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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03374/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Roma in data 11 febbraio 2019, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione ed euro trentamila di multa, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi C), I) ed M) perché estinti per prescrizione, con la conseguente rideternninazione della pena per i residui reati (aventi ad oggetto cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina contestate nei medesimi capi ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.), previa unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. con i fatti oggetto della sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27 luglio 2007 (irrevocabile il 28 marzo 2008), nella complessiva misura di anni sette e un mese di reclusione ed euro ventottomila di multa, con la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha censurato, con un primo motivo, violazioni di legge ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., con i correlati vizi della motivazione in relazione al rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado avente ad oggetto la dichiarazione di contumacia erroneamente avvenuta con ordinanza del 18 marzo 2014, sebbene l'imputato si trovasse detenuto per altra causa in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione: circostanza, questa, nota al Tribunale, che ne aveva già disposto la traduzione dalla struttura detentiva in occasione delle precedenti udienze ed aveva ricevuto al riguardo un'apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 268 ss. cod. proc. pen., in ragione del mancato deposito degli originali dei supporti informatici delle intercettazioni telefoniche e dei verbali di autorizzazione, inizio e fine delle captazioni: eccezione di inutilizzabilità, questa, che era stata già sollevata in primo grado e che il Giudice del dibattimento aveva erroneamente respinto, ritenendo sufficiente una dichiarazione della Polizia giudiziaria secondo cui si trattava di una copia conforme degli originali conservati nei suoi uffici e, per quanto attiene ai verbali, che il successivo deposito non ne inficiava il contenuto.

2.2. Con un terzo motivo, inoltre, si censurano vizi della motivazione in relazione all'omessa valutazione delle deduzioni dalla difesa formulate riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C), avendo la Corte d'appello ricostruito i fatti e identificato gli interlocutori di alcune conversazioni oggetto di intercettazione su tre utenze telefoniche, senza chiarire le ragioni per le quali l'attribuzione di un'utenza al Peluso è stata ritenuta certa sulla base del riconoscimento vocale ad opera dell'agente preposto all'ascolto, mentre per gli altri concorrenti nel reato, mandati assolti dai Giudici di merito, si è escluso che il medesimo riconoscimento, pur in assenza di altri elementi di prova, fosse idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza.

2.3. Con un quarto motivo, infine, si deducono l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione per l'omessa valutazione delle specifiche allegazioni difensive in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo ai positivi esiti dell'attività di risocializzazione successiva al reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne impone l'accoglimento, con effetto logicamente assorbente, allo stato, rispetto alle ulteriori doglianze.

2. Integralmente richiamato quanto dianzi esposto in narrativa (nel par. 2), deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che gravasse sull'imputato, una volta trasferito in regine di arresti domiciliari presso la sua abitazione, l'onere di richiedere la partecipazione all'udienza, con la conseguente declaratoria di contumacia nel primo giudizio sul rilievo che il predetto sarebbe stato informato della pendenza del processo e della correlativa udienza dibattimentale.

Al riguardo, invero, questa Suprema Corte si è da tempo pronunciata (Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599), stabilendo il principio secondo cui la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi.

Di tale regola non hanno fatto buon governo le decisioni di merito, ove si consideri che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Proseguendo su tale linea interpretativa, inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806) hanno ribadito e precisato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento sia della sentenza impugnata che di quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Roma dell'Il febbraio 2019 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Roma in data 11 febbraio 2019, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione ed euro trentamila di multa, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi C), I) ed M) perché estinti per prescrizione, con la conseguente rideternninazione della pena per i residui reati (aventi ad oggetto cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina contestate nei medesimi capi ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.), previa unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. con i fatti oggetto della sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27 luglio 2007 (irrevocabile il 28 marzo 2008), nella complessiva misura di anni sette e un mese di reclusione ed euro ventottomila di multa, con la conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha censurato, con un primo motivo, violazioni di legge ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., con i correlati vizi della motivazione in relazione al rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado avente ad oggetto la dichiarazione di contumacia erroneamente avvenuta con ordinanza del 18 marzo 2014, sebbene l'imputato si trovasse detenuto per altra causa in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione: circostanza, questa, nota al Tribunale, che ne aveva già disposto la traduzione dalla struttura detentiva in occasione delle precedenti udienze ed aveva ricevuto al riguardo un'apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 268 ss. cod. proc. pen., in ragione del mancato deposito degli originali dei supporti informatici delle intercettazioni telefoniche e dei verbali di autorizzazione, inizio e fine delle captazioni: eccezione di inutilizzabilità, questa, che era stata già sollevata in primo grado e che il Giudice del dibattimento aveva erroneamente respinto, ritenendo sufficiente una dichiarazione della Polizia giudiziaria secondo cui si trattava di una copia conforme degli originali conservati nei suoi uffici e, per quanto attiene ai verbali, che il successivo deposito non ne inficiava il contenuto. 2.2. Con un terzo motivo, inoltre, si censurano vizi della motivazione in relazione all'omessa valutazione delle deduzioni dalla difesa formulate riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C), avendo la Corte d'appello ricostruito i fatti e identificato gli interlocutori di alcune conversazioni oggetto di intercettazione su tre utenze telefoniche, senza chiarire le ragioni per le quali l'attribuzione di un'utenza al Peluso è stata ritenuta certa sulla base del riconoscimento vocale ad opera dell'agente preposto all'ascolto, mentre per gli altri concorrenti nel reato, mandati assolti dai Giudici di merito, si è escluso che il medesimo riconoscimento, pur in assenza di altri elementi di prova, fosse idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza. 2.3. Con un quarto motivo, infine, si deducono l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione per l'omessa valutazione delle specifiche allegazioni difensive in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo ai positivi esiti dell'attività di risocializzazione successiva al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne impone l'accoglimento, con effetto logicamente assorbente, allo stato, rispetto alle ulteriori doglianze. 2. Integralmente richiamato quanto dianzi esposto in narrativa (nel par. 2), deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che gravasse sull'imputato, una volta trasferito in regine di arresti domiciliari presso la sua abitazione, l'onere di richiedere la partecipazione all'udienza, con la conseguente declaratoria di contumacia nel primo giudizio sul rilievo che il predetto sarebbe stato informato della pendenza del processo e della correlativa udienza dibattimentale. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte si è da tempo pronunciata (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599), stabilendo il principio secondo cui la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi. Di tale regola non hanno fatto buon governo le decisioni di merito, ove si consideri che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. Proseguendo su tale linea interpretativa, inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806) hanno ribadito e precisato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento sia della sentenza impugnata che di quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Roma dell'Il febbraio 2019 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma i
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