'ultimo ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. prcc. pen. 2. E' assodato che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 155 del 2012 ha modificato le circoscrizioni dei circondari di Venezia e di Pordenone. Dal raffronto fra la tabella A allegata al r.d. n. 42 del 1941 e la tabella A sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 155 del 2012 (come da allegato 1 dello stesso decreto) si trae che il circondario del Tribunale di Venezia comprendeva il territorio della sezione distaccata di Portogruaro, mentre, a seguito dell'assunzione di efficacia (stabilita dall'art. 11, comma 2, del decreto stesso), esso è divenuto parte del circondario del Tribunale di Pordenone. 3. Posto ciò, rileva evidenziare che la disposizione di diritto intertemporale di cui .al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9, commi 2-bis e 2-ter (commi introdotti dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14), rende la competenza per territorio relativa ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013 insensibile alla sopravvenuta modificazione delle circoscrizioni territoriali dei circondari (v. per l'affermazione del principio Sez. 1, n. 41757 del 16/09/2014, Confl. comp. in proc. c/ Ignoti, Rv. 260934; Sez. 1, n. 34750 del 11/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260645; v. anche Sez. 3, n. 9950 del 21/01/2016, Min. Difesa, Rv. 266262). Le richiamate disposizioni, infatti, stabiliscono che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, fissata dal decreto (e coincidente con il 13 settembre 2013), i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale, con la specificazione che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero (comma 2-bis). Tale regola si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'art. 1 (comma 2-ter). 4. Non vi è motivo per non applicare detta regola anche agli incidenti di esecuzione di cui agli artt. 666 e seg. cod. proc. pen. laddove sia necessario individuare il giudice competente ai sensi dell'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. Consegue che anche in questa ipotesi la competenza territoriale deve essere determinata in base ai criteri di collegamento costituiti dalle circoscrizioni previgenti. Va, dunque, affermata la competenza del Tribunale ordinario di Venezia che, in quanto sede principale rispetto alla sezione distaccata di Portogruaro di all'epoca in cui è stata emessa la sentenza irrevocabile, ne è divenuto il giudice dell'esecuzione ove trovi applicazione la regola di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma 24 nove